Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25411 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2661-2012 proposto da:

IMPRESA EDILE F.A. S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA STECCANELLA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IMPRESA EDILE F.A. S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA STECCANELLA,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2391/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale; udito, per il controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato DANIELA GIACOBBE che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 3 giugno 1994, l’Impresa Edile F.A. s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al risarcimento delle somme dovute in relazione alle riserve formulate per l’ingiustificata sospensione dei lavori di esecuzione delle opere per la protezione fisica della base aerea di Piacenza, oggetto del contratto di appalto del 16 luglio 1984. Tale sospensione era stata disposta dalla stazione appaltante – per l’approvazione di un atto aggiuntivo concernente la costruzione di un manufatto, poi non realizzato per mancanza del relativo finanziamento – in data 16 novembre 1987 e si era protratta fino al 3 maggio 1989. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale adito, con sentenza n. 1997/2003.

2. Avverso tale decisione proponeva appello principale l’impresa F. ed appello incidentale il Ministero della Difesa, che venivano entrambi parzialmente accolti dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2391/2010, depositata l’1 dicembre 2010.

Con tale pronuncia il giudice del gravame riteneva tempestive le riserve formulate dall’impresa e fondate la maggior parte delle pretese risarcitorie dalla medesima avanzate in giudizio. La Corte di merito reputava, inoltre, legittima la sospensione disposta il 16 novembre 1987, ma illegittima la sua protrazione fino al 3 maggio 1989, ma respingeva le pretese di pagamento dell’impresa concernenti il mancato utile per non aver potuto assumere altri appalti, il mancato ammortamento delle spese generali e il mancato rimborso delle spese di progettazione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso l’Impresa Edile F.A. s.p.a. nei confronti del Ministero della Difesa, affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a sette motivi, e con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi di ricorso principale – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Impresa Edile F.A. s.p.a. denuncia la violazione degli artt. 1175, 1218, 1223 e 1375 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente inteso escludere – peraltro con motivazione incongrua ed inadeguata – il pagamento delle somme di cui alle riserve nn. 6, 7 e 8, in relazione al contratto di appalto stipulato con il Ministero della difesa in data 16 luglio 1984, concernenti il mancato utile per non aver potuto assumere altri appalti, il mancato ammortamento delle spese generali e il mancato rimborso delle spese di progettazione. La Corte territoriale, a parere della deducente, non avrebbe, invero, tenuto del fatto che la sospensione dei lavori era stata disposta dalla stazione appaltante, in data 16 novembre 1987, adducendo – mediante richiamo alla nota del Geniodife del 30 ottobre 1987, che avrebbe assicurato la disponibilità dei relativi fondi – che sarebbe stato possibile procedere all’approvazione di un atto aggiuntivo, ai sensi della L. n. 1 del 1978, art. 12, avente ad oggetto la costruzione di un ulteriore manufatto, oltre quelli facenti parte del progetto di realizzazione delle “opere per la protezione fisica nella base aerea di Piacenza”, costituenti oggetto del contratto originario. Siffatta sospensione si era protratta, peraltro, per quasi due anni, ossia fino al 3 maggio 1989, quando veniva comunicata all’impresa l’impossibilità di procedere all’edificazione di detto manufatto per mancanza della relativa disponibilità economica.

1.2 Ebbene, il fatto di disporre la sospensione dei lavori “in attesa di un atto aggiuntivo che, lungi dall’essere in corso di formalizzazione, come dichiarato, non era neppure finanziato” (p. 16 del ricorso), comporterebbe una “indiscutibile responsabilità risarcitoria” dell’amministrazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c.. La Corte di Appello avrebbe, per contro, escluso “automaticamente” la risarcibilità di alcune voci di danno (lucro cessante, spese generali, spese di progettazione) “sull’unico presupposto dell’assenza di vincolo contrattuale in relazione all’atto aggiuntivo” (p. 19), omettendo di valutare la violazione delle disposizioni succitate nella quale – a parere della ricorrente – sarebbe incorsa la stazione appaltante.

2. Le censure suesposte sono inammissibili.

2.1. Va rilevato, infatti, che l’impugnata sentenza, nel prendere in esame le predette riserve nn. 6, 7 e 8, fonda la decisione di escludere il pagamento delle somme ad esse relative su più rationes decidendi: 1) la mancanza di una pattuizione contrattuale già conclusa, che vincolasse l’impresa all’esecuzione dell’opera aggiuntiva, determinando un pregiudizio da lucro cessante; 2) la mancanza di un danno effettivo per l’appaltatrice, derivante dalla mancata realizzazione del manufatto aggiuntivo, sia sotto il profilo del danno emergente (spese di progettazione), sia sotto quello del lucro cessante (perdita di utile e spese generali), attesa la possibilità per l’impresa F. – per la menzionata mancanza di un vincolo contrattuale – di assumere altri appalti, con conseguente ammortamento delle spese generali; 3) il fatto che la sospensione, dalla quale sarebbero derivati anche i danni in questione, “era stata disposta sulla base della mera possibilità di ampliare l’originario oggetto del contratto di appalto, tant’è che non era stato ancora sottoscritto l’atto aggiuntivo” (p. 22). Ed, in effetti, la Corte di merito ha escluso che il provvedimento di sospensione del 16 novembre 1987 fosse illegittimo ab origine, in forza del disposto di cui al R.D. n. 366 del 1932, art. 34, proprio in quanto l’atto era stato adottato prospettando all’impresa appaltatrice la mera “possibilità” di esecuzione di detto manufatto aggiuntivo, e non sul presupposto che tale opera sarebbe stata certamente realizzata, con conseguente sicura approvazione del nuovo patto ex L. n. 1 del 1978, art. 12, dovendo desumersi dal dispaccio del Geniodife del 30 ottobre 1987, richiamato dal successivo provvedimento di sospensione dei lavori, solo una mera “previsione” di finanziamento dell’opera, e non – come assunto dall’impresa – l’affermazione dell’esistenza di una sicura disponibilità finanziaria (pp. 14 e 15).

2.2. Orbene, tale ultima – e fondamentale – ratio decidendi della sentenza di appello – prospettando una ricostruzione dei fatti tale da escludere che l’amministrazione avesse in alcun modo ingenerato ab origine nell’impresa l’affidamento circa la certezza dell’esistenza del finanziamento dei lavori aggiuntivi e, quindi, circa la loro fattibili-tà – esclude in radice l’esistenza di una violazione dell’obbligo di buona fede dedotto dalla ricorrente, nonchè la sussistenza di un pregiudizio per avere dovuto la medesima mantenere ferma, “ad immediata disposizione” l’organizzazione del cantiere “per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’atto aggiuntivo” (p. 22).

2.3. E tuttavia, siffatta ratio decidendi dell’impugnata sentenza non risulta in alcun modo censurata, con autosufficiente deduzione, dalla impresa ricorrente. Ebbene, va osservato al riguardo che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi (cfr. Cass.S.U. 7931/2013; Cass. 4293/2016).

2.4. Ne discende che i motivi in esame, in quanto non colgono tutte le rationes decidendi sulle quali si fonda l’impugnata sentenza, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente inammissibilità dell’intero ricorso proposto dalla F.A. s.p.a.

3. Ne discende, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dal Ministero della Difesa.

3.1. Va, difatti, osservato che il ricorso incidentale tardivo, poichè proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – qualora il ricorso principale per cassazione sia stato dichiarato inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (cfr. Cass. 3419/2004; 8105/2006; 1528/2010; 6077/2015).

3.2. Nel caso di specie, la sentenza di appello è stata depositata l’1 dicembre 2010 (e non notificata), mentre il ricorso incidentale risulta consegnato all’ufficiale giudiziario il 20 febbraio 2012, ossia nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 16 gennaio 2012, ma oltre il termine di un anno e quarantasei giorni (tenuto conto della sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di appello, che sarebbe scaduto il 16 gennaio 2012. Ne consegue che il ricorso incidentale del Ministero della Difesa deve essere dichiarato inefficace.

4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, per dichiarare interamente compensate fra le stesse le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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