Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25407 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 10/10/2019), n.25407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19654-2016 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO FURLANI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) ROVIGO, in persona del legale rappresentante

Direttore Generale Dott. C.A.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFREDO BIANCHINI;

– controricorrente –

e contro

M.A., ALLIANZ SPA, LLOYD’S OF LONDON RAPPRESENTANZA

GENERALE IN ITALIA, ASSICURATORI DEI LLOYD’S;

– intimati –

Nonchè da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA BUSETTO;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2611/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale in

ordine a tutti i motivi di gravame proposti, escluso il sesto, del

quale si richiede il rigetto per infondatezza; per la declaratoria

di inammissibilità del ricorso incidentale proposta da

M.A. quanto al primo motivo di doglianza e per il rigetto del

secondo motivo del suddetto ricorso incidentale per infondatezza.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio di primo grado.

L’ingegnere D.E. convenne in giudizio l’Azienda UtSS (OMISSIS) di Rovigo e il direttore generale di essa, M.A. e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, rappresentando che il 24.10.2002 aveva ricevuto dalla ULSS (OMISSIS) una lettera con la quale gli si comunicava che gli era stato conferito, con apposito procedimento amministrativo (Delib. n. 915 del 2002), un incarico “libero professionale” di direzione del servizio tecnico della durata di due anni; che alla fine del 2002 la Regione Veneto aveva nominato quale nuovo direttore generale il Dott. M.A. il quale, confermando la persistente volontà della ULSS di concludere il contratto, gli aveva fissato un colloquio al fine di sottoscrivere il contratto e iniziare l’attività lavorativa; che in quell’occasione gli era stato comunicato che il rapporto, così come configurato, dalla Delib. n. 915 del 2002, non fosse consentito dalla normativa vigente; che successivamente la ULSS gli aveva inviato una bozza di contratto per incarico professionale diverso da quello prefigurato dalla predetta delibera e in base al quale avrebbe ricevuto una somma pari a circa un quarto di quella inizialmente prevista; che aveva rinunciato a impieghi più vantaggiosi per assumere l’incarico non più conferito.

Entrambi i convenuti si costituirono, chiamando in causa le rispettive compagnie assicuratrici per esserne manlevati.

Con sentenza n. 419/2011, il Tribunale di Rovigo rigettò la domanda del D..

2. – Il giudizio d’appello.

Avverso tale sentenza propose appello il D., reiterando la propria domanda di risarcimento dei danni. Si costituirono tutti i convenuti, il M. proponendo domanda ex art. 96 c.p.c. e nuovamente sollevando, in via d’appello incidentale, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado.

La Corte d’appello – rigettate le istanze di prova orale per interrogatorio e testi formulate dall’appellante perchè ritenute superflue e irrilevanti, nonchè di CTU volta ad acclarare l’effettiva entità del mancato guadagno del D. in quanto esplorativa – rigettò l’appello proposto dal D. condannandolo alle spese.

Rigettò anche la domanda del M. volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per mancanza di prova sul presupposto del dolo o della colpa grave dell’odierno ricorrente nell’agire in giudizio. In particolare, la Corte d’appello osservava che la Delib. n. 915 del 2002 richiamava espressamente il del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, (regolante il rapporto della P.A. con personale esterno), mentre contraddittoriamente nella Delib. si precisava che il D. andava a sostituire un dipendente della P.A. in aspettativa; aggiungeva che fossero inoltre presenti nella Delib. i caratteri dell’inquadramento organico del D., laddove si stabiliva anche un impegno orario non inferiore a 38 ore settimanali; che tutto ciò fosse incompatibile con l’autonomia connotante il contratto d’opera intellettuale. La Corte riteneva inoltre che – premesso che per ripristinare la legalità il nuovo direttore generale si era visto costretto a intervenire sulla Delib. n. 915, proponendo al D. un diverso contratto in osservanza del disposto normativo – non potesse per definizione configurarsi alcuna responsabilità precontrattuale della P.A., non potendosi ipotizzare alcun affidamento incolpevole della controparte.

3. – Il giudizio di legittimità. Avverso la sentenza n. 2611/2015 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 9.11.2015, propone ricorso per Cassazione, con otto motivi, D.E..

Resistono la ULSS (OMISSIS) di Rovigo e M.A., quest’ultimo proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale (al quale ha replicato, con controricorso, il D.).

Il ricorrente e l’Azienda USSL hanno depositato memoria.

Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, nelle quali conclude per l’inammissibilità del ricorso principale ed anche del ricorso incidentale.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale.

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., che definisce il prestatore di lavoro subordinato e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente lamenta che il Giudice d’appello abbia violato il disposto dell’art. 2094 c.c., disattendendo i criteri e i principi regolatori della materia enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce che la Corte d’appello, anzichè considerare che il rapporto di lavoro de quo non ha mai avuto esecuzione e attribuire quindi valore decisivo o comunque prevalente alla volontà manifestata dalle parti nella bozza contrattuale nonchè al nomen iuris da esse attribuito al costituendo titolo negoziale, si sia limitata a fondare il proprio convincimento su indici assolutamente sussidiari, scarsamente rilevanti e di per sè stessi non decisivi (la sostituzione di un lavoratore subordinato assente per aspettativa e l’impiego orario non inferiore a 38 ore mensili), presupponenti comunque il concreto svolgimento del rapporto contrattuale e in ogni caso pienamente compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo, oltre tutto utilizzandoli in modo atomistico così omettendo una valutazione globale della loro ricorrenza nella fattispecie e traendoli dal provvedimento amministrativo prodromico anzichè dalla riferita proposta contrattuale.

Il ricorrente lamenta pertanto che, omettendo qualsiasi esame della proposta contrattuale e del suo contenuto, il giudizio della Corte d’appello si sia risolto in una mera presunzione semplice, assunta però in palese violazione dell’art. 2729 c.c. e cioè nella totale assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il ricorrente deduce la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale è grafico concernenti il giudizio e la valutazione della bozza contrattuale; e che in ogni caso la motivazione risulti apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, perchè si fonderebbe soltanto sulla Delib. ASL n. 915 del 2002, e non anche sull’esame della bozza contrattuale inviata al D..

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. anche in relazione all’art. 1324 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe dovuto procedere all’esame della proposta contrattuale secondo i principi dell’ermeneutica negoziale dettati dagli artt. 1362 e ss., che se rispettati lo avrebbero indotto ad una decisione diversa. Il ricorrente deduce infatti che dal significato letterale della bozza stessa, dal comportamento tenuto dalle parti nel corso delle trattative, al momento della stesura della bozza di accordo e successivamente allo stesso (comportamento tradottosi, in particolare, in una serie di comunicazioni scambiate in corso di trattative), emerga che nella volontà delle parti non vi fosse alcuna traccia di subordinazione, avendo invece le stesse voluto costituire un rapporto di lavoro autonomo.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, nonchè dell’art. 12 preleggi e dell’art. 97 Cost., comma 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente lamenta che la bozza contrattuale riguardi il conferimento di un incarico dirigenziale in rapporto libero professionale, che sarebbe stato perfettamente consentito dalle citate norme in materia di pubblico impiego e in particolare dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, (che indica le situazioni nelle quali si può far ricorso al contratto libero professionale, ed i requisiti delle persone con le quali instaurare tali temporanee e qualificate collaborazioni), che gli incarichi individuali di cui all’articolo citato afferissero a rapporti libero-professionali di natura autonoma per i quali però, all’epoca cui si riferiscono i fatti di causa, non vi era necessità di alcun preventivo procedimento selettivo; che la proposta di contratto ex art. 7 citato, inviata dall’Azienda ULSS al D., individuasse quello che ratione temporis sarebbe qualificabile come una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., n. 3 (da ricondursi al campo del lavoro autonomo, seppure con delle peculiarità), poi trasformatasi, col D.Lgs. n. 246 del 2003, in lavoro a progetto; che la decisione della Corte d’appello contravvenga non solo all’art. 7 citato nella sua portata applicativa desumibile dalla corretta applicazione dei canoni ermeneutici contenuti nell’art. 12 Preleggi e anche alla luce del dettato costituzionale (art. 97 Cost., comma 3: legittimità delle deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso), ma anche al disposto dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che quest’ultimo disciplinerebbe particolari fattispecie di lavoro autonomo.

Con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 50 e art. 65, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente lamenta che la proposta formulata dal M. fosse contra legem e comunque invalida, dato che prevedeva un incarico professionale di progettazione di opere di ingegneria, per un compenso complessivo di Euro 247.920,00 (spalmato su due anni); laddove invece la disciplina di settore prevedeva che i servizi il cui corrispettivo fosse stimato superiore all’importo di € 200.000 dovessero essere affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto, quindi secondo procedure rigorose ad evidenza pubblica. Il ricorrente deduce inoltre la nullità della sentenza per mancanza, anche in parte qua, di motivazione.

Il ricorrente deduce infine che, anche a seguire solo in astratto il ragionamento del Giudice d’appello, una cosa sia l’eliminazione di una situazione di ipotetica illegittimità, altra resti il ristoro del danno dovuto a colui che incolpevolmente abbia prestato fede a una trattativa colpevolmente condotta dall’Amministrazione, nella piena consapevolezza della giuridica impossibilità della costituzione della fattispecie contrattuale cui la trattativa era finalizzata.

Con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto alcuna responsabilità precontrattuale in capo alla P.A.

Il ricorrente censura, in particolare, l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che esclude la responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 1338 c.c., nei casi in cui il contraente abbia confidato nella validità di un contratto stipulato in violazione di norme di legge da presumersi note alla generalità dei consociati e che, comunque, avrebbero dovuto essergli note secondo l’ordinaria diligenza.

Lamenta che, infatti, non sarebbe stata esigibile in capo al D. la conoscenza delle cause di illegittimità della Delib. n. 915 del 2002, da cui la sua richiesta risarcitoria per aver incolpevolmente fatto affidamento nella legittimità delle trattative che la P.A. stava conducendo.

Il ricorrente deduce che – nella totale assenza di prove e di semplici indizi circa l’irragionevolezza dell’affidamento riposto dal D., e nella completa omissione di ogni verifica in concreto riguardo la conoscenza o la facile conoscibilità della norma de qua da parte dello stesso, in ragione dell’univocità dell’interpretazione della norma e della conoscenza e conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità – la Corte d’appello abbia trasformato il proprio giudizio in una presunzione semplice, assunta peraltro senza che nella specie ricorressero gli indizi gravi, precisi e concordanti posti dall’art. 2729 c.c.

Con il settimo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1.

Con riguardo al rigetto delle istanze istruttorie, il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente e comunque obiettivamente incomprensibile, non essendo dato capire da essa quali siano le circostanze di prova già accertate e quali invece quelle ritenute ininfluenti.

Il ricorrente deduce inoltre che la CTU richiesta fosse tutt’altro che esplorativa, trattandosi di procedere ad un calcolo e alla quantificazione del guadagno di cui avrebbe beneficiato l’odierno ricorrente sulla base di precisi dati documentali e contabili.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, non essendo stati minimamente considerati, ai fini della decisione, nè alcuni documenti decisivi e fondamentali, nè le prove orali assunte nel giudizio di primo grado.

Con l’ottavo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe potuto sancire l’effettività della totale soccombenza del D., senza prima decidere – sugli appelli incidentali promossi dalle parti (in particolare dalle compagnie assicurative, che avevano riproposto in appello le censure rigettate dal Tribunale circa la non operatività delle polizze assicurative).

Il ricorrente ripropone, infine, anche le proprie allegazioni difensive – oggetto del precedente grado di giudizio e sulle quali lamenta che il giudice a quo non si sia pronunciato – riguardanti il danno dallo stesso patito e la sua quantificazione: in particolare, il D. ritiene di dover essere risarcito per cospicue spese di viaggi asseritamente sostenuti, a titolo di danno emergente; per le mancate occasioni di guadagno, a titolo di lucro cessante; e per pretesi danni morali.

Il ricorso principale è infondato.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e devono essere complessivamente dichiarati inammissibili, in quanto propongono una diretta reinterpretazione del contenuto della bozza contrattuale che le parti non hanno più sottoscritto. In definitiva, il ricorrente, sottoponendo alla diretta interpretazione della Corte diversi documenti prodromici alla sottoscrizione del contratto che non è stato mai concluso, tende, attraverso la rinnovazione di questo giudizio in fatto, a far accertare che in effetti il rapporto contrattuale voluto dalle parti e che effettivamente si andava ad instaurare sarebbe stato libero professionale e consentito, e non subordinato, e vietato. Nella sentenza di appello, con valutazione non in questa sede rinnovabile, si analizzano invece e si valorizzano alcuni indici, presenti nel testo, solitamente usati per individuare la sussistenza o meno del lavoro subordinato: l’esistenza di una retribuzione periodica predeterminata, di un orario di lavoro da rispettare, la distribuzione dello stesso su cinque giorni lavorativi, per concludere, con motivazione del tutto plausibile, che quello che si sarebbe costituito era in sostanza un rapporto di lavoro subordinato, instituito senza rispettare la regola della concorsualità.

La violazione delle regole di ermeneutica, denunciata con il terzo motivo, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni di un testo negoziale, con la conseguenza che, ove una clausola possa condurre a diverse possibile interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 11254 del 2018).

Il quarto motivo è infondato: la corte d’appello non ha affermato l’illegittimità di costituzione di forme di collaborazione libero professionali con le USLL, ha ritenuto che la bozza contrattuale che il M. non ritenne opportuno sottoscrivere – proponendo peraltro al ricorrente una forma alternativa di collaborazione – sotto l’apparenza della instaurazione di un rapporto libero professionale, celasse nella sostanza, per la presenza di alcuni indici caratterizzanti, l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, senza l’assoggettamento alla dovuta, in quel caso, procedura concorsuale.

Con il quinto e il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe errato nel non dichiarare la responsabilità della P.A. e del direttore generale M., e fronte del comportamento tenuto nei suoi confronti. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Ed invero, quando la pubblica amministrazione, agendo iure privatorum, intrattiene, con una controparte già individuata, delle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di diritto privato, incorre in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. in tutti i casi in cui il suo comportamento contrasti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto ogni contraente nella fase precontrattuaie. La regola costituisce ius receptum così come le conseguenze che se ne traggono in tema di sindacato del giudice ordinario sull’idoneità del comportamento della pubblica amministrazione ad ingenerare nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto (cfr., per tutte, Cass. S.U., 12 maggio 2008, n. 11656; Cass. S.U., 24 giugno 2009, n. 14833).

Come affermato da questa Corte a Sezioni unite, la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043. c.c.; in particolare, il recesso dalle trattative è sindacabile, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente predetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto (Cass. S.U. n. 10413 del 2017).

Devono quindi sussistere congiuntamente, perchè sorga la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, i due distinti elementi, del comportamento scorretto dell’amministrazione, e della lesione dell’affidamento incolpevole ingenerato nel privato.

Poichè la corte di merito ha accertato che il contratto che era stato proposto in un primo momento di concludere al D. fosse contrastante con le regole che disciplinano i contrati della pubblica amministrazione, ed in particolare con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 septies e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, (accertamento sul quale, come si è detto, non si può in questa sede ritornare) nessuna responsabilità può essere ascritta all’amministrazione per non aver più concluso il contratto, atteso che il suo rifiuto di concludere il contratto originariamente proposto al ricorrente era ampiamente giustificato dalla necessità di non commettere un illecito.

A ciò si aggiunga che, in assoluto, non sussiste recesso ingiustificato dalle trattative allorchè, come nella specie, l’amministrazione pubblica, resasi conto della impossibilità di sottoscrivere col professionista un accordo contrastante con i vincoli di legge, non. interrompa la trattativa in corso ma cerchi e proponga un’altra forma di collaborazione che sia conforme al livello tecnico del professionista e compatibile con gli strumenti contrattuali utilizzabili: nella specie, è stato il D. che, non reputando conveniente la seconda forma di collaborazione proposta, non era più interessato alla conclusione del contratto propostogli dall’amministrazione.

L’esame del settimo motivo, sulla mancata ammissione delle prove e della consulenza tecnica volte a quantificare l’ammontare del danno subito, e delle considerazioni sull’ammontare del danno che formula in calce all’ottavo motivo è reso superfluo dal rigetto dei precedenti motivi, sul diritto al risarcimento del danno.

Con l’ottavo motivo lamenta la violazione del principio della soccombenza, essendo stato condannato al pagamento delle spese legali senza che la corte d’appello valutasse l’eventuale infondatezza degli appelli incidentali avversari.

Il motivo è infondato.

Nell’esame della causa, ai fini del rispetto del principio della ragionevole durata del processo, il giudice è tenuto a ricostruire l’ordine logico delle questioni e ad esaminarle nell’ordine, arrestandosi laddove la prosecuzione dell’esame risulti superflua ed inutilmente aggravatrice della durata del processo: nella specie, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria del D., diveniva ininfluente l’esame delle eccezioni di inoperatività delle polizze, riproposte in appello dalle compagnie assicuratrici. L’eventuale loro vantazione nel merito non avrebbe comunque inciso sulla soccombenza del D. sulla domanda principale.

Il ricorso incidentale.

Passando ora all’esame del ricorso incidentale di M.A., con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente lamenta che debba ritenersi raggiunta la prova quanto meno della colpa grave del D., il quale insisterebbe nella propria azione di responsabilità precontrattuale in maniera pretestuosa, richiamando l’art. 1338 c.c. che presuppone la sussistenza di un atto invalido, la Delib. n. 915 del 2002, e tuttavia ribadendo la validità di quest’ultima.

Con il secondo motivo, si deduce – in via subordinata – la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Dott. M..

Il ricorrente sottolinea che l’art. 1337 c.c. si riferisca ai soggetti che, in caso di conclusione del contratto, sarebbero investiti dalle obbligazioni da esso scaturenti; che, in caso di trattative condotte da un rappresentante, sia il rappresentato a dover rispondere ex art. 1337; che risulti quindi improprio il richiamo all’art. 28 Cost., giacchè il M., se un ruolo ha avuto nella presente vicenda, sarebbe stato solo per intervenire in favore dello stesso D., proponendogli un’offerta che avrebbe effettivamente potuto essere portata a termine dall’Azienda.

In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ribadisce il diritto del M. a essere manlevato dalle compagnie assicurataci chiamate in causa. I ricorso incidentale è complessivamente inammissibile. In relazione al primo motivo, la corte d’appello ha rigettato la domanda del M. di condanna del ricorrente per responsabilità processuale, fondandosi sulla circostanza, insindacabile in cassazione perchè attinente alla valutazione del compendio probatorio del giudizio di – merito, che non risultavano provate nè la mala fede nè la colpa grave del D., presupposti, insieme alla soccombenza, necessari per poter fondare a suo carico una condanna per responsabilità aggravata.

In merito al secondo motivo, la corte d’appello ha dichiarato assorbiti le domande e gli appelli incidentali degli appellati, qualificandoli come formulati in via meramente subordinata, qualificazione non contestata in questa sede, che rende inammissibile ogni contestazione sulla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In ragione della soccombenza reciproca tra D. e M., nonchè della particolarità della vicenda complessiva, si compensano le spese del presente giudizio tra le parti.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e sia il ricorrente che il ricorrente incidentale risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, – dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019.

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