Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25406 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25406 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 30947-2007 proposto da:
ROSSINI LORIS CARLO RSSLRS21L16H620W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio
dell’avvocato MOSCATI ENRICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CIPOLLONE GABRIELE giusta procura in
atti;

– ricorrente contro
STECCA CARLO;

– intimato –

Data pubblicazione: 12/11/2013

avverso la sentenza n. 554/2006 del TRIBUNALE di ROVIGO,
depositata il 25/10/2006, R.G.N. 479/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Stecca Carlo impugnava la sentenza del Giudice di pace di Rovigo
depositata il 13 febbraio 2004 con cui era stato condannato al
pagamento dei danni morali, quantificati in € 2.582,28, in favore di
Rossini Loris Carlo, in accoglimento della domanda proposta da
quest’ultimo volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal
fatto reato previsto e punito dall’art. 595 c.p., per aver il convenuto,
nella sua qualità di Presidente della sezione di Rovigo dell’Associazione
Nazionale Granatieri di Sardegna, inviato a quattro associati una lettera
in cui rassegnava le sue dimissioni, qualificava il Rossini “mistificatore”
e manifestava il proprio disagio a “stare a fianco di un mistificatore”.
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 25 ottobre 2006, accogliendo
l’impugnazione proposta, dichiarava che nulla era dovuto da Stecca
Carlo a Rossini Loris Carlo, condannava quest’ultimo alla restituzione
della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado
nonché alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo il Rossini ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimato Stecca non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

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udito l’Avvocato ENRICO MOSCATI;

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza

1.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nei casi previsti
dall’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. “i quesiti di diritto
imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la
cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di
soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite
diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo
stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto
applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilatfica
della Corte di Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova
normativa secondo N’esplicito intento evidenziato dal legislatore
all’art. 1 della Legge Delega 14.5.2005, n. 80; i quesiti costituiscono,
pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico
e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti,
inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di
legittimità” (v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass. 9 maggio
2008, n. 11535; Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez.
un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n.
14385).
Pertanto, affermano le Sezioni Unite di questa Corte che,
“travalicando” “la funzione nomofilattica demandata al giudice di
legittimità” “la risoluzione della singola controversia, il legislatore ha
inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di
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impugnata (25 ottobre 2006).

collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale,
diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la

donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si
concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai
criteri informatori della norma. Incontroverso che il quesito di diritto
non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a
sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato,
nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di
questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel
ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso
debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che è
alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del
principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una
decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il
giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo
quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di
diritto asseritamente compiuto – dal giudice e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare. Ove tale
articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in
un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto,
risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il
difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si
chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del
principio cui la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione
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stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità:

nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera
richiesta d’accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello
svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle

ad esso con l’enunciazione d’una regula iuris che sia, in quanto tale,
suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere
applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso” (v., in
motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24
luglio 2008, n. 20409).
1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, inoltre, precisato che,
secondo l’art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma,
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma
omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 18
luglio 2007, n. 16002; Cass., sez. un., 10 ottobre 2007, n. 20603; Cass.
27 ottobre 2011, n. 22453). Con l’ulteriore precisazione che tale
requisito non può dirsi rispettato qualora solo la completa lettura della
complessiva illustrazione del motivo – all’esito di un’attività di
interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del
ricorrente – consenta di comprendere il contenuto e il significato delle
censure, in quanto la ratio che sottende la disposizione indicata è
associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla suprema
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ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere

Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla
lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di
merito (v. Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
2. Con il primo motivo, denunciando la violazione dell’art. 595 c.p. in

che erroneamente il Tribunale ha ritenuto, tenendo conto
dell’evoluzione del comune sentire, non offensivi e non aventi
contenuto ingiurioso i termini “mistificatore” e “mistificazione” riferiti
al Rossini e alla sua condotta, utilizzati da Stecca Carlo nella missiva già
indicata.
2.1. In relazione al motivo di’ ricorso all’esame il Rossini ha così
concluso: `La Corte di cassazione voglia annullare la sentenza gravata di
ricorso, affermando il principio che, dovendosi valutare l’esistenza della materialità
della condotta contestata allo Stecca e quindi della portata offensiva delle parole
usate, e dovendosi inoltre prendere in esame il contesto nel quale le citate parole si
collocano, é da considerare sicuramente offensiva del decoro e della dignità della
persona umana l’uso delle parole mistificatore e mistificazione, rivolte al Rossini
nella lettera spedita da Carlo Stecca a quattro persone”.
2.2. Pur a voler ritenere che quanto riportato nel paragrafo che precede
costituisca il quesito di diritto relativo al primo motivo, osserva la
Corte che lo stesso non è stato idoneamente formulato, sicché il
motivo all’esame è inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte, il quesito di diritto deve
compendiare la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La
mancanza – come nel caso all’esame – anche di una sola di tali
indicazioni nel quesito di diritto rende inammissibile il motivo cui il
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relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente assume

quesito così formulato sia riferito (Cass. Cass., ord., 25 settembre 2007,
n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339;
Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in motivazione).
3. Con il secondo motivo, dolendosi dell’omessa, insufficiente e

della sentenza sarebbe “assurda” ed “errata”, negando all’attualità
valore offensivo alle parole usate dallo Stecca (mistificatore e
mistificazione) senza argomentare sul punto, e lamenta che la
valutazione del giudice di merito sarebbe contraddittoria laddove ha
ritenuto insussistente il reato di diffamazione per non essere l’offesa
“profonda”.
3.1. Il motivo é inammissibile, in difetto del momento di sintesi (cd.
quesito di fatto), non potendo ritenersi tale la richiesta formulata dal
ricorrente a conclusione del secondo motivo (1—a Suprema Corte voglia
affermare il principio della necessità di adeguata motivazione sulla cessaztine della
natura offensiva delle parole usate dallo Stecca contro il Rossini’).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di
legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa
sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte S prema di Cassazione, il 26 settembre 2013.

contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che la motivazione

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