Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25405 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 10/10/2019), n.25405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16659-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO CLEMENTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Con atto di citazione del 29 gennaio 2003 S.G. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero della Salute deducendo che, a seguito di alcune trasfusioni di sangue cui era stato sottoposto presso l'(OMISSIS), nell'(OMISSIS) e presso l'(OMISSIS), nel (OMISSIS), aveva contratto l’epatite di tipo C. Aggiungeva che il nesso di causalità era stato riconosciuto dalla competente Commissione medica ai fini della concessione dei benefici previsti dalla L. 25 febbraio 1992 n. 210. Lamentava l’omesso controllo da parte del Ministero della Salute sulla distribuzione del plasma e che il danno non era stato risarcito.

2. Costituitosi il convenuto contestava la competenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, deduceva il difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione del diritto.

3. Con sentenza del 6 settembre 2006 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza e il giudizio veniva riassunto, con atto notificato il 12 dicembre 2006, davanti al Tribunale dell’Aquila che, con sentenza del 1 agosto 2008 condannava il Ministero della Salute al risarcimento del danno biologico, esistenziale e da invalidità temporanea, oltre al danno morale.

4. Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero della Salute con atto di citazione del 26 novembre 2008 e la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 5 giugno 2014, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava che l’importo del risarcimento doveva essere decurtato di quello eventualmente già percepito quale indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando in parte le spese del giudizio, con condanna del Ministero al pagamento della restante parte.

5. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione S.G., affidandosi a tre motivi. Resisteva in giudizio il Ministero, della Salute con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2016 questa Corte, Sesta Sezione civile, rimetteva la causa alla pubblica udienza, e con successiva ordinanza del 10 novembre 2017 disponeva il rinvio a nuovo ruolo della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite della questione relativa all’ambito di operatività della compensatio lucri cum damno. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’erronea applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno, nonchè la violazione della L. n. 238 del 1997, art. 1, contestando l’applicazione di tale istituto attesa la differente natura del risarcimento rispetto all’indennizzo. Assume il ricorrente che l’interpretazione testuale della L. n. 238 del 1997 non escluderebbe la cumulabilità fra l’indennizzo previsto dalla disciplina del 1991 e il risarcimento del danno, trattandosi di istituti differenti per natura e funzioni. L’indennizzo non sarebbe adeguato alla gravità dei danni subiti per le patologie contratte, trovando la propria ratio in principi di solidarietà e assistenza, prescindendo dal profilo dell’elemento soggettivo, che invece caratterizza il risarcimento del danno, fondato sull’accertamento della colpa del Ministero della Salute. Conseguentemente l’indennizzo percepito, non potrebbe essere scomputato dalla somma da riconoscere a titolo di risarcimento del danno.

2. La censura è infondata. Il tema della configurabilità della compensatio lucri cum damno tra somme percepite a titolo di indennità, ai sensi della L. n. 210 del 1992, e quelle richieste a titolo di risarcimento del danno, è stata recentemente affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22 maggio 2018, confermando la correttezza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

3. La compensatio opera certamente nei casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni. Ma, per quello che più rileva in questa sede, la pronuncia delle Sezioni Unite supera la teoria della medesimezza del titolo, prospettata dalla parte ricorrente quale elemento decisivo, ed introduce nuove condizioni di operatività della compensatio lucri cum damno che, sostanzialmente, danno rilievo alla causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale collaterale. Cambia, poi, la valenza del nesso di causalità, che costituisce un limite all’eccessiva dilatazione dei vantaggi derivanti dal risarcimento.

4 Si legge in quelle decisioni che questa Corte, anche a Sezioni Unite, aveva già affermato che l’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della Salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573).

5. La questione centrale non attiene alla circostanza se il soggetto che eroga le somme sia lo stesso (cd medesimezza) e neppure rileva il tema, posto a sostegno dei motivi di ricorso, della natura delle componenti del danno lamentato, anche perchè, nel caso di specie, la compensatio lucri cum damno comporta la decurtazione di utilità monetarie già ricevute dal paziente a titolo di indennizzo e non rileva la separata individuazione di categorie di danno. Il profilo decisivo riguarda “la funzione di cui il beneficio collaterale si rivela espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento”.

6. In continuità con quanto già recentemente affermato da questa corte (Sez. 3, Ordinanza n. 4309 del 2019) l’attribuzione patrimoniale collaterale ha la medesima causa giustificativa dell’obbligazione risarcitoria, ovvero la reintegrazione-riparazione di un danno subito dall’emotrasfuso, pertanto, trova applicazione il meccanismo della compensatio lucri cum damno.

7. Alla luce di quanto precede deve, quindi, estendersi il principio affermato dalle Sezioni Unite nelle citate decisioni anche all’ipotesi in esame, in cui non ricorre l’elemento della unicità del debitore (nel caso di specie, rispettivamente la Regione, da una parte e Ministero della Salute, dall’altra).

8. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. atteso il riconoscimento della compensazione con somme che controparte non prova essere dovute o pagate nel loro preciso ammontare.

9. Il motivo è infondato. Nella fattispecie in esame non è contestata la erogazione delle somme, come riferito dalla stessa parte ricorrente. Trova applicazione il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 2785 del 2015.

10. Il presupposto della certezza del pagamento si ricava, altresì, dalla sentenza di appello, dove alla terzultima pagina si legge “quanto all’indennizzo di quella L. n. 210 del 1992, esso… deve, se (come sembra incontroverso tra le parti) effettivamente conseguito da S., essere computato dall’ammontare del risarcimento venendo altrimenti l’attore a godere di un ingiustificato arricchimento… in contrario, non può esser opposto, come il S. ha fatto, che il Ministero non ha allegato quali somme egli abbia effettivamente percepito a titolo di indennizzo, atteso che la questione della concreta individuazione dell’importo da detrarre dall’ammontare del risarcimento può essere facilmente risolta in base a un semplice calcolo aritmetico in sede di esecuzione della sentenza di condanna”.

11. Il nucleo della decisione risiede nella affermazione del principio della compensazione e non tanto nella determinazione dell’importo da detrarre o dell’importo finale della condanna.

12. Nella memoria parte ricorrente ribadisce che nell’ipotesi in cui l’importo oggetto di indennizzo non sia determinato o determinabile e, comunque non esattamente individuato nel suo ammontare, la compensazione non potrebbe operare richiamando recenti decisioni di questa Corte.

13. A tal proposito va precisato che i precedenti richiamati non sono pertinenti perchè le decisioni di questa Sezione (n. 2778/19 e n. 2018/18) riguardano fattispecie in cui sussisteva incertezza sull’avvenuto pagamento.

14. Con il terzo motivo deduce la violazione delle norme in tema di spese (artt. 91 e 92 c.p.c.) quale conseguenza della censurabilità della sentenza per quanto detto in precedenza.

15. Il motivo è inammissibile, poichè si tratta, a rigore, di una censura che costituisce effetto dell’eventuale accoglimento dei precedenti motivi.

16. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che il giudizio è stato differito in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Infine, va dato atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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