Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25415 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.12/12/2016), n. 25415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2728-2015 proposto da:
NYMPHIS di M.G. & CO. s.a.s., P..IVA (OMISSIS), in
persona del socio accomandatario M.G.;, elettivamente
domiciliata in ROMA, alla via MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio
dell’avvocato CARMINA IODICE che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO GAROFALO, giuste procure in calce al ricorso
ed alla comparsa di costituzione;
– ricorrente –
contro
F.LLI R. s.n.c., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via di
PORTA RINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ISCHIA SORGEL FOOD s.r.l. II, P.IVA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via di
PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 195/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
emessa il 09/11/2014 e depositata il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. Magda Cristiano;
udito l’avv. Carmine Iodice, per la parte ricorrente, che si riporta
agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
è stata depositata la seguente relazione:
1) M.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Nymphis s.a.s. di M.G. & Co., impugna con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso la sentenza del tribunale che, ad istanza della F.lli R. s.n.c., ha dichiarato il fallimento della società nonchè il suo fallimento personale.
La creditrice istante e la creditrice intervenuta Ischia Sorgel Food s.r.l. resistono con separati controricorsi, mentre il curatore del Fallimento non svolge attività difensiva.
2) Il ricorrente, con l’unico mezzo di censura, deduce che la corte del merito avrebbe erroneamente ritenuto superata la soglia di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a) – attribuendo all’esercizio 2011 le attività, per oltre 927.000 Euro, registrate nell’esercizio 2010, anteriore al triennio rilevante ai fini della verifica – nonchè le soglie di cui alle lettere b) e c); contesta, inoltre, la sussistenza dello stato di insolvenza, desunto da elementi a suo dire irrilevanti, atteso che: 1) il credito dell’istante, portato da sentenza d’appello non definitiva, contro la quale sono stati proposti ricorsi per cassazione e per revocazione, sarebbe interamente contestato; 2) ugualmente contestati sarebbero i crediti vantati dal creditore pignorante, sig. P.G.; 3) il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della s.a.s da Ischia Surgel Food sarebbe divenuto inefficace.
3) Tutte le censure nelle quali si articola il motivo appaiono inammissibili per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6: il ricorrente ha infatti omesso di chiarire sia quali siano le specifiche violazioni di legge attribuite al giudice del reclamo sia di allegare al ricorso i documenti sui quali le censure si fondano (bilanci di esercizio o scritture contabili prodotte nel corso del procedimento di merito al fine di provare il mancato superamento di tutte e tre le soglie di fallibilità; ricorsi per cassazione e per revocazione, decreti ingiuntivi, atti dei giudizi pendenti nei confronti del creditore pignorante ecc.) od in alternativa, di indicarne l’esatta collocazione processuale. Le doglianze volte a contestare la ricorrenza dello stato di insolvenza si risolvono, inoltre, nella richiesta di un totale riesame nel merito dell’accertamento compiuto dalla corte territoriale, laddove, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali erano i fatti decisivi, oggetto di contraddittorio fra le parti, che il giudice a giro aveva omesso di esaminare.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata, nella quale non si tiene conto che anche le censure illustrate sotto il profilo della violazione di legge possono fondarsi su documenti che, in tal caso, devono essere specificamente allegati al ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016