Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25407 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25407 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 31117-2007 proposto da:
PULLINI NIVES PLLNVS47C58C573D, BENEDETTI ANDREA
BNDNDR69S17C573K, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio
dell’avvocato DE ANGELIS FABIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GHINI GIOVANNI
2013

BATTISTA giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1743
contro

RUGANTINO S.A.S. DI BARONIO ROMINA E C. 01946620406,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 74,

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

presso lo studio dell’avvocato BUONAFEDE ALBERTO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CORZANI NELLO, IACUZZI ROBERTO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso

la

sentenza n.

1097/2006 della CORTE

R.G.N. 1596/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato FABIO DE ANGELIS;
udito l’Avvocato FABIO DE ANGELIS per delega
dell’Avvocato GIOVANNI BATTISTA GHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/10/2006,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Nives Pullini e Andrea Benedetti convenivano in

giudizio, davanti al Tribunale di Forlì, la s.a.s. Rugantino,
chiedendo che fosse condannata alla restituzione di alcuni
quadri, per un valore di circa 15.000 euro, nonché della maglia

gratuito.
Il Tribunale respingeva la domanda.
2.

Proposto appello dagli attori soccombenti, la Corte

d’appello di Bologna, con sentenza del 24 ottobre 2006,
respingeva il gravame, confermando la pronuncia di primo grado
e condannando gli appellanti alle spese.
Osservava la Corte territoriale che la domanda proposta
aveva come

causa petendi

l’esistenza di un contratto di

comodato con conseguente obbligo di restituzione; ma gli attori
non avevano fornito la prova dell’esistenza di detto contratto.
Oltre a ciò, era da considerare come elemento contrario alla
pretesa degli appellanti il fatto che tra le parti era
intercorsa una scrittura privata di cessione di quote dalla
quale risultava che assieme alle quote era stata ceduta anche
l’intera azienda, con tutti i beni relativi, compresi i quadri
e la maglia del calciatore di cui al giudizio.
2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna
propongono ricorso Nives Pullini e Andrea Benedetti, con unico
atto affidato a sei motivi.
3

del calciatore Maradona, dati dagli attori in comodato

Resiste la Rugantino s.a.s. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Col primo motivo di ricorso si lamenta omessa

motivazione in ordine alla domanda di rivendicazione avanzata,
ai sensi dell’art. 948 cod. civ., relativamente ai quadri ed

Rilevano i ricorrenti che nel giudizio di merito essi
avevano avanzato tale domanda insieme all’azione di
restituzione fondata sul contratto di comodato; su tale domanda
la Corte d’appello avrebbe «completamente e incomprensibilmente
omesso qualsiasi pronuncia», sebbene la sentenza di primo grado
l’avesse rigettata nel merito. Il capo della sentenza di primo
grado che conteneva il rigetto era stato impugnato; sicché il
fatto controverso sarebbe costituito dalla totale mancanza di
valutazione circa tale domanda.
2.

Col secondo motivo di ricorso si lamenta omessa

motivazione in ordine alla domanda di rivendicazione avanzata
ai sensi dell’art. 948 cod. civ. ed alla domanda alternativa di
corresponsione del valore e risarcimento del danno.
Si rileva che, in conseguenza dell’omissione di cui al
motivo precedente, la Corte di merito non ha esaminato la
domanda alternativa di corresponsione di una somma di denaro.
Secondo i ricorrenti, infatti, la sentenza di primo grado aveva
accertato che la maglia del calciatore Maradona era di
proprietà di Andrea Benedetti, con un’affermazione passata in
4

alla maglia del calciatore Maradona.

giudicato per mancata impugnazione; il che avrebbe dovuto
indurre il giudice d’appello a pronunciarsi almeno sulla
domanda risarcitoria, alternativa a quella restitutoria.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di
fondamento.

ai limiti dell’inammissibilità – poiché censura la sentenza per
omessa pronuncia e svolge poi argomentazioni idonee a sostenere
una censura di vizio di motivazione (v. sentenza 15 maggio
2013, n. 11801) – resta comunque il dato decisivo che la
sentenza impugnata ha, nella sostanza, rigettato anche la
domanda di rivendicazione. Senza addentrarsi nei delicati
profili dei rapporti esistenti tra l’azione di rivendicazione e
quella di restituzione, la Corte territoriale ha stabilito, con
un accertamento in fatto sottratto all’esame di questa Corte,
in quanto correttamente argomentato, che l’atto di cessione
concluso tra le parti aveva ad oggetto l’intera azienda, «con
tutti i beni in essa compresi e quindi anche con i quadri e la
maglia richiesti in sostituzione».
Da tanto consegue che il giudice di merito ha respinto, sia
pure con una formulazione imprecisa, ma tuttavia idonea a
sorreggere la motivazione, tanto la domanda di carattere
personale (fondata sul comodato) quanto quella di carattere
reale (fondata sulla rivendicazione).

5

Anche volendo prescindere dal fatto che il primo motivo è

Il rigetto del primo motivo conduce al rigetto anche del
secondo, il quale è intimamente collegato col precedente. Ed
infatti, intanto potrebbe porsi un problema di diritto al
risarcimento del danno in quanto gli odierni ricorrenti
avessero avuto un titolo per la restituzione degli oggetti in

merito. Quanto, invece, al profilo del preteso accertamento contenuto nella sentenza di primo grado – dell’appartenenza
della maglia del calciatore Maradona ad Andrea Benedetti, è
appena il caso di rilevare che la sentenza di primo grado aveva
respinto la domanda degli attori, sicché il passo di quella
pronuncia riportato alla p. 9 del ricorso non può che
costituire un’affermazione non tradotta in un capo autonomo
della sentenza e di per sé non idonea al giudicato.
4. Col terzo motivo di ricorso si lamenta omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della
appartenenza dei quadri e della maglia del calciatore Maradona
all’azienda ceduta ed alla loro presunta cessione nell’ambito
del contratto di cessione di azienda.
Rilevano i ricorrenti che, avendo la sentenza di primo
grado accertato che la maglia del calciatore Maradona
apparteneva ad Andrea Benedetti, la stessa non poteva essere
ceduta assieme al complesso aziendale; sarebbe contraddittoria
la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che quella maglia
potesse essere stata ceduta con l’azienda, mentre sarebbe
6

discussione, il che è stato invece escluso dal giudice di

omessa ogni motivazione sul perché i quadri del pittore
Cancelli dovessero fare parte dei beni aziendali.
5.

Col quarto motivo di ricorso si lamenta

iudicando

error in

sulla prova della proprietà dei quadri del pittore

Cancelli.

un’azienda è tenuta a dimostrare l’appartenenza al patrimonio
sociale dei singoli beni, ove essa sia contestata; non essendo
stati prodotti in giudizio i libri obbligatori per
l’imprenditore, il giudice di merito non avrebbe potuto
ritenere che i quadri in questione appartenessero alla società
Rugantino.
6.

Col quinto motivo di ricorso si lamenta

error in

iudicando sulla prova e sussistenza del contratto di comodato
dei quadri e della maglia del calciatore Maradona.
Rilevano i ricorrenti che dagli atti di causa risulta con
certezza che sia i quadri che la maglia del calciatore Maradona
erano stati consegnati agli acquirenti delle quote sociali;
l’errore di diritto sarebbe «quello di non aver tenuto conto
del fatto che la sussistenza del contratto di comodato poteva
anche essere presunta dalla

traditi°

dei beni, e dalla

concorrenza di altri indizi, gravi, precisi e concordanti».
7. Col sesto motivo di ricorso si lamenta contraddittoria
motivazione sul punto della qualificazione dell’operazione
quale cessione di azienda in luogo di cessione di quote.
7

Si osserva che la parte che deduce di aver acquistato

Si osserva che la Corte di merito ha dato importanza al
corrispettivo pagato per la cessione di quote di azienda,
notando che l’azienda aveva un valore superiore a quello della
società; il fatto controverso rilevante ai fini del vizio di
motivazione sarebbe costituito, quindi, «dalla qualificazione

quote sociali in assenza di qualsiasi riscontro probatorio e in
contrasto con quanto indicato nell’atto».
8. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto vanno decisi
congiuntamente e sono tutti privi di fondamento.
Com’è agevole comprendere dalla semplice lettura degli
stessi, essi si risolvono, sia pure richiamando l’attenzione su
aspetti diversi della vicenda, in un evidente tentativo di
ottenere da questa Corte un nuovo esame del materiale
probatorio esistente, attività preclusa a questa Corte di
legittimità. Nonostante alcune delle censure siano prospettate
come violazioni di legge, esse si rivolgono, infatti, contro la
ricostruzione di merito compiuta dalla Corte d’appello.
Come questa Corte ha in più occasioni ribadito, il ricorso
per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il
potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti
8

del negozio quale cessione di azienda in luogo di cessione di

/bk,LL

del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,

dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o
insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità
sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può
invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove
in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la
citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere
di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23
dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, 21 febbraio
2013, n. 4366).
9. In conclusione, il ricorso è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido,
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto
ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI

9

salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16

La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna

i ricorrenti, in

solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Sezione Civile, il 26 settembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA