Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25414 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/10/2017), n. 25414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28204-2015 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA
2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, che la rappresenta
e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GRAND UNION CAPITAL SRL, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 6555/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
LA CORTE:
Fatto
PREMESSO
CHE:
– G.G. ha proposto ricorso per cassazione (R.G. 28204/2015) avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23/9/2015 che ha dichiarato inammissibile il suo appello proposto nei confronti di Grand Union Capital s.r.l. e Società Italiana Assicurazioni S.p.A., condannando l’appellante al rimborso delle spese sostenute nei confronti dell’appellata costituita per l’importo di Euro 6.615;
– il ricorso è stato fissato per la decisione all’Adunanza Camerale del 7/4/2017;
– prima del giorno fissato per l’Adunanza è pervenuto alla Corte un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dagli avv.ti Raniero Valle e Dante Santilli costituiti per la ricorrente C.G.;
– tutto ciò premesso la Corte, non ravvisando altro su cui pronunciare.
PQM
DICHIARA l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017