Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25410 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13845/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CIRCOLO IPPICO TENUTA SAN

LORENZO” in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 889/06/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il giorno 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi nei confronti della contribuente ASD “Circolo Ippico Tenuta San Lorenzo”, che rimane intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IRES ed IVA per l’anno di imposta 2009, emesso sulla scorta di un processo verbale di constatazione della G.d.F. da cui era emersa la natura commerciale dell’attività svolta dalla predetta associazione, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, annullando l’atto impositivo sul rilievo che l’attività di pensionamento dei cavalli, che costituiva la fonte della quasi totalità dei ricavi dell’associazione, fosse svolta in funzione dell’attività sportiva dell’ente associativo, e riteneva assorbito l’appello incidentale proposto dall’amministrazione finanziaria.

Con istanza del 16/12/2019, corredata della relativa documentazione, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, per avere la contribuente definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, “provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra e applicato il comma 6 della citata disposizione, che prevede che “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, va accolta la richiesta di estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.

Deve, infine, darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo” D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater, sia perchè è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714) sia perchè, in ogni caso, tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015, n. 31732/2018, n. 8711/2020).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

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