Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25405 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27159/2015 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO COLLIDA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/05/2015 R.G.N. 869/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 27.5.2015, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato per intervenuta decadenza la domanda di L.S. volta a conseguire i benefici di cui alla L. n. 210 del 1992;

che avverso tale pronuncia L.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la conoscenza del danno alla salute e della sua etiologia post-vaccinale avesse avuto luogo in data anteriore alla visita specialistica del (OMISSIS) e comunque non successivamente al 26.5.2009, allorché ella era stata riconosciuta invalida civile in misura pari all’80% “per comizialità generalizzata in encefalopatia post-vaccinale” (così la sentenza impugnata, pag. 8);

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che, anche a voler considerare utile, ai fini della conoscenza del danno alla salute e della sua etiologia post-vaccinale, il verbale di visita del (OMISSIS), cit., la decadenza si sarebbe compiuta nel triennio successivo alla data della sua ricezione (9.6.2009), con conseguente tardività della richiesta inoltrata a mezzo del servizio postale l’11.6.2012, non rilevando all’uopo la disposizione cit. circa la proroga del termine che scade di sabato al primo giorno successivo non festivo, siccome norma applicabile ai termini per il compimento degli atti processuali;

che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019);

che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo alla presunta violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, pretende in realtà di revocare in dubbio l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa il momento in cui la ricorrente ebbe contezza sia del danno alla propria salute che della sua etiologia post-vaccinale, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità;

che non gioverebbe neppure riqualificare il motivo in esame sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di censura che risulterebbe comunque inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., comma 4, essendosi in presenza di doppia conforme di merito;

che il secondo motivo è infondato, non potendo la norma di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5 (secondo la quale la proroga del termine cadente di sabato al primo giorno successivo non festivo si applica anche agli atti processuali svolti fuori dall’udienza che cadano nella giornata di sabato) trovare applicazione allorché si tratti di valutare la tempestività della domanda di indennizzo per danno post-vaccinale, non trattandosi di atto processuale;

che contrari argomenti non possono trarsi da Cass. S.U. n. 1418 del 2012, atteso che il principio di diritto ivi espresso secondo cui ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, con la conseguenza che, ove il dies ad quem vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo – è stato formulato sul presupposto che si tratti di termine compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, trattandosi del perfezionamento di una notifica;

che del pari inconferente è il richiamo a Cass. n. 17103 del 2009, atteso che tale pronuncia, nel ribadire il principio (invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte) secondo cui la proroga de qua si applica solo ai termini processuali c.d. a decorrenza successiva, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il termine per la comunicazione agli uffici competenti dell’avvenuta assunzione di un lavoratore dipendente dovesse essere prorogato, ove cadente di sabato, al lunedì successivo, rilevando che il sabato non è giorno festivo e che all’adempimento in questione ben poteva provvedersi a mezzo del servizio postale;

che, trasponendo i suesposti principi di diritto alla fattispecie per cui è causa, si deve pertanto concludere che il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, pur costituendo termine a decorrenza successiva, non è suscettibile di essere prorogato qualora venga a scadere di sabato, non essendo il sabato giorno festivo e non trattandosi di decadenza che possa essere impedita solo dal compimento un atto processuale;

che il ricorso, pertanto, va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle indubbie peculiarità della fattispecie;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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