Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25413 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18907-2011 proposto da:

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso l’avvocato MARCELLO

CLARICH, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

Nonchè da:

A.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7 presso l’avvocato MARIO TONUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO ALTIERI,

FRANCO BRUNO CAMPAGNI, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso l’avvocato MARCELLO

CLARICH, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 48/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RAFFAELE CASSANO, con delega

orale dell’avv. CLARICH, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FRANCO BRUNO CAMPAGNI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Firenze, con sentenza del 18-12011, accoglieva parzialmente, in base all’esito di una c.t.u., l’opposizione proposta da A.P. nei confronti del comune di Prato in relazione all’esproprio di alcuni terreni per la realizzazione di un prolungamento della viabilità locale.

Determinava invero la relativa indennità in Euro 214.460,40 ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2, del T.u.e., somma maggiorata degli interessi legali dalla data del decreto di esproprio e al netto di quanto già versato per lo stesso titolo; rigettava, di contro, la domanda di danni ex art. 1224 c.c..

Per quanto in effetti rileva, la corte d’appello, onde motivare il suo convincimento, osservava che il c.t.u. aveva accertato il valore venale del bene con motivazione ragionevole, essendo l’opera di urbanizzazione parte integrante della lottizzazione; che, in particolare, avendo la c.t.u. determinato l’indice di fabbricabilità territoriale di 1,27 mc/mq, era da ritenere corretta la ricostruzione del valore di mercato fatta in Euro 122,23 al mq in base al metodo analitico; che l’indennità provvisoria era stata determinata in misura inferiore agli 8/10 di quella dovuta, dacchè era da applicare la maggiorazione del 10 % di cui all’art. 37, comma 2, del T.u.e.; che l’alea degli investimenti mobiliari degli ultimi anni, tenuto conto del riferimento a rendimenti superiori al tasso legale degli interessi, non consentiva di riconoscere un maggior danno ex art. 1224 c.c., non essendo emerso un superiore tasso di rendimento medio annuo dei titoli di stato infrannuali.

Avverso questa sentenza il comune di Prato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La A. ha replicato con controricorso nel quale ha dedotto un motivo di ricorso incidentale.

A tale ricorso il comune ha replicato a sua volta con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Nel primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione ed errata applicazione dell’art. 37 del T.u.e., l’errata individuazione dell’indice territoriale di riferimento e l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

La tesi è che la corte d’appello, recependo integralmente e acriticamente le valutazioni del c.t.u., sarebbe caduta nel medesimo errore di prendere a riferimento, per determinare il valore venale del terreno ablato, la potenzialità volumetrica attribuita al piano di lottizzazione al cui servizio sarebbe stata di fatto posta la viabilità in esame, e non invece l’indice territoriale della zona di p.r.g. in cui il terreno espropriato era inserito.

Deduce che la stima eseguita dal c.t.u. si era basata sull’erroneo convincimento che le viabilità elencate nella Delib. di giunta n. 616 del 2005, siccome poste a carico della società lottizzante in virtù di convenzione urbanistica inerente al piano attuativo, costituivano opere della lottizzazione; mentre tale presupposto era del tutto sbagliato in quanto l’unico rapporto che legava il piano di lottizzazione e la viabilità in esame era di natura economica, e consisteva nell’essere state poste a carico della lottizzante le spese necessarie per la realizzazione di alcune opere viarie esterne.

– Col secondo motivo il comune denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis e dell’art. 37 del T.u.e., e la carenza di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la c.t.u. non aveva applicato l’indice di fabbricabilità ai valori della tipologia edilizia realizzabile all’interno del piano attuativo.

3. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale la A. denunzia, invece, la violazione e falsa applicazione di legge (art. 112 c.p.c. e art. 1224 c.c., comma 2) e il vizio di motivazione, in rapporto al rigetto della domanda di riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, asserendo di aver provato per documenti di essere imprenditrice commerciale (accomandataria di una società immobiliare) e investitrice abituale in quanto titolare di fondi mobiliari e polizze assicurative. Lamenta non avere la corte d’appello dato seguito all’insegnamento delle sezioni unite di questa corte secondo cui il maggior danno è in via generale riconoscibile presuntivamente per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, stante il superamento dell’esigenza di inquadrare il creditore in una ben specifica categoria.

4. – Il ricorso principale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, è fondato.

L’impugnata sentenza ha esordito affermando che l’area espropriata era risultata dalla c.t.u. edificabile di diritto e di fatto. Ha peraltro affidato la concretizzazione di tale profilo al seguente lapidario assunto: “il c.t.u., con motivazione ragionevole (“l’opera di urbanizzazione (in questione(pur essendo esterna al perimetro della lottizzazione (norma 2.4) ne (è) comunque parte integrante”: pag. 16 della c.t.u.) ha determinato un indice di fabbricabilità territoriale di 1,26 mc/mq”.

Su tale (unico) presupposto essa ha validato la determinazione del valore venale ancora risultante dalla c.t.u., in base al metodo analitico.

5. – L’affermazione della corte fiorentina traduce un errore di diritto, essendo stati confusi i concetti che rilevano al primario fine di stabilire le caratteristiche dell’area espropriata.

E’ innanzi tutto ovvio che se l’opera pubblica che ha dato luogo a un esproprio è esterna al piano di lottizzazione, non può parlarsi di opera urbanizzazione “della” lottizzazione. Il rapporto che lega l’opera al piano può in tal caso venire in questione da un punto di vista economico, non giuridico.

Viceversa, il profilo giuridico della controversia afferente la stima dell’indennità è legato all’accertamento dell’edificabilità legale del bene espropriato, che è esclusivamente quella desumibile dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali a esso riferibili.

La controversia imponeva dunque l’accertamento se le opere di viabilità, alla base dell’intervento ablatorio, avessero inciso su terreni che fossero da ritenere edificabili secondo le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio (art. 32 e art. 37, comma 3, T.u.e.), atteso che il valore da indennizzare, per le aree espropriate, dipende dalla possibilità di ritenerle o meno edificabili in considerazione delle caratteristiche afferenti all’ambito della zonizzazione del territorio in cui esse ricadono.

E un tale accertamento la corte territoriale ha omesso del tutto.

Di certo, non può attribuirsi efficacia decisiva alla natura di suoli limitrofi (come in definitiva è stato fatto nel caso di specie), perchè così si finisce col prescindere da una ricognizione legale, sulla base delle previsioni specifiche del piano regolatore, della natura del terreno oggetto del procedimento espropriativo.

In tal modo si viene a introdurre, in maniera surrettizia, una nozione di edificabilità di fatto che prescinde dalla classificazione urbanistica dell’area considerata, in netto contrasto con la menzionata normativa del T.U., nonchè col consolidato orientamento di questa corte suprema (per tutte Sez. un. 172-01 e moltissime conseguenti conformi, tra cui indicativamente Sez. 1^ n. 17442-11).

6. – L’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Firenze, diversa sezione, la quale, uniformandosi all’esposto principio, provvederà all’accertamento che la causa richiedeva.

Resta assorbito il ricorso incidentale.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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