Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25409 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15546-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1723/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza in data 18 aprile 2018 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da C.D., esercente l’attività di commercialista, contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001, 2002 e 2003. Riteneva la CTR che le spese sostenute dal contribuente per lo svolgimento dell’attività professionale non dimostrassero la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, per avere la CTR escluso il presupposto impositivo dell’IRAP nonostante la corresponsione a terzi da parte del contribuente di rilevanti somme dimostrasse lo svolgimento di una attività autonomamente organizzata.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non potendosi ravvisare, nella fattispecie, un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, posto che le censure involgono un vizio di violazione di legge – e non un vizio motivazionale – e non risultano volte ad ottenere un riesame del merito della controversia.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sè, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009 e successive conformi pronunce).

La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, come “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.

Con sentenza n. 9451 del 2016 le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”.

Ciò posto, risulta dalla sentenza impugnata che, oltre alle spese per ammortamento e per locazione finanziaria, il contribuente ha corrisposto a terzi Euro 18.360,00 per l’anno 2001, Euro 7.713,00 per l’anno 2002 ed Euro 7.244,00 per l’anno 2003.

Orbene, la CTR ha diffusamente argomentato in merito ai costi sostenuti dal contribuente per beni strumentali, escludendo che gli stessi assumessero rilievo ai fini della sussistenza di una attività autonomamente organizzata, senza tuttavia esaminare nello specifico le spese relative ai compensi corrisposti a terzi.

In sede di rinvio la CTR dovrà verificare se i compensi corrisposti a terzi concernano o meno attività di lavoro altrui prestata in modo non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive, dovendosi escludere -nell’ipotesi negativa -la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso, contrariamente alla proposta del relatore, va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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