Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25404 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25404 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 24584-2007 proposto da:
TROVATO FRANCESCO,

GRECO ROSARIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo
studio dell’avvocato JANARI LUIGI, rappresentati e
difesi dall’avvocato PATANE’ AUSILIOABRAMO giusta
delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

1191

CASTORINA GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 449/2007 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 12/11/2013

di

CATANIA,

depositata

il

03/05/2007

R.G.N.

1902/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto.

2

udito l’Avvocato AUSILIOABRAMO PATANE’;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 maggio 2007 la Corte di appello di Catania,
premesso: l) con citazione del 6 maggio 1997 Giuseppe Castorina
aveva citato dinanzi al Tribunale di Catania Francesco Trovato
e Rosaria Greco chiedendo, previo accertamento del loro

settembre 1996 con cui gli avevano promesso la vendita di un’
unità immobiliare per il prezzo di lire 900 milioni, di cui
lire cento milioni già versate in conto prezzo e a titolo di
caparra confirmatoria, e lire 800 milioni da versare all’ atto
della stipula del definitivo, da avvenire entro il 30 dicembre
1996, e la riduzione del prezzo di acquisto nella misura delle
spese necessarie a rendere l’ immobile libero da vizi e vincoli
avendo appreso, il 24 marzo 1997, allorché i promittenti
venditori si erano rifiutati di stipulare il definitivo, che il
bene era gravato da ipoteca per lire 70 milioni a favore del
Monte Paschi di Siena e che, costituito in fondo patrimoniale,
mancava l’ autorizzazione alla vendita; 2) pertanto in via
subordinata avevano chiesto la risoluzione del contratto per
inadempimento di costoro, e la condanna dei medesimi alla
restituzione del doppio della caparra o comunque al pagamento
di lire 200 milioni a titolo di risarcimento danni, oltre
accessori; 3) il Tribunale, in parziale accoglimento della
domanda subordinata, aveva condannato i convenuti al pagamento
di lire cento milioni.

3

inadempimento, l’ esecuzione coattiva del contratto del 12

Tanto premesso la Corte di merito, in parziale accoglimento
dell’ appello incidentale di Giuseppe Castorina, condannava i
Trovato – Greco a pagare gli interessi legali sulla suddetta
somma a decorrere dalla domanda sulle seguenti considerazioni:
a) il Tribunale di Catania aveva rigettato l’ istanza di

patrimoniale e promesso in vendita per la sproporzione tra il
debito garantito dallo stesso a favore del Monte Paschi- lire
85 milioni- ed il valore dell’ immobile – lire 850 milioni – e
perché costituiva l’ unico bene per i bisogni della famiglia,
mentre generica era stata l’ affermazione degli stanti di
insufficienza del reddito a tal fine; inoltre mancava qualsiasi /
indicazione del reimpiego della consistente somma proveniente
dalla vendita; in ogni caso il rigetto dell’istanza non era
stato impugnato né la stessa era stata reiterata; b) il termine
di stipula del definitivo era scaduto il 30 dicembre 1996 e i
promittenti venditori erano stati invitati a far pervenire al
notaio tutta la documentazione necessaria alla stipula per la
data del 24 marzo 1997; c) pertanto l’ inadempimento non era di
scarsa importanza ed era imputabile esclusivamente a costoro,
essendo il loro obbligo di ottenere l’ autorizzazione alla
vendita dell’ immobile antecedente all’ obbligo del promissario
di versare il prezzo; d) costui aveva chiesto anche il
risarcimento del danno, oltre agli interessi legali,

ed in

tale domanda, a titolo di danno emergente, era inclusa la

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autorizzazione alla vendita dell’ immobile costituito in fondo

restituzione dell’ acconto versato, su cui pertanto dovevano
esser riconosciuti gli interessi.
Ricorrono per cassazione Francesco Trovato e Rosaria Vreco.

L’ intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

o falsa applicazione di norme del diritto (art. 360 n. 3
c.p.c.)”, e concludono con i seguenti quesiti di diritto:
“nella ipotesi in cui una parte abbia versato all’ altra parte
una somma di denaro per l’ esecuzione del contratto, nell’
ipotesi di chiesta risoluzione, stante l’ efficacia retroattiva
della risoluzione medesima del contratto per inadempimento, su
detta somma per i principi di ripetizione dell’ indebito sono
dovuti gli interessi?; “nella ipotesi in cui una parte abbia
versato all’ altra parte una somma di denaro per l’ esecuzione
del contratto, nell’ ipotesi di chiesta risoluzione, non
essendo stata proposta una domanda giudiziale al riconoscimento
degli interessi su detta somma, può costituire la condanna alla
restituzione di detta somma la qualificazione giuridica di
risarcimento di danno emergente?”
Il motivo è parte infondato, parte inammissibile.
Ed infatti la sentenza di appello ha accertato

che “il

Castorina ha chiesto, nell’ atto di citazione, gli interessi
sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno”.
Quindi, avendo limitato il riconoscimento al danno emergente,
costituito dalla somma versata dal Castorina a titolo di
5

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Per violazione

acconto prezzo, sul relativo importo ha riconosciuto gli
interessi legali a decorrere dalla domanda di risoluzione, come
effetto dell’ obbligo restitutorio derivante dall’accoglimento
di quest’ ultima (Cass. 18518 del 2004).
Pertanto, essendo stata la condanna dei promittenti venditori

valore, il motivo va dichiarato inammissibile per carenza di
interesse.
2.- Con il secondo motivo i Trovato- Greco deducono: “Per
nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)” e concludono
con i seguenti quesiti: “Nella ipotesi in cui è previsto l’
obbligo delle domande riguardanti atti soggetti a trascrizione
deve dichiararsi la improcedibilità della proposta relativa
azione?
Nella ipotesi
pronunciata

in cui detta improcedibilità non sia stata
ed il procedimento si è concluso con sentenza,

deve dichiarare la improcedibilità del procedimento stesso?”.
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti, premesso che la norma sulla trascrizione delle
domande giudiziali elencate nell’art. 2652 cod.civ. è dettata
per disciplinare il conflitto fra più acquirenti del medesimo
diritto immobiliare, la questione, nuova, è estranea al thema
decidendum e al decisum.
Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’ intimato
svolto attività difensiva.
6

inferiore alla somma spettante al Castorina come debito di

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2013

Il Relatore

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