Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25410 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25410 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

Data pubblicazione: 12/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 31041-2007 proposto da:
LAM GAMBOA SHUYIN MAU YU,

GIAMPAOLO ENRICO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI
GALLICANI

SIMONA,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato OTTOLIA GIOVANNI BATTISTA giusta delega
2013

in atti;
– ricorrenti

1758

contro

GRONDONA EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA EMANUELE

GIANTURCO

6,

1

presso

lo

studio

\t\

dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDELI RENATO giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2953/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

27/09/2013

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

GENOVA, depositata il 27/08/2007, R.G.N. 9430/2006;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2004 i coniugi
Enrico GIAMPAOLO e Shuyin Mau Yu LAM GAMBOA hanno convenuto
davanti al

Giudice di pace di Genova-Voltri

l’impresa

individuale Grondona Viaggi di Emiliano Grondona – presso la

per il loro viaggio di nozze in Thailandia – chiedendo il
risarcimento dei danni

per

il fatto che,

giunti a

destinazione il 6 gennaio 2004, l’Ufficio Immigrazione
thailandese ha negato l’ingresso alla Lam Gamboa, cittadina
ecuadoregna, sequestrandole passaporto e il biglietto di
viaggio, perché priva del visto di ingresso del Consolato
competente, necessario per i cittadini extracomunitari.
Hanno addebitato all’Agenzia di non averli informati della
necessità del visto, in violazione dei principi della
Convenzione internazionale di Bruxelles del 1970
contratti di viaggio,

sui

ratificata in Italia con legge 27

dicembre 1977 n. 1084 (CCV); del d. lgs. 17 marzo 1995 n.
111 sui contratti del turismo e degli obblighi derivanti dal
contratto di mandato, ivi incluso il dovere di buona fede e di
protezione del cliente, anche nella veste di consumatore, come
dal relativo Statuto.
La convenuta ha resistito, declinando ogni responsabilità,
sull’assunto che essa aveva solo venduto i biglietti di
viaggio e che non era tenuta a fornire informazione alcuna sui
visti turistici.
3

quale avevano acquistato i biglietti aerei di andata e ritorno

Con sentenza n. 683/2005 il GdP ha respinto la domanda.
Proposto

appello

dagli

attori,

a

cui

ha

resistito

l’appellata, con sentenza 8 giugno – 27 agosto 2007 n. 2953,
notificata il 9 ottobre 2007,

il Tribunale di Genova ha

confermato la decisione di primo grado.

propongono cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrati
da memoria.
Resiste Emiliano Grondona con controricorso.
Motivi della decisione
1.-

Il giudice di appello (g.a.) ha respinto le domande di

risarcimento dei danni con la motivazione che:
a) nessun risarcimento spetta al Giampaolo, in quanto egli non
necessitava di visti ed ha potuto liberamente accedere al
paese di destinazione;
b) la moglie, cittadina dell’Ecuador, non può invocare a sua
tutela le norme della CCV, perché la Convenzione non è stata
sottoscritta dal suo paese di appartenenza;
protetta dall’art. 8

neppure è

d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 cit.,

trattandosi di normativa applicabile solo ai cittadini
europei;
d) non vi è stata violazione del contratto di mandato e dei
doveri di buona fede che ne derivano, poiché gli obblighi a
carico del mandatario vanno individuati con specifico
riferimento alle prestazioni espressamente richieste dal
mandante e nella specie i due coniugi non hanno dimostrato di
4

Con atto notificato il 30 novembre 2007 i coniugi Giampaolo

avere chiesto informazioni sui visti, né prestazioni diverse
dalla consegna dei biglietti di viaggio da Genova a Bangkok.
2.- Con i cinque motivi – che possono essere congiuntamente
esaminati perché connessi – i ricorrenti denunciano violazione
delle norme della Convenzione internazionale di Bruxelles sul

legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (CCV);
2, 3, 24 e 111 Cost., 1175, 1176,

violazione degli art.
1218, 1374, 1375, 1708,

1710, 2043 cod. civ., 112 e seg. cod. proc. civ. (primo
motivo); ed inoltre violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 111/1995
(secondo motivo) e del d. lgs. n. 206/2005 – Codice del
consumo (terzo e quarto motivo); violazione delle norme
sull’onere della prova dell’inadempimento (quinto motivo),
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione,
con riferimento alle varie argomentazioni con cui la Corte di
appello ha respinto la loro domanda.
3.-

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione del

resistente,

peraltro

genericamente

formulata,

di

inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
L’atto contiene tutti gli elementi essenziali, in fatto e in
diritto, necessari od utili per consentire alla Corte di
cassazione di valutare la fondatezza o meno delle censure.
4.- Nel merito, i motivi di ricorso sono fondati.
4.1.- In primo luogo, è manifestamente viziata sotto il
profilo dell’illogicità e dell’inconferenza della motivazione
la premessa del g.a. secondo cui, essendo il visto d’ingresso
5

contratto di viaggio 23 aprile 1970, ratificata in Italia con

in Thailandia richiesto solo per la Lam Gamboa, il marito non
aveva alcun diritto all’informazione preventiva né,
conseguentemente, al risarcimento dei danni.
Trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese che
l’impedimento all’ingresso nel paese di destinazione a carico

e molesto in ogni caso di viaggio organizzato in comune fra
più persone – nella specie era addirittura esiziale, in
quanto ha precluso del tutto ad entrambi i viaggiatori il
comune godimento della vacanza, che costituiva lo scopo
immediato del viaggio di nozze.
In questa situazione, anche ammesso che l’acquisto dei due
biglietti potesse configurare due contratti autonomi, e non
piuttosto un unico contratto relativo al viaggio di due
persone, si tratterebbe comunque di contratti collegati,
trattandosi di un tipico caso in cui lo scopo perseguito dai
contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse
comune, pur se formalmente realizzato tramite atti diversi.
Ne consegue che l’inadempimento dell’uno dei contratti si
riflette necessariamente sull’altro, rendendone vana
l’esecuzione, data l’unicità dell’interesse perseguito (cfr.,
con riferimento ad altra fattispecie, Cass. civ. 20 giugno
2001 n. 8841).
Non solo la moglie, quindi, ma anche il marito – per il suo
comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del
rapporto – aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni
6

dell’uno di essi – impedimento che potrebbe risultare dannoso

che l’intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per
permettere ai due sposi l’ingresso nel paese di destinazione,
ed anche il marito è da ritenere danneggiato dal relativo
inadempimento.
3.2.- Erroneo è anche il capo della sentenza impugnata che ha

cittadina dell’Ecuador, paese che non ha sottoscritto la
Convenzione di Bruxelles.
A norma dell’art. 2 (riportato dai ricorrenti a pag. 6 del
ricorso) la Convenzione si applica

“a qualunque contratto di

viaggio concluso da un organizzatore o da un intermediario di
viaggi, qualora la sua sede principale, o la sede di lavoro
per tramite della quale il contratto di viaggio è stato
concluso, si trovi in uno Stato contraente”.
La tutela apprestata dalla CCV non è quindi condizionata alla
nazionalità del viaggiatore, ma copre chiunque concluda il
contratto di viaggio all’interno di uno Stato contraente.
Nella specie, in base alla classificazione di cui all’art. l,
30 comma, CCV., il Grondona era soggetto alla Convenzione
quale intermediario di viaggi, perché fornitore di un servizio
separato
e i

(biglietti aerei per il trasporto a destinazione),
biglietti sono stati acquistati presso la sede

dell’agenzia, situata in Italia, paese che ha ratificato la
Convenzione.
La Lam Gamboa aveva quindi il diritto
tutela apprestata dalla Convenzione.
7

di usufruire della

escluso l’applicabilità della CCV alla Lam Gamboa, perché

3.3.- Quanto alla natura degli obblighi a carico dell’agente,
non può essere condivisa la tesi del resistente, secondo cui
la CCV non impone alcun obbligo di informazione circa i visti
e i documenti di ingresso nel paese di destinazione a carico
del mero intermediario di viaggio, tali obbligazioni

fornitore di pacchetti turistici.
Vero è che l’art. 18 CCV non menziona espressamente, con
riferimento al mero intermediario di viaggi, i doveri di
informazione sui visti turistici, né l’obbligo di procurarli
ai viaggiatori.
Ma l’art. 3 della Convenzione medesima dispone che anche
l’intermediario, come l’organizzatore
proteggere

\N

di viaggi, è tenuto a

i diritti e gli interessi dei viaggiatori

secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in
questo campo”.
L’art. 22 soggiunge che

“L’intermerdiario di viaggi risponde

di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei
suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i
doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente”.
Per poter escludere la responsabilità dell’Agenzia Grondona ai
sensi delle citate norme il g.a. avrebbe dovuto accertare se anche ammesso che la prestazione richiesta all’Agenzia sia
consistita nella sola vendita dei biglietti aerei – le
modalità della contrattazione, l’identità dei clienti (che
l’agente è tenuto ad acquisire all’atto della vendita dei
8

gravando esclusivamente sull’organizzatore di viaggi e

biglietti aerei), le circostanze di cui l’agente era o poteva
essere a conoscenza (per esempio il fatto che si trattava di
due sposi in viaggio di nozze), e così via, avrebbero dovuto
indurre l’Agenzia a rilevare, facendo uso dell’ordinaria
diligenza e in base agli usi del settore, che la Lam Gamboa

del visto di ingresso in Thailandia) (2 ,f4,/ quanto meno,
avrebbe dovuto mettere in allarme i clienti circa questa
possibilità, sì che essi stessi procedessero agli opportuni
accertamenti.
Non si richiede, cioè,

che gli acquirenti dei biglietti

avessero espressamente informato la Grondona che la moglie era
cittadina extracomunitaria, e di ciò avessero fornito la
prova, come afferma la sentenza di appello.
Era piuttosto necessario accertare se tale circostanza fosse
comunque conosciuta o conoscibile dall’intermediario,
facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze
tipiche degli operatori del settore, come disposto dalle
citate norme della CCV.
Su questi aspetti – che hanno rilevanza decisiva ai fini del

giudizio sulla responsabilità, sia in base ai criteri
stabiliti dalla CCV, sia anche in base alle norme generali sul
mandato – manca nella sentenza impugnata ogni motivazione.
Se si considera che l’intermediario di viaggio, per la stessa
natura della sua professione, è normalmente tenuto a sapere
quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori, richiedano il
9

era cittadina extracomunitaria e che avrebbe dovuto munirsi

visto di ingresso; che è comunque in grado di accertarsene con
maggiore

facilità

che

non

il

cliente,

trovandosi

quotidianamente ad affrontare problemi del genere, e che i
dati forniti dalla viaggiatrice sulla sua identità per
ottenere il rilascio del biglietto rivelavano quanto meno

da indurre a ritenere che un operatore del settore avrebbe
dovuto porsi quanto meno il dubbio circa la necessità del
visto di ingresso e dovesse informarne i clienti.
S 42cu^.94 i ‘.4-‘ 14: 144-41_
La d-e- ie.e/ulI ptnto é carente, quanto meno sotto il profilo
dell’insufficienza della motivazione. Si ricorda che in tema
di responsabilità contrattuale l’onere di fornire la prova
dell’adempimento, o delle circostanze che lo avrebbero reso
impossibile o inesigibile, è a carico della parte obbligata.
La Grondona avrebbe dovuto dimostrare, quindi, che la
cittadinanza extracomunitaria della Lam Gamboa non poteva
essere obiettivamente desunta dai dati raccolti in occasione
della vendita e dell’intestazione dei biglietti, né dalle
modalità secondo cui si è svolto il rapporto.
3.4.- La motivazione della Corte di appello non è
condivisibile neppure nella parte in cui ha escluso che sia
configurabile responsabilità dell’agente Grondona sulla base
del norme che regolano il mandato.
Il principio per cui il mandatario è tenuto ad eseguire solo
le prestazioni che gli siano specificamente richieste dal
mandante è in linea di principio corretto, ma deve essere
10

l’esotismo del nome, la situazione appare oggettivamente tale

applicato tenendo conto della distinzione fra i c.d.
essentialia

ed i

naturalia negotil,

i quali ultimi vanno

normalmente inclusi nell’oggetto del contratto, pur se non
espressamente menzionati.
E’ frequente (soprattutto in tema di mandato) che i contraenti

singole attività necessarie per raggiungerlo, ed

è compito

dell’interprete stabilire – anche in base ai principi in tema
di buona fede nella conclusione, nell’interpretazione e
nell’esecuzione del contratto (art. 1337, 1366 e 1375 cod.
civ.) – se una determinata attività preparatoria o accessoria
sia da ritenere compresa nella prestazione dovuta, pur se non
espressamente menzionata, perché ordinariamente richiesta o
comunque strumentale al perseguimento dello scopo dichiarato:
in particolar modo quando la relativa omissione vanifichi
l’utilità della prestazione principale.
Il giudice di appello ha disatteso il principio per cui il
contratto comprende non solo quanto espressamente emerga dal
suo tenore letterale, ma tutto ciò su cui le parti si siano
anche implicitamente proposte di contrattare (cfr. art. 1362,
1364, 1365 ss. cod. civ.), tenuto conto della prassi
corrente, dei doveri di ordinaria diligenza gravanti su ognuna
di esse, anche in relazione alle loro competenze ed al loro
bagaglio culturale, e di ogni altra circostanza: ferma
restando l’esigenza che resti comunque inalterato l’equilibrio
economico dell’affare, così come originariamente previsto ed
11

enuncino solo lo scopo perseguito; non necessariamente le

accettato

(problema che nella specie non si pone, considerato

che l’informazione sui visti non avrebbe richiesto al
mandatario di sobbarcarsi a peculiari oneri economici
aggiuntivi).
La motivazione con cui il giudice di appello ha escluso

insufficiente e fondata su argomentazioni giuridiche non
complete e non condivisibili.
3.5.- Debbono essere invece respinte le censure dei ricorrenti
aventi ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 8 d.lgs.
17 marzo 1995 n. 111 e delle corrispondenti norme del codice
del consumo, in quanto i testi legislativi in oggetto si
riferiscono esclusivamente all’organizzazione e alla vendita
di pacchetti turistici; non alla prestazione di servizi
isolati, di cui si discute in questa sede (cfr. art. 2 d. lgs.
111 cit.).
4.- Il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa al
Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinché decida
la controversiaK uniformandosi ai principi sopra enunciati (in
grassetto), con congrua e completa motivazione.
5.-

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del

presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova, in diversa
12

P

l’applicabilità delle norme sul mandato è quindi anch’essa

composizione, che deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013

Il Presidente

L

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