Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25405 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.12/12/2016), n. 25405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Parioli, n. 193, nello studio dell’avv. Walter Militi;
rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Gemelli, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Gregoriana, n. 54, nello studio dell’avv. Massimo Confortini;
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Fortino, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, n. 372,
depositata in data 16 giugno 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza tenutasi
in data 25 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;
udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. CAPASSO Lucio, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La Corte di appello di Messina, pronunciando, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Messina e di riassunzione della causa, sulla domanda avanzata nei confronti della Provincia Regionale di Messina dal signor G.G. di determinazione dell’indennità di occupazione legittima di un proprio terreno e di un fabbricato rurale occupati, senza la successiva emanazione del decreto di espropriazione, per la realizzazione di una strada panoramica, con la sentenza indicata in epigrafe ha liquidato la complessiva indennità di occupazione in Euro 35.864,98, con gli interessi legali calcolati su ciascuna annualità fino al momento del deposito.
1.1 – La Corte territoriale ha preliminarmente rigettato l’eccezione dell’ente convenuto fondata sulla propria carenza di legittimazione passiva, osservando che la Provincia, che aveva approvato il progetto con Delib. 5 agosto 1988, n. 1492, ed era stata immessa nel possesso in data 13 gennaio 1989, doveva considerarsi a tutti gli effetti espropriante, per aver posto in essere tutti gli atti della procedura, della quale era beneficiaria, in quanto la strada realizzata apparteneva al demanio provinciale.
1.2 – Ai fini della determinazione dell’indennità, la corte, premesso che il terreno ricadeva in zona agricola, riteneva utilizzabili le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del parallelo giudizio relativo al risarcimento del danno per la perdita di proprietà del fondo, e quindi, considerato che il terreno ricadeva in zona agricola, determinava l’indennità sulla base del c.d. v.a.m., applicando un coefficiente correttivo, pari ad 8, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 7.
Tenendo altresì conto del valore del fabbricato rurale, pari ad Euro 13.610,92, l’indennità complessiva è stata determinata nell’indicata misura di Euro 35.864,98.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione la Provincia reg. di Messina propone ricorso, affidato a 4 motivi, cui il Giliberto resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 – Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ente ricorrente sostiene che erroneamente sarebbe stata affermata la propria legittimazione passiva, in quanto l’indennità era stata determinata dal Comune di Messina.
2.1 – La censura è assolutamente infondata, in quanto contrastante con il costante orientamento di questa Corte secondo cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri (Cass., 18 gennaio 2013, n. 1242; Cass., 19 luglio 2012, n. 12541).
3 – Con il secondo mezzo si denuncia la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 16, in relazione all’applicazione del correttivo previsto dal comma 7 di tale norma al valore agricolo medio.
3.1 – La terza censura prospetta il vizio di contraddittoria motivazione in relazione all’applicazione del suddetto correttivo.
3.2 – I motivi in esame, da esaminarsi congiunta dell’indennità di occupazione rispetto al valore di mercato del terreno non può prescindersi dall’intervenuta abrogazione della norma la cui violazione è stata denunciata, per effetto della sentenza n. 181 del 2001 della Corte costituzionale. In considerazione dell’espunzione della norma suddetta dall’ordinamento, deve ritenersi che sia sopravvenuta una carenza di interesse alla pronuncia (per casi analoghi, cfr. (Cass., 5 marzo 2007, n. 5051, in tema di i.c.i.; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1371, in ordine all’art. 274 c.c.).
4 – Con la quarta censura la Provincia denuncia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver la Corte di appello considerato, disponendo il versamento degli interessi sulle somme dovute su ogni annualità del periodo di occupazione legittima, tenuto conto del già avvenuto versamento della somma relativa all’indennità di occupazione, dopo la determinazione della stessa da parte del Comune.
4.1 – Premesso che la statuizione in esame deve interpretarsi nel senso che sono dovuti gli interessi sulle somme dovute, calcolati dalla scadenza di ogni anno di occupazione, fino al deposito, al netto dell’importo già versato, la censura pone evidentemente un problema di imputazione dei pagamenti intermedi, essendo comunque il criterio stabilito dalla corte territoriale conforme all’indirizzo di questa Corte in materia (cfr., per tutte, la recente Cass., 9 maggio 2016, n. 9329).
5 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016