Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25407 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 07/06/2016, dep.12/12/2016),  n. 25407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.R.M., elettivamente domiciliata in Roma, via

Tarvisio, n. 2, nello studio dell’avv. Paolo Canonaco, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie, n. 138, nello studio dell’avv. Tonino Presta; rappresentato

e difeso dall’avv. Nicola Carolillo, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorente –

e sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI COSENZA, come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

N.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 549,

depositata in data 23 giugno 2010;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 giugno 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’avv. Paolo Canonaco;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. SORRENTINO Federico, quale ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi, l’incidentale comunque assorbito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 21 febbraio 2005 il Tribunale di Cosenza accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione proposta dal Comune di Cosenza nei confronti di N.M., la quale, qualificatasi erede di F.M., aveva riassunto il giudizio da costei intrapreso con atto di citazione del marzo dell’anno 1989, con cui aveva richiesto la condanna dell’ente convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione e alla irreversibile trasformazione, per la realizzazione di varie opere pubbliche, di una vasta area di sua proprietà.

1.3 – Pronunciando sul gravame proposto dalla N., con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della suddetta decisione, ha in primo luogo affermato la legittimazione dell’appellante, in quanto erede universale di F.F., il quale era subentrato, per successione legittima, quale fratello, nella posizione dell’originaria attrice, proprietaria dei terreni occupati, F.M..

1.4 – Rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Cosenza, la corte distrettuale ha premesso che soltanto in relazione a una parte dell’area era stato emesso un decreto di occupazione, mentre per la maggiore estensione doveva ritenersi configurabile il fenomeno della c.d. occupazione usurpativa.

1.5 – Sono state poi richiamate le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in base alle quali, tenuto conto delle destinazioni impresse ai terreni sulla base del piano regolatore, soltanto una parte di essi aveva natura edificabile, essendo la proprietà della F. nel resto interessata da vincoli di inedificabilità aventi carattere conformativo.

1.6 – E’ stata quindi determinata la somma complessiva di Euro 72.157,56, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno, mentre l’indennità di occupazione legittima è stata liquidata in Euro 527,21.

1.7 – Per la cassazione di tale decisione la N. propone ricorso, affidato a due motivi, cui il Comune di Cosenza resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè difetto di motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato la natura conformativa dei vincoli che interessavano i terreni ritenuti non edificabili, trattandosi, al contrario, di vincoli preordinati all’espropriazione.

2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis e art. 115 c.p.c., nonchè difetto di motivazione: la Corte di appello, in applicazione del principio della vicinanza della prova, avrebbe dovuto attribuire al Comune convenuto l’onere della prova in merito ai limiti oggettivi e alla durata dell’occupazione.

3 – Il ricorso principale è improcedibile.

4 – La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga elementi rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno, dovendo l’ipotesi essere equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato (vedi Cass. 14 luglio 2003, n. 11005; 3 agosto 2006, n. 17587; 3 agosto 2007, n. 17065; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass. 7 agosto 2008, n. 21367). E’ stato altresì precisato che non rileva, ai fini della sanzione dell’improcedibilità, neppure che la copia incompleta sia la stessa notificata al ricorrente per far decorrere il termine breve di impugnazione, nè rileva che il provvedimento, nel suo testo integrale, sia stato poi depositato dal controricorrente (Cass., Sez. un. 20 giugno 2006, n. 14110; Cass. 16 maggio 2001, n. 6749).

5 – Nella fattispecie, rilevato che la sentenza gravata non è censurata per essere incomprensibile l’iter argomentativo svolto dai giudici di secondo grado, per fare difetto, anche nell’originale, la facciata assente nella copia depositata (cfr. in proposito, Cass., 14 luglio 2007, n. 11005), va constatato che nella copia della decisione impugnata depositata dalla ricorrente manca la pag. n. 10, nella quale, a quanto è dato intendere dal tenore delle frasi contenute nella pagina precedente, dovrebbero essere illustrate le modalità di liquidazione dell’indennità di espropriazione relative ai terreni considerati non edificabili, di decisiva rilevanza per la comprensione e la decisione della causa.

6 – L’improcedibilità del ricorso principale determina l’inefficacia, dell’incidentale (con il quale si ripropone il tema della legittimazione della N. e si denuncia vizio di ultrapetizione in merito a una particella di 130 mq, non ricompresa nella domanda della controparte), in quanto notificato tardivamente. In proposito va richiamato il principio secondo cui, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381; Cass., Sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741).

7 – Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la N. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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