Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2541 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31201/2019 proposto da:

S.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO NOVELLO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3552/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione con 2 motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3552 del 20 maggio 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

Il ricorrente aveva dichiarato di aver abbandonato il Gambia in quanto accusato di aver procurato la morte di due persone mentre svolgeva il proprio lavoro di contadino. Nello specifico dichiarava che egli, come ogni anno all’inizio della stagione, procedeva a bruciare le sterpaglie presenti sul terreno per prepararlo alla nuova semina. La situazione sfuggiva al suo controllo e le fiamme raggiunsero una zona lontana uccidendo un anziano signore e una bambina. Il ricorrente veniva così arrestato e condotto nel carcere di (OMISSIS) dal quale riuscì a fuggire recandosi dapprima in Senegal, poi in Mali, Burkina Faso, Niger, Libia ed infine in Italia.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello

avrebbe errato per non aver riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente “di un danno grave così come individuato alla lettera a) sub specie di condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, derivante dall’accusa di omicidio nei confronti di due persone, non che per omessa valutazione circa un fatto decisivo per la controversia, ovvero l’esistenza o meno in Gambia della pena di morte per il reato di omicidio”.

3.2. Con il secondo motivo “censura la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, ai sensi dell’art. 360, n. 3, per non avere il tribunale valutato la gravità dell’attuale situazione del Gambia, corredandola alla situazione personale del richiedente, ai fini del fatto decisivo per la controversia, ovvero sia desistenza o meno in Gambia della pena di morte per il reato di omicidio”.

4. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (Cfr. Cass. S.U. n. 488/2000). Nel caso di specie la procura rilasciata da S.S. all’avv. Novello Antonino è generica e non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata nè alla fase di legittimità.

5. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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