Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25411 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6241/2019 R.G. proposto da:
ISCHIA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA SIMEONE,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Piazza
Garibaldi, 39;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GENNARO DI MAGGIO,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Rione
Sirignano, 6;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, n. 6746/2018 depositata in data 9 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 24 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino
Filippo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2010, lamentando vizi relativi alla notificazione, al contraddittorio e alla titolarità dell’obbligazione tributaria, nonchè al merito della pretesa.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 9 luglio 2018, ha rigettato l’appello del contribuente.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, resiste con controricorso il Comune di Ischia.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., essendo la sentenza priva di motivazione o dotata di motivazione apparente.
1.2 – Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, non avendo la sentenza impugnata esaminato le questioni preliminari dell’omesso contraddittorio preventivo e dell’omesso invio dell’avviso bonario, con conseguente nullità dell’avviso di accertamento.
2 – Il primo motivo è fondato.
2.1 – A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940).
2.2 – Ne consegue che la fattispecie della motivazione apparente, che ricorre nel caso in cui non possa considerarsi assolto l’obbligo di motivazione imposto costituzionalmente al giudice, presuppone che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).
2.3 – Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il giudice di appello non ha assolto all’onere di evidenziare il percorso logico che ha portato alla decisione della controversia, posto che, dopo avere illustrato i principi della materia, ha statuito “da una attenta analisi degli atti di causa, emerge che nella sentenza impugnata sono stati esaminati sia i fatti rilevati sia il criterio logico utilizzato per pervenire alla loro valutazione” e che “il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere il quantum debeatur e di porre in essere le eventuali azioni che lo steso riteneva opportune”. Le laconiche espressioni utilizzate dal giudice di appello non evidenziano quali sono stati gli atti esaminati, le parti della sentenza di primo grado che sono state prese in esame, quali le doglianze dell’appellante e quale il ragionamento logico seguito dal giudice di appello.
3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, dichiarandosi assorbito il secondo, cassandosi la sentenza con rinvio alla CTR a quo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020