Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25416 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23655-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI 1 (FAX 0698933754-TEL 0644233842), presso lo studio

dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE STARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 4 novembre 2008, M.S. evocava in giudizio, davanti al Tribunale civile di Cagliari, l’Agenzia delle Entrate di Roma esponendo che con atto pubblico del (OMISSIS) aveva acquistato una quota di un terreno agricolo sito nel Comune di (OMISSIS) e che l’Ufficio del Registro di Iglesias gli aveva successivamente notificato un accertamento di maggior valore di Lire 1.896.000.000. L’accertamento era stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Cagliari che, con sentenza del 14 novembre 1990, riduceva il valore del terreno del 2S% rispetto al parametro, già ridotto dall’ufficio, su parere dell’ufficio tecnico. M.S. proponeva appello avverso la sentenza e, su invito dell’Ufficio del Registro di Iglesias, per il tramite del reggente, proponeva istanza di condono ai sensi della L. n. 413 del 1991. A seguito di ciò l’Ufficio del Registro gli notificava una cartella di pagamento di Lire 7.300.000, impugnata davanti alla Commissione Tributaria che, con sentenza del 3 luglio 1997 respingeva il ricorso. Anche tale provvedimento era appellato dal M. davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Nelle more M.S. presentava anche domanda di condono ai sensi della L. n. 140 del 1997. L’Ufficio dei Registro eseguiva un pignoramento mobiliare a carico di M.S., titolare di un’officina meccanica, assoggettando a vincolo i beni strumentali dell’azienda. Avverso tale atto, M.S. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e, in data 2 febbraio 1999, l’Ufficio del Registro rinunziava al pignoramento, ma ne eseguiva uno mobiliare assoggettando a vincolo i beni strumentali dell’azienda, già in data (OMISSIS). L’impugnazione veniva rigettata con sentenza della Commissione Tributaria del 10 luglio 1999. Per evitare la vendita dei beni, M.S. aveva dovuto versare all’Ufficio del Registro la somma di Lire 5 milioni in data (OMISSIS). Successivamente l’Ufficio del Registro procedeva a nuovi pignoramenti, senza tenere conto delle somme versate dall’altro comproprietario e di quanto versato da M. sino a quella data, pari a Lire 7 milioni. Anche avverso la sentenza della Commissione Tributaria del 10 luglio 1999 opponeva appello M.S. e la Commissione Regionale con sentenza del 23 aprile 2001 accoglieva il ricorso e con successiva sentenza del 22 maggio 2001 dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto condono da parte di M.S., con conseguente diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate pari ad Euro 12.000, effettivamente rimborsate nel mese di (OMISSIS). Tutto ciò premesso, lamentava il risarcimento dei danni patrimoniali per la mancata disponibilità delle somme, per il mancato utilizzo dell’autogrù pignorata e i danni non patrimoniali conseguenti alle sofferenze, stress e privazioni determinati dalla causa durata oltre 15 anni;

si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza. La causa istruita con il deposito di documentazione e la prova testimoniale si concludeva con la sentenza n. 2360 del 2014 del Tribunale di Cagliari che rigettava la domanda rilevando che l’erroneo comportamento posto in essere dall’amministrazione finanziaria non poteva qualificarsi anche quale illecito extracontrattuale attesa la mancata violazione delle norme in tema di imparzialità, correttezza e buona amministrazione;

avverso tale decisione proponeva appello M.S., davanti alla Corte territoriale di Cagliari, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto insufficiente il comportamento dell’amministrazione pubblica, che per quasi vent’anni aveva preteso somme non dovute, promuovendo azioni esecutive illegittime e restituendo l’importo non dovuto solo dopo quattro anni dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto;

la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione condannando M.S. al pagamento delle spese di lite rilevando che la condotta dell’amministrazione finanziaria non era connotata da dolo o colpa grave, anzi, era stata adottata in conformità dei poteri istruttori e di accertamento attribuiti per legge alla P.A;

contro tale decisione M.S. propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c.;

si deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2043 c.c., in rapporto all’art. 97 Cost. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

si rileva, in via ulteriormente, gradata la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132c.p.c., comma 4 e art. 277c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi istruttori, istanze, consulenza di parte e sentenze della Commissione Tributaria favorevoli alla posizione di M.S.. Non avrebbe adeguatamente valorizzato la sentenza del 23 aprile 2001 della Commissione Tributaria di Cagliari che aveva affermato l’illegittimità dell’originario accertamento di Lire 1.986.000.000. Valutazioni poi confermate dalla sentenza del 22 maggio 2001 della Commissione Tributaria Regionale. Sotto altro profilo non sarebbe applicabile al caso di specie il principio affermato da Cassazione n. 16589 del 2005 richiamata dai giudici di primo e secondo grado, poichè nel caso di specie la cartella esattoriale non avrebbe dovuto essere emessa “per i vari motivi sopra ulteriormente illustrati e non valutati dal Tribunale” e ciò per tre ragioni: perchè non vi era stata una pronunzia da parte della amministrazione sulle due richieste di condono; l’amministrazione non era legittimata ed, infine, aveva agito per l’intero importo e non decurtando le somme già versate dall’altro coobbligato. Per tali motivi l’amministrazione avrebbe violato proprio le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione;

inoltre, le censure oggetto del motivo si estenderebbero agli atti di pignoramento illegittimamente posti in essere dall’amministrazione finanziaria. Si tratterebbe di atti visibilmente arbitrari e persecutori o, comunque, certamente incauti che avevano di fatto impedito a M.S. di lavorare, non potendo approntare difese adeguate rispetto al pignoramento dell’autogru perchè si era “per così dire, svenato economicamente”;

si deduce altresì la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132c.p.c., comma 4 e art. 277c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare l’amministrazione non avrebbe ottemperato all’obbligo previsto dalla legge di provvedere sulle domande di condono e tale profilo non sarebbe stato preso in esame dal “Tribunale” per cui l’amministrazione non aveva titolo per agire nei confronti di M.. Nello stesso modo la Corte territoriale si sarebbe appiattita sulle posizioni del primo giudice. La Corte non avrebbe considerato adeguatamente la “ipervalutazione” del terreno in questione, risultata del tutto sproporzionata, come pure la mancata pronunzia sulle istanze di condono, la mancata considerazione dell’acconto versato dall’altro coobbligato ed il ritardo nella restituzione delle somme percepite indebitamente. Tali condotte sarebbero qualificabili, quanto meno, in termini di colpa grave, se non di dolo;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 514 c.p.c. e i principi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte d’Appello avrebbe dovuto, non solo rilevare che i beni sottoposti a procedura esecutiva non erano pignorabili, ma censurare tale condotta come inescusabile, rilevante in termini di dolo o colpa grave quale sviamento della azione amministrativa;

si deduce, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese processuali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare il Tribunale, pur rigettando la domanda aveva compensato le spese, e la Corte d’Appello, non essendosi discostata dalla pronunzia di primo grado, non avrebbe avuto titolo per condannare l’appellante al pagamento delle spese;

rileva la Corte che, per costante orientamento di legittimità, l’istituto processuale invocabile per attenuare lo sbilanciamento delle posizioni coinvolte nella riscossione coattiva dei tributi è quello della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, che risulta applicabile al processo tributario e potrebbe consentire al giudice di condannare l’agente della riscossione, che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al risarcimento del danno derivante dall’adozione di misure di tutela del credito tributario sproporzionate rispetto alle effettive esigenze oppure dirette unicamente a coartare un adempimento spontaneo del debitore;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato (Sez. U, Ordinanza n. 13899 del 2013) che il danno lamentato, come nella fattispecie in esame, debba rientrare nell’art. 96 c.p.c. e avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice tributario;

infatti, le pretese risarcitorie avanzate da M. – come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite – presentano un diretto ed immediato nesso causale con gli atti tributari impugnati e con quelli che la parte ha ritenuto di non impugnare ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma, anzi, costituisce l’oggetto del giudizio (sia pure limitatamente al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l’atto medesimo: da ult. Cass. n. 4145 del 2013). Ne consegue che le domande risarcitorie in esame vanno ricondotte a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata, il quale: a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre, Cass. n. 28226 del 2008 e n. 5069 del 2010); c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità, non solo perchè nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perchè la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. nn. 9297 e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010). Ciò vale, ovviamente, per tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 96 c.p.c., ed in particolare anche per quella prevista dal comma 3 (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, ed applicabile nella fattispecie ratione temporis), secondo il quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Tale ampia previsione consente al giudice (quand’anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata applicativa del medesimo art. 96, comma 1) di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di “responsabilità processuale”, comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo “ingiusto”;

conseguentemente la domanda, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non avrebbe potuto essere proposta in questa sede. La decisione impugnata va, quindi, cassata senza rinvio;

quanto alle spese, vanno compensate integralmente per la novità della tematica e per il rilievo d’ufficio della questione ai sensi degli artt. 96 e 384 c.p.c..

P.Q.M.

cassa senza rinvio e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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