Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2541 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.G., Z.A. E Z.R., in

proprio e quali eredi di C.E., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza del Popolo 18, presso l’avv. Frisani

Pietro L., che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, cron. n. 1832/07,

del 23 luglio 2007, nella causa iscritta al n. 207/2007 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito per i ricorrenti l’avv. Pietro L. Frisani;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore dei ricorrenti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. Z.G., Z.A. e Z.R., in proprio e quali eredi di C.E., hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 23 luglio 2007, con il quale la Corte di Appello di Milano ha respinto il ricorso dai medesimi proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei menzionati ricorrenti della somma di Euro 38.000,00 per danno non patrimoniale, di cui Euro 20.000,00 iure hereditatis ed Euro 18.000,00 iure proprio, a titolo di equo indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti alla Corte dei Conti, promosso da C.E. con ricorso del 28 maggio 1988, interrotto per morte della ricorrente il 15 settembre 1998, successivamente riassunto e definito con sentenza pubblicata il 19 luglio 2005;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Milano, rilevato che il processo era stato riassunto solo il 30 novembre 2004, ha affermato che il processo si e’ svolto entro un arco temporale che, considerata la fase antecedente alla declaratoria di interruzione e quella successiva alla riassunzione, e’ da considerare ragionevole;

3. i ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali deducono che l’istanza di riassunzione e’ stata proposta il 25 novembre 2002 e lamentano che la Corte di appello non ha tenuto conto che fino alla data dell’interruzione il processo era gia’ durato ben 10 anni e 4 mesi, con un eccesso rispetto al termine ragionevole di durata di sette anni e quattro mesi ed inoltre che dopo la riassunzione il processo e’ durato altri due anni e otto mesi, da aggiungersi al periodo di durata precedente alla interruzione, per una durata complessiva del giudizio di tredici anni; si dolgono pertanto che la Corte territoriale non si sia attenuta ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo per la determinazione della ragionevole durata del processo;

4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si e’ svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole non risulta conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, tenuto conto dei parametri cronologici elaborati dalla Corte Europea, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado e’ di circa tre anni, (Cass. 26 aprile 2005, n. 8600; 23 settembre 2005, n. 18686; 21 aprile 2006, n. 9411);

rilevato che le osservazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso ed all’annullamento del ricorso impugnato; che tuttavia, essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sulla domanda alla stregua del parametro sopraindicato, ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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