Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25414 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15544-2014 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via APPIANO

8, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO LONGARINI (pec:

massimolongarini-ordineavvocatiterni.it), giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO s.p.a., in persona della responsabile del

contenzioso esattoriale, giusta procura notarile Rep. N. (OMISSIS)

dell'(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa

dall’avvocato Gian Franco Puppola, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 153/2014 della CORTI’, d’appello di PERUGIA,

depositata l’11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) R.G., liquidatore della (OMISSIS) s.r.1., cancellata d’ufficio dal R.I. il (OMISSIS), impugna con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Perugia dell’11.3.014, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Terni del 13.11.013 dichiarativa del fallimento della società.

Resiste con controricorso la creditrice istante Equitalia Centro s.p.a., mentre il Fallimento intimato non svolge attività difensiva.

2)Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto priva della data di emissione e dell’esposizione dei fatti processuali. In particolare, secondo R., la corte del merito, dopo aver dato atto che (OMISSIS) era stata già dichiarata fallita il 13.1.2009, che il fallimento era stato revocato e che successivamente la società era stata cancellata d’ufficio dal R.I., avrebbe omesso di riferire: 1) che la creditrice istante aveva presentato il proprio ricorso dopo oltre nove mesi dalla data della cancellazione ed aveva provveduto ad un primo tentativo di notificazione nei suoi confronti (non andato a buon fine) avvalendosi delle notizie contenute nella visura camerale, per poi presentare istanza di abbreviazione dei termini di comparizione; 2) che dopo la prima sentenza dichiarativa egli era stato spogliato dei suoi poteri gestori e che la durata del giudizio L. Fall., ex art. 18, definito solo il 1.2.012 con pronuncia di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal curatore contro la sentenza di accoglimento del reclamo, aveva reso irreparabili gli effetti dell’errore compiuto dal tribunale.

2.1) Col secondo motivo il R. lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto sussistente la ragione di abbreviazione dei termini di comparizione, ravvisata dal presidente del tribunale nell’imminente scadenza del termine di cui alla L. Fall., art. 10, senza tener conto del colpevole comportamento di Equitalia che, pur essendo già intervenuta in altro procedimento prefallimentare pendente a carico della società, avrebbe ritardato a depositare la propria istanza e non avrebbe tempestivamente acquisito le certificazioni necessarie per eseguire la notifica.

2.2) Con il terzo si duole del rigetto dell’eccezione di nullità della notificazione dell’istanza, sollevata sia perchè eseguita nei suoi confronti anzichè nei confronti del cessato curatore del fallimento c/o dei soci di (OMISSIS) sia perchè egli si era costituito in proprio nel procedimento.

2.3) Con il quarto lamenta il rigetto dell’eccezione di improcedibilità del ricorso di Equitalia, fondata sul rilievo della pendenza di un altro procedimento, nel quale Equitalia era intervenuta, determinata dalla segnalazione del tribunale al P.M., ai sensi della L. Fall., art. 7, comma 11, dell’insolvenza di (OMISSIS), sulla quale il predetto organo avrebbe dovuto pronunciare.

2.4) Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che lo stato di insolvenza non era imputabile ad (OMISSIS), essendo maturato nel corso della prima procedura fallimentare, a causa della quale la società, privata del proprio organo di gestione e rimasta inattiva, era stata sostanzialmente estromessa dal mercato.

3) Andrebbe respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in via pregiudiziale di rito dalla controricorrente, atteso che la comunicazione del testo integrale della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo pec non equivale alla notificazione ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione (Cass. nn. 5374/016, 18278/015, 2014/26662).

4) Tutti i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati o inammissibili.

4.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata indicazione in sentenza della data in cui la stessa è stata deliberata costituisce mero errore materiale, suscettibile di correzione mediante l’apposito procedimento (Cass. nn. 8942/013, 4208/07, 10010/06), e non motivo di nullità della pronuncia; va escluso, poi, che la corte del merito fosse tenuta a richiamare in sentenza i fatti allegati dal R. a sostegno del reclamo, che non erano certo indispensabili per comprendere le ragioni della decisione, fondata su ragioni di diritto.

4.2) L’imminente scadenza del termine di un anno dalla cancellazione del R.I., oltre il quale non può più essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore, costituisce indubbia ragione giustificatrice dell’adozione del decreto di cui alla L. Fall., art. 15, comma 5, di abbreviazione dei termini di comparizione, indipendentemente dal comportamento tenuto dal creditore istante. Peraltro, come chiarito) da questa Corte (Cass. n. 2561/014) la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con un bilanciamento fra le ragioni di urgenza e le esigenze di difesa del debitore: ne consegue il difetto di interesse del R., che non ha lamentato violazioni del proprio diritto di difesa, a dedurre l’illegittimità del provvedimento presidenziale.

4.3) L’istanza di fallimento è stata correttamente notificata al R., cui competeva la legittimazione a contraddire (Cass. n.18138/013); nè appare rilevante, atteso il buon esito della notificazione, che l’odierno ricorrente abbia scelto di costituirsi nel procedimento L. Fall., ex art. 15 esclusivamente in proprio e non anche in nome e per conto della società.

4.4) La segnalazione al P.M. dell’insolvenza di (OMISSIS), effettuata dal giudice ai sensi della L. Fall., art. 7, comma 2, non ha determinato l’apertura di un distinto procedimento prefallimentare, che l’organo pubblico avrebbe potuto introdurre autonomamente solo presentando a sua volta al tribunale richiesta di fallimento della società; non si comprende, peraltro, la rilevanza di tale circostanza, atteso che, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., l’eventuale pendenza di tale distinto procedimento ne avrebbe, tutt’al più, reso opportuna la riunione a quello promosso da liquitalia, ma non costituiva ostacolo alla pronuncia della sentenza dichiarativa ad istanza di detta creditrice.

4.5) L’assunto del maturare dello stato di insolvenza nel corso della precedente procedura concorsuale, oltre che privo di rilievo (da ultimo, Cass. n. 441/016), è smentito dalla circostanza che i crediti vantati da Equitalia erano sorti in data anteriore alla prima sentenza dichiarativa ed erano stati già ammessi al passivo del fallimento revocato.

Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere respinto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate nella memoria depositata dal ricorrente. Risulta, in particolare, inammissibile la censura con la quale R. deduce violazione del proprio diritto di difesa, per non aver avuto il tempo di esaminare gli estratti del ruolo e le cartelle esattoriali prodotte dalla creditrice istante a causa dell’abbreviazione del termine fissato per la comparizione: il ricorrente si è infatti limitato a negare la veridicità del contrario accertamento della corte territoriale, secondo cui la situazione debitoria di (OMISSIS) gli era nota da tempo, ma non ha specificato quale sia il fatto storico decisivo, desumibile dagli atti ed oggetto di contraddittorio, dal quale l’accertamento trarrebbe smentita.

Il ricorso deve pertanto Le spese del giudizio dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. Fall., art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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