Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25413 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 10/10/2019), n.25413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12851-2017 proposto da:

T.A., già titolare dell’omonima Ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARSANTI 6, presso lo studio dell’avvocato

M DE NARDO UFFICIO RECAPITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE TOMEO;

– ricorrente –

contro

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO MELITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MATTIELLO;

– controricorrente –

e contro

LLOYD’S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4056/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO TOMEO per delega;

udito l’Avvocato STEFANO GIOVE per delega;

udito l’Avvocato MARCO MELITI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 29-5-2006 T.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il notaio I.C. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata cancellazione di un’ipoteca volontaria, iscritta – in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena spa – su terreno che l’attore aveva acquistato dalla cooperativa edilizia “Prima Casa” con atto per notar A. del 2-7-04.

A sostegno della domanda espose che il ritardo nella cancellazione era stato determinato sia dall’errata indicazione (nel duplo della nota di iscrizione rilasciato al richiedente MPS dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di (OMISSIS)) dei numeri di registro generale e particolare, sia dalla negligente condotta del notaio, cui la Cooperativa aveva affidato l’incarico di curare gli adempimenti necessari per la cancellazione dell’ipoteca.

Si costituirono entrambi i convenuti, nonchè la Compagnia assicuratrice Lloyd’s di Londra, chiamata in garanzia dal notaio.

Con sentenza 4202 del 30-3/14-4-2010 l’adito Tribunale dichiarò il Ministero carente di legittimazione passiva e rigettò la domanda dell’attore nei confronti del notaio.

Con sentenza 4056/16 del 15-11-2016 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal T.; nello specifico la Corte ha ritenuto che, a prescindere dalla natura della responsabilità (contrattuale o aquiliana), la domanda risarcitoria non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento per difetto dell’elemento soggettivo della colpa in capo al notaio, che aveva infatti sollecitamente espletato l’incarico ricevuto; ed invero, come emerso dalle risultanze istruttorie (e, in particolare, dalla deposizione dei testi C. ed At., ritenute non contrastanti con le dichiarazioni della teste L.) la cancellazione dell’ipoteca era avvenuta il 12-1-2006, mentre l’incarico al notaio era stato conferito dalla Cooperativa solo nel dicembre 2015; al riguardo ha soggiunto che a diversa conclusione non poteva giungersi in base all’allegata lettera recante data 13-6-2005 (con la quale la Cooperativa, attraverso tale geometra Ca., aveva sollecitato al notaio la cancellazione dell’ipoteca), atteso che non era stato dimostrato che in quello stesso giorno (o comunque nei giorni immediatamente successivi) tale lettera fosse stata spedita a mezzo telefax allo studio notarile I.; agli atti del giudizio non era stato infatti acquisito il rapporto di trasmissione del fax che il T. assumeva di avere inviato, essendo stata depositata solo una “stampa della videata”, di dubbia rilevanza probatoria e dalla quale non era stato possibile risalire neanche al numero telefonico del mittente (tale S. Ca.).

Avverso detta sentenza T.A. propone ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi.

Resistono con controricorso I.C. e gli Assicuratori dei Lloyd’s; in particolare il notaio I.C. evidenzia che il Tribunale di Napoli, con la menzionata sentenza 4202/2010, ha individuato la responsabilità della Conservatoria dei RR.II. di (OMISSIS) (e quindi di un terzo) nella vicenda posta a fondamento della domanda attorea, escludendo ogni responsabilità del notaio; siffatta affermazione della responsabilità di un terzo non è stata oggetto di appello, e, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato.

T.A. e I.C. hanno presentato anche successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 101,115,116,183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello, circa il fax del 13-14 giugno 2005 prodotto da T.A., che ancora a tale data, anzichè al dicembre 2005, come affermato in sentenza, il conferimento dell’incarico al notaio I. per la cancellazione dell’ipoteca, ipotizzato il ricevimento del medesimo in data diversa da quello da esso risultante, attesa l’insuperabile incompatibilità di tale ipotesi con le difese assunte al riguardo dal notaio, fondate sulla dedotta circostanza del mancato ricevimento dello stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) per aver i giudici di appello violato i limiti/vincoli, ivi compreso il valore di prova legale del fax, impostigli dal mancato disconoscimento da parte del notaio I. dei fatti e/o delle cose rappresentate dal fax e relativo rapporto di trasmissione in atti del 13-14 giugno 2005, avendo egli solo dedotto il suo mancato ricevimento, deduzione questa – a parte la genericità del disconoscimento – vinta dalla deposizione della teste L.I..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente e/o irriducibilmente illogica con riguardo allo scenario processuale cui dà adito l’ipotesi, avanzata dai giudici di appello, di ricevimento del fax in tempo diverso.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 2712,2697 e 2719 c.c. e art. 116 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in ragione e per l’effetto della ventilata dicotomia rapporto di trasmissione-stampa della videata relativamente al fax del 13-14 giugno 2005.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente o, in subordine, obiettivamente incomprensibile in ordine alla ventilata dicotomia rapporto di trasmissione-stampa della videata relativamente al fax del 13-14 giugno 2005.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente illogica ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i Giudici posto in dubbio l’individuazione del mittente del fax del 14 giugno 2005 emergente dal rapporto di trasmissione in atti.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione deg artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per travisamento della prova orale – deposizione teste At.Ci. – con conseguente erroneità della ritenuta convergenza di tale deposizione con quella resa dal teste C.G. sul tempo di conferimento dell’incarico al notaio I. per la cancellazione dell’ipoteca; consequenziali ricadute sull’attendibilità del teste C.; indi, prova per testi, già travolta dalla portata probatoria del fax, in re ipsa inidonea a costituire riscontro alla versione alternativa dedotta dal notaio in punto di momento conferimento incarico.

Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce “ove non si ritenga che la Corte di Appello abbia dichiarata assorbita la questione dei profili di responsabilità: aquiliana, da contatto sociale, di tipo contrattuale, del notaio I. nei confronti di T.A. per i danni da questi subiti per la tardiva cancellazione della dell’ipoteca,… nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. o per motivazione inesistente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Va in primo luogo rigettata la sollevata eccezione di giudicato.

L’esclusione della responsabilità del notaio, contenuta nella sentenza 4202 del Tribunale di Napoli, costituisce, invero, una mera argomentazione, come tale inidonea a formare oggetto di giudicato.

Si legge, infatti, nella detta sentenza che “la Conservatoria dei RR.II. di (OMISSIS) operò, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, una modifica dei numeri generali e particolari riportati sulla nota senza informare il MPS che aveva richiesto tale formalità, come dimostrato dalla circostanza che nell’archivio della banca il “duplo” della nota riporta soltanto i numeri originali. Tuttavia eventuali responsabilità del Conservatore non possono ricadere nè sul convenuto Ministero dell’Economia e delle Finanze nè sul notaio I.”.

Orbene, posto che la responsabilità della Conservatoria non comport automaticamente l’esclusione della eventuale responsabilità di altri soggetti (e in particolar modo la responsabilità per il ritardo nella cancellazione), appare evidente che la ivi affermata esclusione della responsabilità del notaio non costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, non risolvendo una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente. (conf. Cass. 4732/2012; Cass. 21566/2017).

Il terzo motivo, da esaminare con precedenza per ragioni di ordine logico, è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014).

Nella specie le argomentazioni con le quali la Corte d’Appello ha accertato che solamente nel dicembre 2005 la cooperativa “Prima Casa” aveva affidato al notaio I. l’incarico di curare gli adempimenti necessari per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria in questione appaiono logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili; tali, in particolare, appaiono le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha ritenuto che il fax contenente la lettera di incarico al notaio sia stato ricevuto dalla studio notarile nel dicembre 2005; nello specifico, infatti, la Corte ha fondato la sua decisione, da una parte, sulla testimonianza della collaboratrice di studio L.I., che ha confermato la ricezione del fax, e, dall’altra, sulla mancata prova della spedizione a mezzo fax nel giugno 2005 della lettera di incarico recante la data del 13 giugno 2005 (mancata prova supportata dalla considerazione che non risultava acquisito agli atti “il rapporto di trasmissione del fax” ma solo una “stampa della videata”); siffatte argomentazioni, di per s inconciliabili, sono peraltro in aperto contrasto anche con la tesi, da sempre sostenuta dal notaio, di non avere mai ricevuto alcun fax, e non tengono in nessuna considerazione che la “stampa della videata” non è stata espressamente ed idoneamente disconosciuta.

In conclusione, pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione,che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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