Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25403 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25403

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11491-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente –

D.C.E., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 10925/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sentenza impugnata ha: 1) riformato la decisione del primo giudice che aveva accolto la domanda proposta da Ca.Ag., C.S., C.O. e D.C.E. – assunte in qualità di docenti e collaboratrici scolastiche con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (i.e.: su “organico di fatto”) o di supplenza su “organico di diritto” per un unico periodo inferiore all’anno, o, ancora, per supplenze brevi -, volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti in questione e alla condanna del Ministero alla corresponsione alle lavoratrici di posta risarcitoria; conseguentemente ha rigettato l’appello incidentale di queste ultime, volto ad una maggiorazione della predetta posta; b) riformato la decisione in questione, che aveva accolto analoga domanda proposta da Ce.An.Ma. e Cl.Gi. – assunte con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di diritto” per un periodo, rispettivamente, superiore e non superiore a trentasei mesi -, nella parte concernente l’entità del risarcimento, rigettando al contempo l’appello proposto dal Ministero, volto alla declaratoria di legittimità dei contratti a termine;

per la cassazione di tale decisione ha proposto, con riferimento alla posizione della Ce. e della Cl., ricorso il Ministero, affidato ad un unico ed articolato motivo;

le lavoratrici hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale contenente un unico motivo;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., segnalando l’avvenuta immissione in ruolo di Ce.An.Ma. con decorrenza 1.9.2011.

Considerato

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 – bis, anche in combinato con il D.M. 13 giugno 2007, art. 1, del Ministro della Pubblica Istruzione, nonchè della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ha censurato la declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per supplenze su “organico di diritto”, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, non applicandosi la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001;

le lavoratrici – denunciando violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2, della Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999, del preambolo (commi 2, 3 e 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera B), della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1), dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10 e 11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – hanno censurato, alcune, la statuizione di accertamento della legittimità dei contratti a termine per supplenze “brevi” o su “organico di fatto”, assumendo, da un lato, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; dall’altro, che i rapporti a termine su “organico di fatto” sarebbero assistititi da esigenze permanenti; inoltre hanno tutte denunziato – con riferimento alla posta risarcitoria la L. n. 183 del 2010, ex art. 32 – la violazione del principio di irretroattività delle leggi nonchè la incostituzionalità della norma applicata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

la censura del Ministero è fondata quanto alla posizione della Cl. assunta con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di diritto” per un periodo non superiore a trentasei mesi – poichè la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto rinvenibile in Cass. n. 22552/2016, ove è affermato che “In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello XFA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 400 e successive modificazioni”; pertanto la censura contenuta nel ricorso incidentale della Cl. va disattesa;

con riferimento a tale controversia la sentenza va cassata e rigettata la domanda originariamente proposta dalla lavoratrice;

con riguardo alla posizione della Ce., assunta con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di diritto” per un periodo superiore al triennio, vi è la questione della segnalata, in memoria, “stabilizzazione”, di cui non vi è adeguata documentazione (in quanto è prodotta copia informale di stato matricolare non recante sottoscrizione o timbri), nè conferma ad opera della lavoratrice; l’accertamento di fatto, pertanto, si impone, ai fini della decisione della controversia, perchè la stabilizzazione del rapporto, seppure avvenuta in corso di causa, cancella gli effetti dell’illecito (cfr. Cass. n. 8943/2017);

la sentenza deve essere cassata, su tale aspetto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che statuirà sulle domande proposte dalla lavoratrice attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati e pronunciando, in relazione a tale singola controversia, anche sulle spese del giudizio di legittimità; resta così assorbito il motivo di doglianza contenuto nel ricorso incidentale della Ce.;

le censure delle altre lavoratrici non sono fondate, in quanto la sentenza impugnata è, sul profilo controverso, conforme al principio di diritto ribadito (in adesione a Cass. nn. 22556 e 22557 del 2016, ove è affrontato il tema della compatibilità della normativa di riferimento con i parametri costituzionali e comunitari) da questa Corte con la sentenza n. 8935/2017, con la quale è stato affermato – con riferimento al reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per quelle temporanee che “non è, in sè, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima -, nè il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perchè l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi”;

non risulta, nel caso, la reiterazione dei contratti su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi; nè vi è deduzione e prova del ricorso improprio o distorto, da parte dell’amministrazione, alle varie tipologie di supplenze temporanee, o di circostanze concrete atte ad attestare che negli istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea (v. Cass. n. 290/2017, punto 29 H);

la novità e la complessità delle questioni, diversamente risolte dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità con riguardo a tutte le singole controversie, ad eccezione di quella – tenuto conto di quanto sopra detto – in cui è parte la Ce.;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle lavoratrici, ad eccezione della Ce., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

accoglie il ricorso principale nei confronti di Cl.Gi. e rigetta il ricorso incidentale di quest’ultima; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla lavoratrice; compensa le spese. Accoglie il ricorso principale – assorbito quello incidentale -, con riferimento alla controversia in cui è parte Ce.An.Ma., nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Rigetta il ricorso incidentale proposto da Ca.Ag., C.S., c.o., D.C.E.; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle lavoratrici, ad eccezione della Ce., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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