Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25412 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28793-2011 proposto da:

A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA (C.F./P.I. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso l’avvocato ANTONINO

BARLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GIOIA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEONFORTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 246/2010 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 31/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso con l’assorbimento dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Enna (hinc solo Ausl) proponeva opposizione al provvedimento col quale il comune di Leonforte aveva comunicato l’avvenuta determinazione dell’indennità definitiva di esproprio in Euro 44,00 al mq., e la connessa indennità di occupazione, di un’area di complessivi mq 6420 compresa in zona territoriale omogenea C3, di espansione abitativa, con indice di edificabilità dell’1,5 mc/mq, inserita in un comparto del locale p.e.e.p..

L’attrice riteneva che l’indennità dovesse essere calcolata in base al maggior valore di Euro 67,14 al mq. Con sentenza in data 31-12-2010 la corte d’appello di Caltanissetta, facendo applicazione del regime dettato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, essendo la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta in data anteriore al T.u.e., accoglieva la domanda nei limiti di un valore al mq di Euro 47,00. Pertanto determinava l’indennità di espropriazione in Euro 301.740,00 e l’indennità di occupazione in Euro 17.380,00, con decorrenza dal decreto di esproprio. Maggiorava le somme degli interessi legali per la parte differenziale rispetto al percepito.

Premesso che erano state eseguite due c.t.u., con esiti sensibilmente diversi sebbene in base a eguale criterio sintetico-comparativo, la corte territoriale dava preminenza alla prima per la ragione che la seconda aveva comparato il bene con immobili non omogenei siti in zona C2, con indice di edificabilità 2,5, per quanto opportunamente ridotto in considerazione del più basso indice della zona interessata.

Osservava invero che la prima c.t.u. ( B.) era giunta a conclusioni che seppure non sorrette da idonea motivazione erano coerenti con le risultanze di approfonditi accertamenti compiuti da altra c.t.u. in un separato giudizio svoltosi dinanzi alla medesima corte d’appello, definito con sentenza n. 203 del 2007 e riguardante altre porzioni dei medesimi fondi, espropriati con decreto anteriore di un anno a quello che qui interessa. In quel caso le aree erano state stimate in Euro 45,00 al mq, sicchè, considerato il tempo trascorso, equo doveva ritenersi infine il valore di Euro 47,00 al mq stimato dal c.t.u. B..

Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Enna, succeduta all’Ausl n. (OMISSIS) in base alla L.R. Sicilia n. 5 del 2009, affidandosi a tre motivi illustrati pure da memoria.

Il comune non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 101, 183 e 184 c.p.c. e artt. 24 e 11 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c., L. n. 2359 del 1865, art. 39, art. 834 c.c. e art. 42 Cost.; denunzia inoltre il vizio di motivazione relativamente al procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio. Lamenta che la corte d’appello abbia acquisito e illogicamente valutato d’ufficio prove atipiche senza metterle a disposizione del contraddittorio, così finendo per adottare una sentenza a sorpresa, motivata in base a circostanze di fatto – le determinazioni di altra c.t.u. – estranee al giudizio, con violazione – anche – del diritto di difesa di essa parte.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c., art. 118 att. c.p.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 60, D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4 e 5, L. n. 794 del 1942, art. 24, per avere la corte d’appello regolato le spese di lite liquidandole in misura considerevolmente inferiore alla notula e non riconosciuto il rimborso forfetario per le spese generali.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta infine la violazione dell’art. 92 c.p.c. e il vizio di motivazione a proposito dell’avvenuta parziale compensazione delle spese dette.

2. – Il ricorso è nei termini che seguono fondato con riguardo al primo motivo, che si rivela assorbente.

3. – La corte d’appello ha affermato di condividere la valutazione svolta dal c.t.u. B. nonostante questa fosse caratterizzata da motivazione non idonea.

Al riguardo ha sostenuto che, sebbene non idoneamente motivata, la conclusione di quel c.t.u. era coerente “con le risultanze degli approfonditi accertamenti compiuti da altro c.t.u. nell’ambito di altro giudizio di opposizione alla stima”, che era stato definito tra le stesse parti con la sentenza n. 203 del 2007.

Adesso, in disparte che la citata sentenza n. 203 del 2007 della corte nissena risulta esser stata cassata da questa Corte Suprema con sentenza n. 14257 del 2015, è risolutivo considerare che, in concreto, una motivazione del tipo di quella sopra riferita, interamente associata alla profondità degli accertamenti di cui ad “altra” c.t.u. resa in separato giudizio, si infrange col dettato dell’art. 115 c.p.c..

E’ stato infatti più volte precisato che la condizione di utilizzabilità delle prove acquisite in altro processo è quella della presenza della relativa documentazione nel giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. Sez. 1^ 23132-04; n. 9843-14).

In particolare gli accertamenti peritali svolti in altri processi possono essere utilizzati dal giudice di merito, ma solo ove ritualmente prodotti, in modo da garantire il contraddittorio che, altrimenti, ne risulta leso (v. anche Sez. 1^ n. 17392-15).

A tali principi, pienamente condivisibili, il collegio intende dare continuità.

4. – L’impugnata sentenza va dunque cassata di riflesso alla riscontrata violazione processuale.

Segue il rinvio alla corte d’appello di Caltanissetta, diversa sezione, per nuovo esame.

Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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