Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25413 del 26/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 17/03/2017, dep.26/10/2017),  n. 25413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10051-2015 proposto da:

ASSIMOCO SPA in persona del procuratore Dr. S.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO RUDILOSSO CONSOLO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VALERIA DI PAOLA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., S.A.M.I., elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

CANCRINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO FRANCESCON

giusta procura speciale a margine del controricorso

– controricorrenti –

e contro

DMP DALLA MORA PREFABBRICATI SRL, M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega orale;

udito l’Avvocato MARCO FRANCESCON.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

P.R., in proprio e quale esercente la patria potestà sulla

figlia minore S.A.M.I., ha convenuto in giudizio M.F., la D.M.B Dalla Mora Prefabbricati s.r.l. e la Assimoco s.p.a. deducendo che il rispettivo marito e padre, S.A.G., era deceduto nel (OMISSIS) a seguito di un incidente stradale quando si trovava in sella del suo ciclomotore ed era stato agganciato da un elemento di una autotreno con rimorchio di

proprietà della D.M.B. che in quel momento stava sfilando sulla destra del ciclomotore, facendolo cadere trascinandolo con la testa sotto la ruota esterna della motrice.

Resistevano i convenuti deducendo che la responsabilità dell’incidente era esclusivamente del conducente del motoveicolo che, nel sorpassare una colonna di veicoli nella mezzeria di sinistra, perdeva il controllo del proprio mezzo finendo sotto la ruota dell’autotreno.

Il Tribunale ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Venezia, a modifica della decisione di primo grado con sentenza della 12 febbraio 2015, ha accolto parzialmente la domanda ed,applicando la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., ha condannato gli appellati al risarcimento del danno nella misura dell’ accertata responsabilità.

Avverso questa decisione propone ricorso la società Assimoco con tre motivi. Resistono con controricorso P.R. e la figlia S.A.M.I..

La D.M.B Dalla Mora Prefabbricati s.r.I e M.F. non hanno presentato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 111 Cost. e artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un urto tra i veicoli dovuto alla condotta del conducente dell’autotreno, disattendendo la motivazione e le conclusioni delle tre consulenze tecniche di ufficio sulla dinamica del sinistro e sull’esclusiva responsabilità della del guidatore del ciclomotore.

La ricorrente ricostruisce in ricorso la dinamica del sinistro riesaminando le consulenze d’ufficio, l’interrogatorio formale del guidatore dell’autotreno, la posizione di quiete del ciclomotore e del corpo del guidatore le tracce e le deposizioni dei testi.

2.Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 148 e 145 C.d.S., art. 2054 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., art. 2043 c.c. nonchè art. 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c.e art. 132 c.p.c., n. 4.

La ricorrente censura la sentenza nel punto in cui ha attribuito la pari responsabilità anche al conducente dell’autotreno ed in cui ha ritenuto l’efficienza causale della sua condotta nella causazione dell’evento. Denunzia nuovamente che la sentenza ha disatteso le risultanze probatorie e gli accertamenti dei tre consulenti tecnici d’ufficio e la deposizione del teste Nardi e del teste Zoppè.

3.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, nonchè dell’art. 111 Cost. e artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4.

La società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto di applicare l’art. 2054 c.c. disattendendo la sentenza di primo grado,con una motivazione incompleta incongrua ed illogica, nonchè le tre c.t.u., contraddicendo altresì l’ipotesi di dinamica accolta e le valutazioni di responsabilità formulate nell’ambito della stessa motivazione, disattendendo la funzione necessariamente e meramente sussidiaria dell’art. 2054 c.c., comma 2.

4. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

E’ infondata la censura di violazione di legge in relazione alla applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

La Corte d’appello ha ritenuto in fatto che entrambi i conducenti hanno tenuto una condotta imprudente, ma che nella difficoltà di accertare l’esatta dinamica del sinistro si applica l’art. 2054 c.c., comma 2.

5. La decisione è conforme al diritto. Infatti questa Corte ha già affermato che in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell’evento. Cass. Sentenza n. 18479 del 21/09/2015; Cass. Sentenza n. 2327 del 01/02/2011.

6. Le altre censure contenute nel ricorso, pur denunziando violazione di legge,nella sostanza richiedono una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità.

Si osserva che in virtù della data di pubblicazione della sentenza si applica al procedimento la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

7. Nella specie il ricorrente non indica il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito,ma la censura attinge la valutazione di tutti gli elementi istruttori che hanno portato i giudici di merito alla decisione di applicare l’art. 2054 c.c., comma 2, vale a dire le consulenze tecniche d’ufficio, le deposizioni testimoniali, l’interrogatorio formale, i rilevi tecnici sulla posizione dei veicoli, delle tracce, del corpo della vittima, formulando per ogni elemento una ricostruzione diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di merito di secondo grado.

Nè la motivazione della sentenza, come sostiene la ricorrente, contiene affermazioni inconciliabili,in quanto si estende all’esame di tutti gli elementi istruttori formulando una ricostruzioni dei fatti convincente e sorretta da decisione coerente con i fatti accertati e adeguatamente motivata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00,oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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