Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25412 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 10/10/2019), n.25412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19657-2016 proposto da:

COMUNE AICURZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO PIETRO LOCATI;

– ricorrente –

contro

BIFFI DUE DI P.A. & C SNC, in persona del legale

rappresentante P.A., P.A. personalmente,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO LATELLA, che li rappresenta e difende;

ANDREONI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIRE’, 6,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDO SCAVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PINTUCCI;

COMUNE AICURZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO PIETRO LOCATI;

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ STUDIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO BOIFAVA, ENZO

GIACOMETTI;

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 186, presso lo studio dell’avvocato CARLO LEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA COLZANI;

– controricorrenti –

e contro

BANCA POPOLARE MILANO SPA, B.G.;

– intimati –

Nonchè da:

BANCA POPOLARE MILANO SOC COOP A RL, in persona dei dirigenti Dott.

L.M. e BO.SU., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN CIPRIANO 43, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

COLOMBO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIO FEDERICO COLOMBO, FRANCESCO RIGANO;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1869/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo sul

ricorso del Comune; rigetto del ricorso incidentale condizionato

della banca;

udito l’Avvocato CLAUDIO COLOMBO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PINTUCCI;

udito l’Avvocato STEFANO LATELLA;

udito l’Avvocato ANNA MARIA COLZANI;

udito l’Avvocato MAURIZIO BOIFAVA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Aicurzio ha promosso dinanzi al Tribunale di Monza due distinti giudizi (3338/06 e 10295/07), poi riuniti.

Con il primo ha chiesto la ripetizione di somme indebitamente percepite da B.G., B. Due di P.A. & C. snc e S.M.R.; al riguardo il Comune ha evidenziato che negli anni 2000/2004 erano stati emessi, in favore della società di trasporti B. Due di P.A. & C. snc, alcuni mandati di pagamento relativi a servizio pubblico atipico e scolastico, mai però dato in concessione alla detta società (siffatto servizio era stato dato infatti in concessione a diversa società, e precisamente alla Autoservizi di B.A. e C. sas); le somme oggetto di detti mandati di pagamento, previa alterazione degli stessi, erano poi state incassate da soggetti non abilitati.

Nello stesso giudizio ha poi chiesto anche la condanna di R.P. (segretario comunale) e della Banca Popolare di Milano (tesoriere) al risarcimento dei danni subiti per avere agevolato con la loro condotta omissiva l’indebito pagamento di cui sopra; R.P. ha, a sua volta, chiesto la condanna di B.G. e P.A. (marito di B.G.) al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) dalla stessa subiti per effetto della avvenuta falsificazione della sua firma in alcuni dei mandati di pagamento in questione (condotta criminosa per la quale in sede penale vi era stata sentenza di “patteggiamento”).

Con il secondo giudizio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su istanza di A.V. (revisore dei conti del Comune), per il pagamento delle proprie competenze professionali; al riguardo ha evidenziato che l’ A. aveva svolto negligentemente la propria attività professionale ed aveva così consentito che venissero perpetrate a danno del Comune le menzionate condotte pregiudizievoli; ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale il risarcimento del danno.

L’adito Tribunale ha innanzitutto premesso che sulla questione di giurisdizione (in favore della Corte dei conti) sollevata da alcune parti convenute era già intervenuta sentenza non definitiva 2394/08 del 16-9-2009, che aveva affermato la giurisdizione del G.0, sicchè andava esaminato solo il merito.

Ciò posto, in relazione al primo giudizio ed alla domanda di ripetizione di indebito:

1)ha accolto, per mancanza di un titolo legittimante il pagamento effettuato dal Comune, la domanda di ripetizione svolta dal Comune nei confronti della B. Due di P.A. & C. snc; al riguardo ha evidenziato che nel periodo 2000/2004 erano stati emessi e riscossi direttamente dalla detta società mandati di pagamento per Euro 249.952,44; somme invece non dovute alla stessa, non essendole stato dato in concessione il servizio di trasporto in questione, e che il Comune, nonostante la materiale esecuzione dell’attività di trasporto da parte della B. Due di P.A. & C. snc, non era tenuto a pagare neanche quale arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., mancando il necessario presupposto per detta azione, e cioè il riconoscimento da parte della P.A. dell’utilità del servizio;

2)ha accolto la domanda di ripetizione svolta dal Comune nei confronti di B.G.; al riguardo ha evidenziato che risultava documentalmente provato che la stessa avesse incassato mandati di pagamento per Euro 66.127,24 emessi in favore di Autoservizi di Bi.An. e C. sas (la B., peraltro, era rimasta contumace nel presente giudizio civile ed in quello contabile, aveva patteggiato la pena in quello penale e riconosciuto l’illiceità della propria condotta in quello disciplinare);

3) ha rigettato la domanda di ripetizione per Euro 33.370,12 svolta dal Comune nei confronti di S.M.R. (madre della B.) per essersi la stessa incassati dodici mandati di pagamento emessi in favore dell’Autoservizi di Bi.An. e C. snc; al riguardo ha evidenziato che per dieci mandati non vi era prova dell’incasso da parte della S. (non essendo stata prodotta la quietanza), mentre per gli altri due non vi era prova che gli stessi fossero stati incassati dalla S. a titolo personale (e non, invece, quale socia dell’Autoservizi di Bi.An. e C. snc) o emessi senza alcun titolo giustificativo.

Il Tribunale, inoltre, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal Comune nei confronti di R.P. (segretaria comunale) nonchè della Banca Popolare di Milano (tesoriere comunale) e di A.V. (revisore dei conti del Comune), ha ritenuto improcedibile detta domanda in quanto per gli stessi fatti nei confronti di detti soggetti era stato già promosso giudizio contabile; al riguardo ha precisato che siffatta questione non concerneva la giurisdizione ma poneva solo un problema di merito intorno alla procedibilità (o meno) dell’azione risarcitoria civile quando per gli stessi fatti era iniziato un giudizio contabile; nella specie ha ritenuto che il Comune avesse fondato la responsabilità degli indicati soggetti sui medesimi fatti per i quali gli stessi erano già stati condannati dalla sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti.

Il Tribunale, ancora, ha rigettato la domanda risarcitoria per Euro 353.410,38 proposta dalla R. nei confronti di B.G. e P.A., evidenziando che non vi era prova nè del reato (non era sufficiente a tal fine la sentenza di “patteggiamento) nè del conseguente danno.

In relazione, poi, al secondo giudizio, ha accolto l’opposizione proposta dal Comune, ed ha quindi revocato il decreto ingiuntivo per Euro 3.968,00, richiesto dall’ A. per compenso di attività professionale; al riguardo ha evidenziato che l’ A. aveva esercitato la sua attività di revisore dei conti del Comune con negligenza, omettendo di effettuare le verifiche di cassa e la gestione del servizio di tesoreria.

Con sentenza 1869/2016 del 16-5-2016 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune; in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla ” B. Due di P.A. e C. snc” e da P.A., e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha annullato la condanna nei loro confronti alla restituzione della somma di Euro 249.952,44 in favore del Comune; ha, inoltre, confermato l’improcedibilità della domanda risarcimento danni proposta dal Comune nei confronti di R.P. Banca Popolare di Milano e A.V..

In particolare, la Corte, in relazione all’appello principale proposto dal Comune:

1) ha ritenuto corretto il rigetto della domanda di ripetizione proposta dal Comune nei confronti di S.M.R.; al riguardo ha, infatti, confermato la carenza probatoria già riscontrata dal primo Giudice;

2) ha rigettato il gravame proposto dal Comune in ordine ad una omessa pronunzia del Tribunale sulla domanda risarcitoria dallo stesso proposta per Euro 353.410,38 nei confronti di B.G. e P.A.; al riguardo ha evidenziato, innanzitutto, che dalla sentenza di patteggiamento non poteva discendere tout court la responsabilità dell’imputato; ha poi considerato che gli stessi erano stati già condannati in primo grado alla restituzione delle somme di Euro 66.127,24 (la B.) e di Euro 249.952,44 la B. Due di P.A. e C. snc; la residua somma di Euro 37.330,70 era stata richiesta alla S., ma la domanda nei confronti di quest’ultima era stata rigettata; in sede di patteggiamento la B. ed il P. avevano versato al Comune la somma di Euro 50.000,00 a tacitazione di ogni danno; gli stessi, quindi, non potevano essere più condannati per gli stessi importi;

3) ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dal Comune nei confronti di R.P., Banca Popolare di Milano e A.V.; al riguardo ha ribadito che le responsabilità prospettate nei confronti dei detti soggetti nel giudizio civile ed in quello contabile erano identiche (pagamenti indebiti effettuati con le risorse comunali e resi possibili per la mancata attività di verifica e di controllo da parte dei medesimi soggetti); quest’ultimi, pertanto, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, non potevano rispondere due volte per lo stesso fatto; nella fattispecie, con sentenza 397 del 15-7-2015 la Corte dei Conti, sez. seconda giurisdizionale centrale d’appello, aveva condannato la Banca Popolare Milano e R.P. al risarcimento del danno ed aveva ammesso A.V. alla definizione agevolata.

La Corte, poi, in relazione all’appello incidentale proposto da B. Due d P.A. e C. snc e da P.A. personalmente, ha annullato la condanna della società alla restituzione, in favore del Comune, della somma di Euro 249.952,44; al riguardo ha evidenziato che la domanda di indebito arricchimento nei confronti della P.A. non necessitava del riconoscimento dell’utilitas da parte di quest’ultima (come erroneamente affermato dal primo Giudice), richiedendo soltanto la prova, a carico del privato, del fatto oggettivo dell’arricchimento, e, a carico della P.A., l’onere di dedurre e dimostrare che siffatto arricchimento non era stato nè voluto nè consapevole; nella specie il Comune aveva certamente usufruito del servizio di trasporto offerto dalla B. Due di P.A. e C. snc (e, quindi, si era arricchito) e di siffatto arricchimento era perfettamente consapevole.

Avverso detta sentenza il Comune di Acurzio propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso la B. Due di P.A. e C. snc e P.A. personalmente, nonchè S.M.R., A.V. e R.P..

Resiste con controricorso anche la Banca Popolare di Milano, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, cui resiste con controricorso il Comune di Acursio.

Il Comune di Acursio, la Banca Popolare di Milano e R.P. hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria 20623/2018 questa S.C. ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato in tre sub censure, il ricorrente deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento per omessa rilevazione di giudicato interno sulla giurisdizione (sub motivo n. 1), per omessa pronunzia sulla domanda del Comune in violazione dell’art. 112 c.p.c. (sub motivo n. 2) per erronea individuazione delle domande del Comune, per omesso esame dei motivi di appello del Comune, per violazione ed erronea applicazione del principio generale del ne bis in idem; di conseguenza, per omessa pronuncia o comunque per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (sub motivo n. 3).

In particolare, in ordine al primo profilo, si duole che la Corte d’Appello, nel ritenere improcedibile la domanda risarcitoria formulata dal Comune nei confronti di R.P., Banca Popolare di Milano e A.V., non abbia tenuto conto che la stessa Corte territoriale, con sentenza 3390/2001, passata in giudicato, decidendo sul gravame proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Monza sulla giurisdizione, aveva rigettato l’appello e confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine alle domande proposte dal Comune nei confronti di R.P., Banca Popolare di Milano e A.V.; erroneamente, pertanto, la Corte, omettendo di rilevare il detto giudicato interno, aveva ritenuto improcedibile la detta domanda risarcitoria, affermando “l’esclusività della giurisdizione contabile” e la “facoltà del giudice ordinario di astenersi dal giudicare in materia di responsabilità amministrativa, nonchè di decidere di tener conto di quanto eventualmente pagato dal convenuto in dipendenza dell’altro giudizio”.

Il motivo, in ordine a detto profilo, è inammissibile, in quanto non in linea con la statuizione impugnata, che (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso) proprio sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del G.O. (di cui al dedotto giudicato interno) e nell’esercizio della stessa, ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria in applicazione del principio del “ne bis in idem”.

In ordine al secondo profilo, si duole che la Corte territoriale, nel dichiarare l’improcedibilità della domanda risarcitoria in questione, abbia omesso di pronunziarsi su detta domanda, senza esaminare l’eventuale identità (per petitum e causa petendi) tra le domande formulate nel presente giudizio civile e quelle proposte nel giudizio avanti alla Corte dei Conti dalla Procura generale.

Il motivo è inammissibile anche sotto detto profilo, in quanto la censura non è,j in linea con la statuizione impugnata, con la quale la Corte territoriale ha espressamente pronunziato sulla detta domanda risarcitoria, ritenendola tuttavia improcedibile, in applicazione del principio del ne bis in idem, dopo avere esaminato gli elementi comuni delle domande presentate in sede civile e in sede contabile.

In ordine al terzo profilo si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato il principio del ne bis in idem, senza previamente individuare le domande proposte nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti e le domande proposte dal Comune nel giudizio civile, da ritenere invece diverse per titolo, causa petendi e petitum.

Il motivo è inammissibile anche sotto detto profilo, atteso che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha individuato petitum e causa petendi dei due giudizi, evidenziando che, rispetto alla comune domanda risarcitoria, “gli illeciti censurati dal Comune e portati alla cognizione del Tribunale sono i medesimi azionati dalla Procura generale, ovvero i pagamenti effettuati con le risorse comunali resi possibili anche per la mancata verifica e controllo da parte degli appellati”, sicchè “risultano identiche le responsabilità prospettate dalla Procura regionale nei confronti della Banca e dei signori R. ed A.”.

Con il secondo motivo, articolato in due sub motivi, il ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento per vizio di extra-ultra petizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (primo sub motivo) nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2033 e – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (secondo sub motivo).

Nello specifico, in relazione al primo sub motivo, si duole che la Corte abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., e conseguentemente annullato la sentenza di primo grado nel punto in cui la società era stata condannata alla restituzione della somma percepita; tanto in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la domanda del Comune era stata solo quella di ottenere dalla B. Due di P.A. e C. snc la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., e non era stata proposta dalla detta società (nè da P.A. personalmente) alcuna domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., e comunque tale domanda non era stata riproposta in appello (la società nel giudizio di primo grado si era limitata a chiedere di “dichiarare dovute… le somme pagate dal Comune di Aicurzio anche in via sussidiaria ex art. 2041 c.c.).

In relazione al secondo sub motivo si duole che la Corte, violando l’art. 2033 c.c., abbia valutato solo la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2041 c.c. per la domanda (peraltro non proposta, come già sostenuto nel primo sub motivo) di ingiustificato arricchimento, senza invece considerare che sussistevano i presupposti per la ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 c.c.; al riguardo ha infatti evidenziato che tra il Comune e la società non vi era alcun rapporto contrattuale in relazione al trasporto di servizio pubblico, atteso che siffatto rapporto era intercorso con Società Autoservizi di B.A. sas, e quindi la società aveva incassato i mandati di pagamento senza alcun titolo; la Corte, in proposito, aveva omesso di esaminare l’esistenza della concessione stipulata tra il Comune e Società Autoservizi di B.A. sas, erroneamente valutando, in contrasto con il contenuto della detta concessione, che il Comune fosse consapevole della esecuzione del servizio da parte di B. Due snc.

Il motivo, con riferimento ad entrambi i profili evidenziati, è infondato.

Al riguardo va, invero, rilevato che la questione dell’arricchimento senza causa, sia pure come eccezione rispetto alla domanda di ripetizione di indebito, è stata sollevata dalla società in primo grado (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), e riproposta dagli appellanti incidentali come motivo di gravame; correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha esaminato la predetta eccezione di ingiustificato arricchimento, sollevata al fine di paralizzare la

domanda di ripetizione di indebito; tanto in linea con quanto statuito da questa S.C., che ha ritenuto che “l’arricchimento senza causa, alle condizioni previste dagli artt. 2041 e 2042 c.c., può essere fatto valere sia in via d’azione che di eccezione riconvenzionale, proposta al solo scopo di paralizzare la domanda dell’attore” (Cass. 29114/2017; v. anche 11850/1993).

La sussistenza della consapevolezza, da parte del Comune, della esecuzione del servizio di trasporto da parte di B. Due snc & C., cioè da una società non titolare della relativa concessione, è questione di merito, risolta in senso positivo dalla Corte territoriale, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso incidentale con il quale la Banca Popolare Milano ha riproposto le questioni ritenute assorbite (parziale estinzione per prescrizione, insussistenza del diritto azionato, domanda di manleva) è stato proposto solo in via subordinata, ed è quindi assorbito dal rigetto del ricorso principale.

In conclusione, pertanto, va rigettato il ricorso principale proposto dal Comune, con assorbimento di quello incidentale proposto dalla Banca Popolare Milano.

In considerazione della complessità della vicenda si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Non sussistono, invece, i detti presupposti per il ricorso incidentale condizionato, atteso che il detto ricorso è stato ritenuto assorbito dal rigetto di quello principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito quello incidentale; dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità; d atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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