Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25411 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 15/03/2017, dep.26/10/2017),  n. 25411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16236-2015 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, Arch.

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI

20-E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– intimata –

Nonchè da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATERNO

9, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAMERINI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7605/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di ROMA e

depositata in data 9 gennaio 2015.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/4/2014 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. P.S. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 9574 del 2012, ha accertato e dichiarato il subentro della medesima nell’assegnazione in locazione da parte dell’Ater di Roma dell’immobile sito in (OMISSIS), e per l’effetto il suo diritto ad esercitare la facoltà di relativo acquisto, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Ater di Roma propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la P., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi la ricorrente in via principale denunzia violazione e/o falsa applicazione della L.R. Lazio n. 12 del 1999, artt. 11 e 12 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l’ipotesi del “rientro del figlio a seguito di separazione previsto dal L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 4 con il semplice ricongiungimento della sig.ra P…. alla famiglia d’origine indipendentemente da qualsiasi riferimento al contratto d’assegnazione-locazione”.

Lamenta che la P. “non faceva parte del nucleo individuato nel contratto stipulato con la madre”, a seguito del subentro di quest’ultima nel 1999 all’esito del decesso del padre, originario assegnatario, e la mancata considerazione da parte della corte di merito della circostanza che “con la stipula del contratto di locazione con la madre… sarebbe intervenuta una novazione del contratto originario e, quindi, si sarebbe creato un nuovo nucleo familiare da considerare originario, del quale ormai non faceva più parte la sig.ra P. e pertanto la stessa non poteva vantare alcun diritto al subentro”.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato il concetto di “ampliamento del nucleo familiare” come “assolutamente svincolato dall’assegnazione dell’alloggio”, nel senso cioè che un figlio possa “rientrare nel nucleo familiare inteso sic et simpliciter”, e non già quale nucleo familiare assegnatario dell’immobile.

Si duole non essersi considerato che “la vigente normativa di erp mira a circoscrivere logicamente ed operativamente gli ambiti applicativi della norma stessa a tutela del fondamentale principio pubblicistico della non successibilità (quantomeno automatica, ovvero iure communi) del diritto all’abitazione sociale”, che “si colloca… alle fondamenta di tutto l’attuale sistema disciplinare di e.r.p. quale condizione e limite precipuo per l’erogazione di determinate prestazioni sociali, in particolare quelle alloggiative e residenziali, da assicurarsi sempre e solo in base alle effettive e circostanziali necessità dei richiedenti, per l’evidente incapacità ed impossibilità di farvi altrimenti fronte con le risorse personali e familiari”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerata l'”esistenza e piena operatività nell’attuale disciplina dell’e.r.p. di una sorta di “super principio” pubblicistico del turn-over… nel godimento in locazione del patrimonio abitativo pubblico”, con correlativa esclusione della possibilità di configurarsi l'”assegnazione in godimento locatizio di un alloggio sociale” quale “diritto assoluto del beneficiario, come tale trasmissibile con meccanismi successori di qualsiasi natura”, anzichè una mera “posizione soggettiva di vantaggio, relativa e dunque strettamente “personale”, attribuita “jure proprio” poichè direttamente connessa ed esclusivamente conseguente ad una concreta e verificabile situazione di bisogno (personale o familiare)”.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “la previsione stessa di un rientro presuppone necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell’alloggio; pertanto nell’ipotesi di rientro del figlio, il possesso e la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 5, – con riferimento sia all’assegnazione originaria sia all’ampliamento successivo del N.F. – sono da considerarsi pre-requisiti e presupposti logico giuridici assolutamente necessari”.

Lamenta che “le comunicazioni effettuate dalla assegnataria prima, a pochi giorni dal suo decesso, e dalla signora P. poi, appena otto giorni prima della morte della madre, non rispettano la previsione del richiamato art. 12, comma 5 in quanto l’Azienda non avrebbe potuto dare, o ha dato successivamente, alcuna autorizzazione in assenza dei presupposti di legge per l’emissione del provvedimento di ampliamento del nucleo familiare a favore della sig. P.S.”, sicchè “non si era realizzato… l’ampliamento del nucleo familiare, presupposto necessario per vantare successivamente il diritto al subentro nel contratto di locazione”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “ricorso ex art. 447 bis c.p.c.”, alla richiesta “in data 13.12.2005” della “madre S.” all’Ater di “reinserimento del nominativo della figlia P.S. nel contratto di locazione”, alla comunicazione “in data 20.12.2005” di avvenuto “rientro nell’alloggio” alla comunicazione “in data 09.10.2009” con cui “l’Azienda notiziava dell’impossibilità di proseguire oltre nell’istruttoria presupposta alla cessione dell’immobile e di doverne disporre l’archiviazione”, alla “memoria di risposta” al “contratto del 01.04.1999 (stipulato dalla madre G.S. in luogo del deceduto assegnatario)”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “memoria di costituzione e risposta depositata con appello incidentale”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), conseguendone (anche) l’inidoneità della dedotta eccezione “inammissibilità dell’avversa nuova produzione documentale ex art. 345 c.p.c.”.

Deve infine sottolinearsi che il lamentato vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, in base alla quale il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche – giusta quanto viceversa adombrato dall’odierna ricorrente – l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto al merito, va osservato che ai sensi della L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 1, “1…. in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato art. 11, comma 5…. 4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:

a) matrimonio dell’assegnatario; b) convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge; c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente”.

La norma prevede dunque espressamente due categorie di legittimati al subentro: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario;

b) componenti del nucleo familiare ampliato.

Ai sensi del sopra riportato comma 4, tra le ipotesi di ampliamento del nucleo familiare è espressamente indicato quella del rientro dei figli, motivato da separazione omologata dal giudice competente.

Trattasi di due categorie autonome e non necessariamente interdipendenti: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, che sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma; b) i componenti del nucleo familiare ampliato, che dello stesso fanno parte al momento del decesso dell’assegnatario e del subentro nell’assegnazione.

Tale diritto spetta pertanto anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile; per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare (costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all’alloggio, come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall’odierna ricorrente secondo cui il “rientro” presupporrebbe “necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell’alloggio”.

Va ulteriormente sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, il rientro nel nucleo familiare L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, ex art. 12, comma 4, lett. e), e il diritto al subentro nell’assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell’ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

Ai sensi della L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5, l’ingresso deve essere infatti immediatamente comunicato a quest’ultimo, cui sono attribuiti poteri di verifica in ordine alla sussistenza di cause, tra cui quella delle “comunicazioni non veritiere”, comportanti la mera inefficacia dell’ampliamento ai fini dell’eventuale subentro.

Trattasi pertanto di verifica che ha natura di mero accertamento, avente ad oggetto cause di decadenza dall’assegnazione (L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5).

Cause di decadenza che, analogamente a quanto previsto per il ricorrere delle ipotesi di cui alla L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 13 operano automaticamente, comportando la risoluzione di diritto al relativo verificarsi del contratto di locazione nel quale il componente del nucleo familiare (originariamente assegnatario o ampliato) era subentrato.

Le cause di decadenza in questione operano cioè quali condizioni risolutive (e non sospensive, e a fortiori di validità) del già insorto diritto al subentro del componente del nucleo familiare nel contratto di locazione.

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.

In particolare là dove, nel condividere l’assunto del giudice di prime cure secondo cui “il contratto al quale far riferimento, per verificare l’esistenza del diritto al subentro, è quello decorrente dal 1.4.99 concluso tra l’Ater e G.S., madre dell’appellante, e non già quello precedente (concluso con il padre della P. poi deceduto) in quanto esso era ormai “estinto a seguito della nuova regolamentazione pattizia intercorsa con la G.””; e nel porre in rilievo che “nel caso la G. è deceduta in data 28.12.2005 quando già precedentemente la P. (a seguito di divorzio dal coniuge, come da sentenza definitiva in atti) era tornata a vivere con la propria madre, trasferendo anche la residenza anagrafica in via (OMISSIS) a far data dal 14.11.05”, con “subentro nel nucleo familiare… ritualmente comunicato all’Ater (ex art. 12, comma 5, L.R. citata) vuoi con lettera del 13.12.05 sottoscritta dalla G…. vuoi con dichiarazione del 20.12.05”, ha affermato che “la L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 nella formulazione vigente al momento della maturazione del diritto (ovvero al decesso dell’assegnatario) prevedeva all’art. 12, comma 1 che subentravano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5 “originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”, sicchè “tale ultima disposizione stabiliva che si determinava l’ampliamento anche in caso di “rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente” (comma 4 lett. e)”.

Ancora, nella parte in cui è pervenuta a ritenere “non… giustificata l’interpretazione di tale disposizione da parte del Tribunale per cui il rientro doveva essere limitato soltanto a quei soggetti (figli) che comunque risultavano inseriti nel nucleo familiare al momento della stipula del contratto (tra i quali non vi era la ricorrente)”, in quanto “nulla autorizza una siffatta restrittiva interpretazione, nè dal punto di vista letterale nè logico”.

Là dove ha ulteriormente sottolineato non esservi “ragione di ritenere che il “rientro” dovesse essere limitato soltanto a quei figli già facenti parte del nucleo familiare al momento della conclusione del contratto, i quali poi (in costanza di rapporto) si erano allontanati e, quindi, a seguito di separazione omologata erano tornati a vivere con l’assegnatario”, sicchè “deve ritenersi… che l’ampliamento del nucleo possa avvenire ogni qual volta un figlio rientri – a seguito di separazione omologata – a far parte del nucleo della propria famiglia di origine, indipendentemente dal fatto se ne fosse uscito già prima della conclusione del contratto o successivamente (e fosse stato, quindi, inserito o meno nel nucleo familiare indicato in contratto)”.

Nella parte in cui ha conclusivamente ravvisato “illegittimo… il rifiuto al subentro e alla conseguente cessione dell’immobile comunicato dall’Ater, peraltro ben oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 12, comma 1, citato”.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è inammissibile.

Vale al riguardo osservare che, laddove si duole avere la corte di merito fondato la propria decisione su documenti viceversa non prodotti in atti, la controricorrente inammissibilmente prospetta invero un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA