Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25416 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14975-2014 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AJACCIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO PALMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 461/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Gli eredi di A.M., impugnavano l’avviso n. 002/2008 con cui l’amministrazione finanziaria rettificava gli importi – tra cui il valore dell’avviamento della farmacia caduta in successione – recati dalla denuncia di successione del dante causa.

La CTR di Salerno, nell’accogliere parzialmente il gravame dell’Agenzia, rideterminava in lire 1,003,565.000 il valore dell’avviamento della farmacia caduta in successione.

In prossimità della scadenza del termine decennale oltre il quale gli eredi sarebbero incorsi “nella decadenza dall’esercizio della farmacia” L. n. 362 del 1991, ex art. 7, comma 10 in data 2.01.2004, C.E., moglie del de cujus, cedeva con atto notarile, a C.D., unico erede della farmacia, l’usufrutto vitalizio sulla sua quota di partecipazione alla farmacia “Eredi A.M.”.

L’amministrazione finanziaria notificava al contribuente l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni rettificando il valore dichiarato dal contribuente in Euro 31.000,00, elevandolo ad Euro 129.938,00.

A.D. impugnava l’avviso di rettifica dinanzi alla CTP di Avellino che, nell’accogliere parzialmente il ricorso, determinava il valore della cessione in Euro 89.035,00, di cui Euro 79.806,00 per l’avviamento, Euro 1.932,00 corrispondente al valore delle attrezzature ed Euro 7.297,00 per il valore della merce.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento nei confronti di C.E. per l’omessa dichiarazione nella denuncia dei redditi (ai fini Irpef) del valore dell’avviamento stimato in sede giudiziale pari ad Euro 79.806,00.

La contribuente impugnava l’atto impositivo, eccependone l’illegittimità in quanto l’accertamento ai fini delle imposte dirette era fondato esclusivamente sul valore accertato dalla Commissione tributaria ai fini dell’imposta di registro e non già sulla base del corrispettivo percepito per la cessione della quota di partecipazione all’attività farmaceutica.

La C.T.P. di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso, determinando il valore dell’avviamento in Euro 31.922,00, tenuto conto che la cessione era avvenuta tra madre e figlio, nonchè dell’età della cedente e delle dimensioni dell’azienda; circostanze che giustificavano, ad avviso dei giudici di prime cure, un abbattimento della plusvalenza accertata.

La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia, sul presupposto che gravava sul contribuente l’onere della prova della minore determinazione della plusvalenza, ritenendo di poter accertare, in via presuntiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda, quindi quantificava il valore sulla scorta dell’accertamento effettuato in sede di imposta di registro, pur considerando la diversità dei criteri relativi alla determinazione del valore di un bene a seconda dell’imposta da applicare (valore di mercato per l’imposta di registro e differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione ai fini della determinazione dell’Irpef).

La C.T.R. della Campania, in accoglimento del gravame

dell’amministrazione finanziaria, riteneva la legittimità

dell’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale a seguito di cessione di azienda, determinato sulla base dell’accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro ” come cristallizzato nella sentenza n. 343/2005 che ha accertato in Euro 79.806,00 il valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro; costituendo sia il valore del bene ceduto rilevante ai fini dell’imposta di registro sia la plusvalenza dell’azienda, che caduta in successione dal primo titolare in favore del coniuge superstite, è stata poi ceduta da quest’ultimo in favore del figlio”. Affermavano ancora i giudici di appello che la CTP aveva provveduto all’abbattimento del 40% del valore accertato dall’Ufficio pur in mancanza dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente, il quale avrebbe dovuto offrire elementi idonei per superare la presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato, accertata in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro.

A.D., quale erede di C.E., ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della decisione del giudice di appello, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura, che prospetta violazione del combinato disposto dell’art. 53 Cost., degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si lamenta che il decidente, nel confermare la plusvalenza,accertata dall’ufficio sulla base del valore dell’avviamento dell’azienda verificato in via definitiva dai giudici tributari ai fini dell’imposta di registro, abbia travisato il disposto dell’art. 2729 c.c., qualificando l’accertamento giudiziale come elemento di presunzione grave, preciso e concordante, invertendo così l’onere della prova a carico del contribuente.

3. Con il secondo motivo di ricorso, che prospetta la violazione del combinato disposto degli artt. 81 e 82 T.U.I.R., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 in riferimento agli artt. 2697, 27227 e 2729 c.c. e dell’art. 118 c.p.c., vengono riproposte – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – le medesime doglianze di cui al primo mezzo, sotto il profilo dell’illegittimità della sentenza impugnata per aver adottato, ai fini della valutazione della plusvalenza ai fini Irpef, il criterio del valore venale in comune commercio valido per l’imposta di registro, anzichè il criterio dell’effettività del corrispettivo percepito.

4. Le due censure, da scrutinarsi congiuntamente, in quanto involgono questioni connesse, sono meritevoli di accoglimento.

Seppure questa Corte abbia costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica (D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3), come tale costituente jus superveniens, in relazione alla quale si è affermato che, nell’accertamento delle imposte sui redditi, “il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito – come nella specie -, ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. (Cass. n. 19227 del 2017, n. 12265 del 2017; Cass. n. 27614/2018).

Il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, esclude dunque che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass. n. 12265/2017, cit.).

5. Del resto, il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo) (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017; n. 27614/2018).

Di questo principio non ha fatto buon governo la sentenza impugnata che va dunque cassata.

6. In conclusione, il ricorso va accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in. fatto, la sentenza va cassata e, decidendosi nel merito, deve essere accolto l’originario ricorso di parte contribuente.

In considerazione dello jus superveniens rispetto alla data di deposito della sentenza di appello, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel

merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, secondo i decreti nn. 76 e 97/2020 del Primo Presidente, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA