Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2541 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S., domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 14,

presso lo studio dell’avv. Bertolani Diego, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 12^, n. 63, depositata il 31.3.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per il ricorrente, l’avv. Diego Bertolani;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

il rigetto del ricorso.

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che – confermando la decisione di primo grado e respingendo l’impugnazione del contribuente – la decisione di appello indicata in epigrafe ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso promosso dal contribuente avverso estratto d’iscrizione a ruolo di irpef, relativa alle annualità 1990 e 1992, nonchè di ilor e c.s.s.n., relative all’annualità 1990, sul presupposto dell’intervenuta notifica e mancata impugnazione dei correlativi prodromici avvisi di accertamento;

che, nel suo nucleo essenziale, la decisione risulta così motivata:

“… Il collegio … ritiene legittima la decisione di inammissibilità del primo giudice ampiamente motivata. Risulta in atti che gli accertamenti, di cui il ricorrente nega la notifica, sono stati regolarmente notificati. Ogni eccezione dell’appellante è dilatoria perchè priva di ogni fondamento normativo e di fatto. Se proprio il ricorrente avesse voluto impugnare la richiesta di pagamento, a lui nota soltanto dalla lettura dell’estratto conto richiesto, avrebbe dovuto chiamare in causa l’E.T.R. s.p.a. Ma di questo non e ‘e traccia negli atti di causa”;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

che l’Agenzia ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Polis non si è costituita;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto “error in procedendo (nullità della sentenza e del procedimento) e formulato il seguente quesito di diritto “… se la C.t.r., nel ritenere una parte essenziale del giudizio non chiamata in causa, abbia omesso di verificare la regolare notifica alla stessa del ricorso e dell’atto di appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22 e di rilevare che questa e stata citata ma non si e costituita non valutando, così, la mancata costituzione in giudizio del resistente pur rilevando la necessità e l’opportunità della sua presenza ai fini della decisione”;

– che, con il secondo e terzo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto insufficienza della motivazione, con riguardo all’assenza di motivazione in merito alla notifica delle cartelle e contraddittorietà della motivazione in relazione all’asserita mancata chiamata in causa del concessionario;

considerato:

– che le doglianze vanno disattese;

– che occorre invero, prioritariamente, osservare che esse non ottemperano alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. sul quesito di diritto (cfr. Cass. s.u. 3519/08) e sul momento di sintesi (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07)sicchè si rivelano entrambe inammissibili;

– che – a parte il suesposto assorbente rilievo – deve, peraltro considerarsi, che il primo motivo – in quanto teso a contrastare il perentorio e assorbente rilievo del giudice a quo della non rintracciabilità in atti della citazione in giudizio della concessionaria – sembra inammissibilmente introdurre la prospettazione di un vizio revocatorio, mentre, a fronte dell’affermata e, in questa sede, non contestata avvenuta notifica degli atti di accertamento le doglianze si rivelano, altresì, almeno carenti sul piano dell’autosufficienza, posto che, la mancata impugnazione dei prodromici accertamenti impedisce di farne valere eventuali vizi in sede d’impugnazione del ruolo (v. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3) e che, d’altro canto, l’avvenuta impugnazione del ruolo appare sanare (ex art. 156 c.p.c.) eventuali vizi di notificazione delle relative cartelle;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa in favore dell’intimata costituita, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 1.400,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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