Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25403 del 12/11/2013
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25403 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso 2496-2008 proposto da:
GUERRA
GUGLIELMO
GRRGLL52A14F978J,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato GELLI PAOLO, rappresentato e
difeso da se’ medesimo;
– ricorrente contro
BELLI
FRANCO
elettivamente
BLLFNC34C07H294B,
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO,
rappresentato e difeso da se’ medesimo;
FERRARI
ACCIAJOLI
OTTAVIO
FRRTTV39C30C352G,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
1
Data pubblicazione: 12/11/2013
presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 16/10/2007 R.G.N. 1905/2005;
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento depositato il 16 ottobre del 2007, il
giudice unico presso il tribunale di Ancona, decidendo nella
causa civile promossa da Ottavio Ferrari Acciajoli, dichiarò,
tra l’altro, per quanto di rilievo in questa sede,
condannando l’odierno ricorrente, Guglielmo Guerra, alla
rifusione, in favore del Belli, delle spese di lite.
Avverso tale provvedimento ricorre, ex art. 111 Cost., il
Guerra.
Il ricorso è inammissibile, giusta l’insegnamento, in
materia,
subiecta
di questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass.
10 ottobre 2006, n. 21707), che ha indicato nell’appello il
corretto rimedio impugnatorio da esperirsi nella specie.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità
essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, li 24.4.2013
l’estinzione del giudizio nei confronti di Franco Belli,