Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25412 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 17/03/2017, dep.26/10/2017),  n. 25412

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7382/2015 proposto da:

C.R., C.M., C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI N. 63, presso lo studio

dell’avvocato DAMIANO COMITO, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERTEL ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori speciali dott.

S.G. e dott. M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato

SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CI.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato DAMIANO COMITO;

udito l’Avvocato SVEVA BERNARDINI.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

C.P.M. e Ca.Li., insieme a C.P., R. e M., hanno citato in giudizio Ci.Ma. e la Genertel per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della loro congiunta C.A.M., deceduta nell'(OMISSIS), quando a bordo della motocicletta di proprietà e condotta dal marito Ci.Ma. collideva con l’autovettura condotta da D.E., che non rispettava il segnale di stop.

Nelle more del giudizio si concludeva il procedimento penale davanti al tribunale francese di Laval, che accertava il reato di omicidio col posto a carico di D.E., conducente del veicolo antagonista, per non aver rispettato il segnale di stop posto a suo carico.

La Corte d’appello di Roma,con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2014,confermava il rigetto della domanda proposta nei confronti di Ci.Ma..

Avverso questa decisione propongono ricorso C.P., R. e M., in qualità di eredi di C.P.M. e Ca.Li. e di C.A.M. con tre motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso la società Genertel.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla società Genertel,che ha dedotto che il ricorso è privo di procura speciale in quanto quella apposta in calce al ricorso non fa espresso riferimento alla fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

2. L’eccezione è infondata.

Infatti la procura è stata posta in calce al ricorso per cassazione e di conseguenza è idonea a dimostrare la volontà delle parti a procedere all’impugnazione per cassazione della sentenza indicata nel corpo del ricorso.

Questa Corte ha già affermato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce. Cass. Ordinanza n. 1205 del 22/01/2015Cass. Sentenza n. 7014 del 17/03/2017 l’esame

3. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, per nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti deducono che la Corte di merito ha errato nell’affermare che per escludere l’applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è sufficiente che risulti l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Sostengono i ricorrenti che in caso di giudicato penale, il giudice civile, adito con domanda di risarcimento del danno, è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale ai fini dell’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., con l’obbligo dei conducenti di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Poichè nel giudizio francese non hanno trovato ingresso alcune prove costituende, i giudici di merito italiani avrebbero dovuto ammettere le richieste istruttorie formulate. In tale quadro, la corte d’appello non ha valutato il comportamento colposo del Ci., che procedeva a velocità superiore al dovuto, senza rispettare le norme di regolare prudenza e senza adottare alcun comportamento per evitare il danno, in quanto non risultava alcuna traccia di frenata.

La Corte d’appello, con motivazione affetta da vizi logici, ha prospettato una dinamica del sinistro non aderente alla perizia di parte attrice,fondata sulla base di un dato incontestabile, vale a dire l’assenza di tracce di frenata e la posizione del corpo della vittima a 16 m in avanti.

I ricorrenti deducono che non vi è nel nostro ordinamento alcun principio alcuna norma che sancisce il riconoscimento automatico delle sentenze penali straniere.

4. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ricostruito il sinistro esaminando tutti gli elementi istruttori presenti in atti e facendo propria anche la motivazione del giudice di primo grado che, preso atto della sentenza del tribunale francese, ha ritenuto la grave imprudenza del conducente dell’autovettura, che non si era fermato al segnale di stop e la mancanza degli elementi di prova a carico del Ci., anzi l’omesso riscontro della pretesa velocità eccessiva della moto, in sostanza l’assenza di elementi idonei a contrastare la decisione del giudice francese.

5. In ordine alla pretesa velocità elevata della moto,asseritamente di circa 100 km/h in un centro abitato in prossimità di un’intersezione, che secondo i ricorrenti è documentata da una relazione tecnica di parte, la Corte di appello ha affermato che dal verbale dell’autorità di polizia francese non risultano mossi addebiti specifici alla Ci., mentre la consulenza di parte, di cui i ricorrenti vorrebbero che si tenesse conto, si basa su dati matematici non immediatamente verificabili soprattutto in assenza di tracce di frenata.

6. Sulla base di tali valutazioni, la Corte di appello, tenendo conto anche della decisione del tribunale francese, ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto.

In ordine alle prove richieste, la Corte ha valutato superflua la richiesta della prova a conferma della relazione tecnica di parte, in quanto si sarebbe risolta soltanto in una conferma della relazione, e quanto all’interrogatorio formale del Ci., la Corte lo ha ritenuto superfluo,avendo il Ci. già deposto dinanzi all’autorità francese.

7. La censura di vizio di motivazione è inammissibile alla luce della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata.

Infatti la Corte di merito, lungi dal considerare come giudicato la sentenza penale francese di condanna, ha effettuato una valutazione autonoma di tutti i dati di fatto e gli elementi probatori risultanti dagli atti del processo penale tenutosi in Francia. Non ha omesso alcun fatto decisivo idoneo a modificare la decisione della sentenza e la motivazione non presenta vizi di contraddittorietà intrinseci.

8. Non sussiste inoltre il denunziato vizio di violazione di legge in quanto la ricostruzione del fatto storico ha posto in evidenza una sola condotta determinante dell’evento, così superandosi la presunzione di pari concorso, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.

In primo luogo la Corte di merito questa ha ritenuto, in negativo, esente da colpa la condotta di guida del conducente della moto, procedendo perciò ad un accertamento in concreto delle condotte di guida dei conducenti, idoneo ad escludere l’operatività della presunzione legale (cfr. Cass. n. 456/05, secondo cui la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054, secondo comma cod. civ. a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera perciò soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso. Ne consegue che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale). In secondo luogo, la Corte ha accertato, in positivo, la condotta di guida dell’autovettura, ritenendo la stessa tale da costituire il fattore determinante esclusivo dell’evento dannoso, sicchè questo non avrebbe potuto essere evitato dal conducente del veicolo antagonista.

9. La decisione è perciò ossequiosa del principio, che va qui ribadito, per il quale in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità,con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Cass. n. 29803/08, Cass. n. 18631/2015.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00,oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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