Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25405 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.25/10/2017), n. 25405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28765-2014 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3883/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha riformato la decisione del primo giudice che aveva accolto la domanda proposta da L.C. – assunta con una successione di contratti a termine -, volta al riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% L. n. 312 del 1980, ex art. 53 e alla conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive; per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice, affidato ad un unico articolato motivo;
il Ministero ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
la difesa della lavoratrice ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., chiedendo la rimessione della causa alla trattazione in pubblica udienza e insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
L.C. – denunciando violazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sui contratti a termine recepito con direttiva 1999/CE/70 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – assume, in sostanza, l’applicabilità della predetta disposizione a tutti i precari della scuola e non solo ai docenti di religione, altrimenti creandosi un vuoto normativo che porrebbe l’ordinamento nazionale in contrasto con quello dell’UE.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto, al quale si intende dare continuità, affermato da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016, con la quale – una volta considerati tutti i significativi profili argomentativi oggetto di dibattito, per lo più riportati in ricorso e nella memoria – si è statuito che “la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017