Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25414 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/10/2017),  n. 25414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28204-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRAND UNION CAPITAL SRL, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 6555/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

LA CORTE:

Fatto

PREMESSO

CHE:

– G.G. ha proposto ricorso per cassazione (R.G. 28204/2015) avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23/9/2015 che ha dichiarato inammissibile il suo appello proposto nei confronti di Grand Union Capital s.r.l. e Società Italiana Assicurazioni S.p.A., condannando l’appellante al rimborso delle spese sostenute nei confronti dell’appellata costituita per l’importo di Euro 6.615;

– il ricorso è stato fissato per la decisione all’Adunanza Camerale del 7/4/2017;

– prima del giorno fissato per l’Adunanza è pervenuto alla Corte un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dagli avv.ti Raniero Valle e Dante Santilli costituiti per la ricorrente C.G.;

– tutto ciò premesso la Corte, non ravvisando altro su cui pronunciare.

PQM

DICHIARA l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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