Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25416 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25416 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 9862-2010 proposto da:
CERRUTI SILVANA CRTSVN39S70L219V, RINERO GIOVANNI
RNRGNN34E21D742P, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TREVIA ROBERTO giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

CAMPING DE WIJNSTOCK SOCIETA’ AGNESI E TURLI S.A.S. DI
AGNESI LUCIA E C. 01137460083, in persona del legale

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

rappresentante pro tempore sig.ra LUCIA AGNESI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19,
presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAGUATO
GIORGIO giusta delega in atti;

Dott. PAOLO STRESCINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio
dell’avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI S.P.A. 01008081000, in
persona dell’institore legale rappresentante p.t.
Dott. DOMENICO MARICCHIOLO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè contro

COMPAGNIA ASSICURAZIONE RAS S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 218/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 24/02/2009 R.G.N. 530/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per delega;

2

COMUNE IMPERIA 00089700082, in persona del Sindaco

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega;
udito l’Avvocato PASQUALE ACONE per delega;
udito l’Avvocato LUIGI JANARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giovanni Rinero e Silvana Cerruti convennero in giudizio la società
proprietaria del campeggio, dove si trovava la loro roulotte, chiedendo il
risarcimento per il danneggiamento della roulotte, e degli oggetti in essa
contenuti, in esito allo straripamento di un torrente che aveva fatto
crollare il muretto di recinzione del campeggio.
Su richiesta della società convenuta, che negò la propria responsabilità,

vennero chiamati in giudizio questi ultimi. Inoltre, su richiesta del
Comune, venne chiamata in giudizio in manleva la propria assicurazione.
Il Tribunale dichiarò la nullità della chiamata in causa degli altri possibili
responsabili per violazione dell’art. 269 cod. proc. civ. Rigettate le
istanze istruttorie, ritenendole in parte inammissibili e in parte irrilevanti
per essere attinenti a circostanze non contestate, rigettò la domanda.
La Corte di appello di Genova confermò la decisione di primo grado
(sentenza del 24 febbraio 2009).
2.

Avverso la suddetta sentenza Rinero e Cerruti ricorrono per

cassazione con un unico motivo, contenente due profili di censura.
Resistono, con distinti controricorsi, la società Agnesi & Turli sas di
Agnesi Lucia & C, il Comune di Imperia, Rete Ferroviaria Spa,
deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
La Ras Spa, ritualmente intimata, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado,
premesso in generale che i campeggi turistici sono inclusi tra gli
stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi ai sensi dell’art. 1786 cod.
civ., ha ritenuto non applicabili alla specie le norme relative al deposito
alberghiero per due ragioni:
a) perché, sulla base della legge di attuazione della convenzione di
Parigi (art. 1785 quinquies, aggiunto dall’art. 3 della legge n. 316 del
1978) le norme sul deposito alberghiero non si applicano ai veicoli e alle
cose lasciate negli stessi;
b) perché le norme sul deposito alberghiero non si applicano nel caso di
rimessaggio invernale della roulotte; applicandosi in tal caso le norme
generali di deposito.

4

ipotizzando quella delle Ferrovie dello Stato e del Comune di Imperia,

Ha rinvenuto nella specie questa ultima ipotesi, avendo gli attori dedotto
la stipulazione di un contratto “a forfait annuale”, non inquadrabile nella
disciplina del deposito alberghiero.
In applicazione della disciplina generale, ha argomentato nel senso che
nessuna responsabilità, ex art. 1218 cod. civ., fosse attribuibile ai
gestori del campeggio, trattandosi di causa non imputabile, essendo
pacifico che i danni erano

4 stati provocati dall’inondazione del

2. Con un unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt.
1783, 1786 e 1785 quinquies, cod. civ., in riferimento all’art. 3 della
legge n. 316 del 1978 (recte, come modificati dalla legge); degli artt.
102 (recte 106) e 269 cod. proc. civ., unitamente a tutti i vizi
motivazionali di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
2.1. Secondo quanto risulta dal quesito di diritto relativo al primo profilo
di censura, si chiede alla Corte se nella specie sia applicabile la disciplina
del deposito alberghiero (per effetto della assimilazione dei campeggi
turistici agli alberghi), ma non l’art. 1785

quinquies cod. civ., che

esclude i veicoli e le cose in essi contenute, poiché non ne sussistono le
condizioni di diritto.
2.2. Sulla base di quanto risulta dai quesiti relativi al secondo profilo, si
chiede alla Corte se nella specie deve rilevarsi la mancata valutazione : della corretta applicazione delle preclusioni di cui all’art. 269 in
riferimento all’art. 106 cod. proc. civ., sulla base dei documenti e di
un’altra sentenza emessa dalla stessa Corte; – degli elementi di prova
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