Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25412 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11-2019 proposto da:

R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTE GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI N. 29, presso l’UFFICIO

DI RAPPRESENTANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato CONSOLAZIO

MARIA LAURA;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 686/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

R.M. conveniva in giudizio l’Ersac e l’Etr s.p.a. opponendosi a una cartella esattoriale emessa in forza di sentenza della Corte dei conti a titolo di condanna per danno erariale, deducendo che il credito era estinto per “compensati lucri cum damno”, posti i vantaggi tratti dall’amministrazione regolarizzando le assunzioni di dipendenti in relazione alle quali era stato affermato lo speculare pregiudizio;

il Tribunale, davanti al quale resisteva la Regione Campania che al primo ente pubblico era succeduta in forza della legge regionale n. 1 del 2007, rigettava l’opposizione ritenendo, in particolare, non provato il fatto estintivo, tenuto conto che la questione dei vantaggi in ipotesi fruiti dall’amministrazione era già stata soggetta all’esame del giudice contabile;

la Corte di appello respingeva il gravame osservando che la questione degli ipotizzati vantaggi compensativi dell’amministrazione era coperta dal giudicato esitato dal giudizio contabile, nel quale, solamente, poteva trovare ingresso il tema in parola;

avverso questa decisione ricorre per cassazione R.M. articolando un motivo, corredato da memoria;

resiste con controricorso la Regione Campania.

Diritto

RITENUTO

Che:

con l’unico e articolato motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 20 del 1994, art. 1,artt. 1223 e 1227 c.c., artt. 112,116 e 132, art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo l’esame e la pronuncia delle deduzioni, e correlativa documentazione, con cui era stato allegato il fatto estintivo successivo alla pronuncia del giudice contabile, del 1999, rappresentato dalla delibera della Giunta regionale, del 2005, che aveva mantenuto in servizio i dipendenti in relazione alla cui assunzione era stato statuito il danno erariale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Rilevato Che:

il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;

va premesso che il ricorso è stato notificato al difensore di seconde cure di Equitalia Polis, s.p.a., cui è succeduta Agenzia delle entrate riscossione, ma sulla criticità in parola può soprassedersi in ragione dell’esito dello scrutinio, a mente del principio di ragionevole durata del processo (cfr., ad esempio, di recente, Cass., 11/03/2020, n. 6924);

nel merito cassatorio vale ciò che segue;

la Corte territoriale non ha omesso la pronuncia sulla pretesa estinzione del credito per compensazione, ritenendola preclusa dal giudicato;

quanto alla indicata documentazione inerente all’inquadramento organico dei dipendenti, evocato in parte narrativa, non se ne riporta idoneamente e compiutamente, in ricorso, il contenuto, impedendone l’apprezzamento, in ordine alla potenziale portata dirimente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

sono difatti inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 344699);

non sono dunque utili riproduzioni parziali o indirette del compiuto contenuto decisivo dei documenti, quali quelle evidenziate anche in memoria illustrativa da parte ricorrente;

fermo quanto sopra/ la prospettazione della difesa ricorrente non ha fondamento, sicché, anche prescindendo dalla pur decisiva inammissibilità evidenziata, non avrebbe dovuto procedersi a cassazione della decisione (arg. ex Cass., 28/06/2017, n. 16171, conf. Cass., 19/04/2018, n. 9693);

difatti, la parte oppone un controcredito in compensazione, ma tale pretesa obbligazione attiva:

a) non può afferire alla valutazione dei vantaggi compensativi rispetto alla statuizione oggetto del giudizio contabile in quanto propria di quella giurisdizione e, prim’ancora, coperta, in quel perimetro, dal correlativo giudicato;

b) diversamente, quale controcredito in tesi successivo, esso è allegato ma non provato, è contestato e non liquido né di pronta liquidazione, sicché non può opporsi in compensazione (Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225, successivamente ripresa come, ad esempio, in Cass., 26/05/2020, 9686, in tema di opposizione all’esecuzione);

in altri termini, se, per un verso, la considerazione comparata dei vantaggi e del danno erariale, afferente al giudizio di responsabilità contabile e per la parte deducibile in quel giudizio, prim’ancora di essere propria di quella giurisdizione e’, nel caso, coperta da giudicato, per altro verso la controdeduzione di quelli, quali in tesi successivi (così costruiti in ragione del tempo della delibera), a titolo di controcredito da compensare, sicuramente deducibile in sede di opposizione esecutiva davanti al giudice ordinario, non soddisfa – in quanto illiquido e non pacifico neppure sostanzialmente, bensì da accertare in un giudizio che ne riscontri gli specifici e, in tal senso, non autoevidenti presupposti e contorni – i requisiti civilistici per operare come preteso fatto estintivo successivo al titolo esecutivo definitivo, azionato con riscossione esattoriale;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 5.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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