Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25404 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7863-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3785/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto da F.M. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il sollecito di pagamento conseguente al mancato pagamento di cartella relativa a tributi erariali per l’anno d’imposta 2004. Osservava la CTR che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non poteva stare in giudizio con il patrocinio di avvocati del libero foro, dovendosi invece avvalere di propri dipendenti o dell’Avvocatura dello Stato. Riteneva, inoltre, che erroneamente il giudice di primo grado aveva attributo valenza probatoria alla documentazione prodotta dall’agente della riscossione al fine di dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento, nonostante tale documentazione fosse stata espressamente disconosciuta dal contribuente.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con atto del 26 febbraio 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, commi 1 e 8, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, nonchè dell’art. 11 preleggi. Rileva che l’estinzione ope legis di Equitalia Nord S.p.A. ai sensi del D.L. n. 193 del 2016 aveva determinato la successione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella posizione della società estinta, senza necessità di formale costituzione in giudizio, sicchè il nuovo ente poteva validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata dall’avvocato del libero foro già designato da Equitalia Nord S.p.A. secondo la disciplina previgente.

Il motivo è fondato alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 30008 del 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Con il secondo ed il terzo motivo – entrambi rubricati “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2712 e 2719 c.c., nonchè degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)” – la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che l’avviso di ricevimento della cartella di pagamento era stato prodotto in originale, sicchè non poteva trovare nella specie applicazione la normativa in tema di disconoscimento della conformità della copia all’originale; in ogni caso, la CTR aveva errato nel valutare sic et simpliciter priva di efficacia probatoria la suddetta documentazione senza valutarne l’attendibilità in relazione alle difformità lamentate.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Va preliminarmente rilevato che non risulta in atti l’originale dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, la cui efficacia probatoria non può essere inficiata mediante il disconoscimento ex art. 2719 c.c., essendo invece necessaria la proposizione di querela di falso.

Soccorre, comunque, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 2017).

La CTR non si è fatta carico di verificare che il disconoscimento della conformità della copia all’originale rispondesse ai criteri previsti dalla giurisprudenza richiamata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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