Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25403 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 10/10/2019), n.25403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3166/2016 proposto da:

A.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato

ULISSE COREA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCESCO SAVERIO MARINI, GIANLUCA FEDELI;

– ricorrenti –

contro

A.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato

ULISSE COREA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCESCO SAVERIO MARINI, GIANLUCA FEDELI;

A.G.C.I. – A.G.D.C.I., in

persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Dott.

AL.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL BANCO DI SANTO

SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINO DI CECCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LAZZARA;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS) in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

contro

Z.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 604/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto in via principale rinvia per decisione

alle sezioni unite sulla questione del ricorso n. 11, in subordine

accoglimento del 3 motivo del ricorso principale;

rigetto nel resto; ricorso incidentale infondato;

udito l’Avvocato ULISSE COREA;

udito l’Avvocato GIOVANNI LAZZARA;

udito l’Avvocato PIO MARRONE per avvocatura generale stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A. e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dello Sviluppo Economico e l’A.G.C.I. – A.G.d.C.I. (di seguito A.G.C.I.) avverso la sentenza del 28 gennaio 2015, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha provveduto, previa riunione, su due giudizi di appello – separatamente introdotti in via principale dal Ministero e dalla A.G.C.I. e poi riuniti – nonchè sull’appello incidentale proposto in seno a quello principale dell’A.G.C.I. dal Ministero, ed ha dichiarato inammissibile l’appello principale di quest’ultimo ed accolto l’appello principale dell’A.G.C.I. e quello incidentale del Ministero, per l’effetto riformando parzialmente la sentenza di primo grado resa a favore dei ricorrenti dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5570 del 16 marzo 2012 e respingendo la domanda da essi proposta per intervenuta prescrizione con compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti ed imposizione di quelle della c.t.u. di primo grado nella misura di un terzo a carico di ciascuna.

2. Quel tribunale era stato adito con citazione del 30 gennaio 2006 dai qui ricorrenti e da altri soggetti, tutti nella qualità di soci della Società Cooperativa a r.l. C., contro l’A.G.C.I. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità dei convenuti per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente sofferti dagli attori con la perdita delle somme depositate sui rispettivi libretti di deposito accesi presso la C., in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa.

A sostegno dell’azione i soci, premesso il rilievo dell’infruttuosità dell’esperimento dell’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativo, per l’impossibilità di soddisfare le somme oggetto dei libretti di deposito, adducevano che il danno da essi sofferto era da ritenersi causato dall’omesso espletamento dei controlli di legge sulla C. da parte dei convenuti perchè esso aveva avuto efficacia causale dell’insolvenza della C..

Gli attori, sulla base di tale prospettazione, concludevano (come emerge dalla espressa indicazione nel ricorso a pagina 11 e trova conferma nella sentenza di primo grado, presente nel fascicolo di parte di appello dei ricorrenti, là dove riporta le conclusioni della citazione introduttiva a pagina 6) per la condanna delle parti convenute “ciascuno secondo le sue responsabilità e/o in solido, di tutti i danni subiti dai soci secondo le modalità di cui all’art. 1223 c.c., e precisamente, per ciò che concerne il danno emergente tenendo conto del valore dei libretti di proprietà di ciascun attore alla data di liquidazione della società”, secondo un prospetto che indicava il quantum relativo per ciascuno, nonchè per l’accertando lucro cessante.

2.1. Costituendosi la A.G.C.I. contestava la fondatezza della domanda, fra l’altro eccependo la prescrizione del diritto fatto valere, mentre il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sia sostenendo che unica legittimata fosse l’altra convenuta, sia deducendo che le funzioni in materia di vigilanza sul settore delle cooperative, a seguito della soppressione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale erano state attribuite al neo istituito Ministero dello Sviluppo Economico.

2.2. Il tribunale capitolino, all’esito della prima udienza di comparizione dell’11 maggio 2006, con ordinanza riservata del 12 maggio 2006, dopo avere sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione formulata dalla A.G.C.I., a motivo che il termine quinquennale non poteva essere decorso prima della data di pubblicazione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della C., autorizzava gli attori a chiamare in causa il Ministero dello Sviluppo Economico e gli attori vi provvedevano con atto del 16 giugno 2006, cui seguiva la costituzione del ministero, il quale, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione, adducendo che la vigilanza ordinaria competeva all’A.G.C.I. e che quella straordinaria spettante al ministero non era da esercitare periodicamente ma quando se ne fossero ravvisate ragioni di opportunità, sosteneva che comunque lo scopo della vigilanza sul settore era quello di tutelare l’interesse generale della collettività ad una cooperazione rispettosa dei criteri di mutualità e non di tutela degli interessi dei creditori sociali, ivi compresi i soci attori, i quali fra l’altro disponevano di appositi strumenti per la tutela de loro interessi attraverso gli organi sociali.

2.3. Nel giudizio intervenivano, con il ministero dello stesso difensore degli attori, alcuni soggetti qualificandosi anch’essi come ex soci della C. e facevano valere una prospettazione identica a quella degli attori.

2.4. All’esito della successiva istruzione anche con l’espletamento di una consulenza tecnica, il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto i suoi compiti in materia di vigilanza sul settore delle cooperative erano stati attribuiti al Ministero dello Sviluppo Economico, rigettava l’eccezione di prescrizione formulata dall’A.G.C.I. (previo rilievo che invece il Ministero non l’aveva formulata tempestivamente) con rinvio alla motivazione dell’ordinanza interlocutoria pronunciata in termini ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e – previa qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 2043 c.c. – accoglieva la domanda di una parte degli attori e di alcuni degli intervenuti, con l’eccezione di quelli fra essi riguardo ai quali non riteneva esistente il danno, condannando in solido l’A.G.C.I. ed il Ministero chiamato in causa al pagamento della complessiva somma di Euro 3.070.823,89 oltre accessori, con ripartizione dell’importo per ciascuno degli attori vittoriosi secondo una tabella indicata in dispositivo.

3. La sentenza veniva notificata ai convenuti dagli attori ed intervenuti vittoriosi e avverso di essa proponevano separati appelli principali il Ministero dello Sviluppo Economico e l’A.G.C.I..

Entrambi tali appelli venivano proposti da ciascuno degli appellanti oltre che contro gli attori anche nei confronti dell’altro convenuto.

Il Ministero svolgeva successivamente, nel giudizio di appello introdotto in via principale dalla A.G.C.I., appello incidentale dello stesso tenore rispetto a quello svolto in via principale, mentre gli originari attori appellati depositavano comparsa in relazione ad esso.

Nel giudizio di appello introdotto dal Ministero invece non si costituiva alcuno.

3.1. I due giudizi separatamente introdotti venivano riuniti.

Si provvedeva, quindi, positivamente sull’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado con ordinanza riservata del 25 gennaio 2013, nella quale si rigettava l’istanza della difesa erariale volta ad ottenere termine per la notifica del suo appello principale agli attori appellati e all’A.G.C.I., posto che nei confronti degli uni e dell’altra la notificazione non era andata in porto.

Successivamente veniva pronunciata la sentenza qui impugnata.

4. Al ricorso per cassazione contro di essa, che prospetta sei motivi, hanno resistito con separati controricorsi gli intimati.

Il Ministero nel suo controricorso ha svolto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo e vi hanno resistito con controricorso i ricorrenti principali.

5. La trattazione dei ricorsi veniva fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1., ma il Collegio allora designato alla trattazione disponeva il suo rinvio reputando opportuno ch’essa avvenisse in pubblica udienza.

La trattazione veniva, quindi, fissata dal Presidente Titolare della Sezione per la pubblica udienza dell’8 giungo 2018 ed in vista di essa il Ministero depositava memoria, ma il Presidente Titolare disponeva che i ricorsi fossero tolti dal ruolo, in quanto il relatore designato in quell’udienza risultava avere assunto il ruolo di presidente del Collegio.

La trattazione è stata dunque fissata per l’odierna udienza pubblica ed in vista di essa il Ministero ha depositato memoria.

Si dà atto, altresì, che, a seguito di sollecitazione, in data 20 febbraio 2019, è pervenuto il fascicolo d’ufficio del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Roma.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso incidentale condizionato va trattato unitamente a quello principale, in seno al quale è stato proposto.

2. I primi tre motivi del ricorso principale attengono esclusivamente al rapporto processuale fra i ricorrenti principali ed il Ministero.

3. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 327,333,334,343,358 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per non avere la sentenza rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Ministero per avvenuta consumazione del potere di impugnazione a seguito della notifica di un appello principale poi dichiarato inammissibile dalla stessa sentenza impugnata.

3.1. Con il secondo motivo si prospetta “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 327,331,332,333,334 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per aver erroneamente ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo del Ministero, mero litisconsorte facoltativo in primo grado, contro il quale non era stata proposta l’impugnazione principale da parte di A.G.C.I..

3.2. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto muovono censure, sebbene distinte, che riguardano la stessa motivazione della sentenza impugnata.

Questa motivazione è stata enunciata dopo che la corte territoriale ha rilevato che il primo appello notificato dal Ministero, in quanto notificato anzichè al domicilio dei difensori dei ricorrenti, che risultava trasferito in altro luogo rispetto a quello anteriormente indicato all’atto della instaurazione del giudizio – in quest’ultimo. Ciò nonostante che fosse onere del Ministero consultare l’albo professionale e che comunque nella notificazione della sentenza fosse stato indicato il nuovo domicilio.

La Corte capitolina ha ritenuto che la notificazione fosse stata affetta da inesistenza e che per tale ragione non fosse suscettibile di un ordine di rinnovo, cioè sanabile mediante una nuova notificazione, nel contempo osservando che efficacia sanante non poteva attribuirsi alla costituzione degli appellati, espressamente avvenuta nell’appello dall’A.G.C.I. e ad essa limitata e che, del resto, l’avvenuta riunione dei due appelli principali non rendeva rilevante le vicende proprie di ognuno di essi. Ha, poi, soggiunto esaminando l’appello incidentale del Ministero, proposto nel giudizio introdotto con l’appello principale dalla A.G.C.I. – che detto appello in via incidentale era ammissibile sulla base dei principi di cui a Cass. n. 14609 del 2014 e n. 15483 del 2008 e che “la circostanza che l’appello autonomo del Ministero venga dichiarato inammissibile non vale a far passare in giudicato la sentenza impugnata, stante la contemporanea pendenza del giudizio di appello introdotto da A.G.C.I., nell’ambito del quale il Ministero ha quindi proposto l’appello incidentale, nei termini consentigli (essendosi costituito in data 11.10.2012, a fronte della udienza di prima comparazione fissata nell’atto di citazione al 15 gennaio 2013)”.

3.3. Nella prospettazione del primo motivo si sostiene che: a) la sentenza del tribunale era stata notificata al Ministero appellante ed all’A.G.C.I. il 15 giugno 2012 e, pertanto, il termine breve per impugnare scadeva il 15 luglio 2012; b) il Ministero avrebbe potuto proporre un nuovo appello solo entro tale data; c) a norma dell’art. 358 c.p.c., l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto anche qualora il decorso del termine per impugnare non sia maturato e detta norma, secondo la giurisprudenza della Corte, va intesa nel senso che un secondo appello può essere proposto se la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del primo non sia stata ancora effettuata, ma sempre alla condizione che la nuova impugnazione risulti proposta tempestivamente; d) l’appello incidentale, in quanto proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza ed in quanto proposto dopo la “proposizione” da parte dello steso Ministero dell’appello principale, avendo tale proposizione determinato la consumazione del diritto di impugnazione, non risultava ammissibile, in quanto l’art. 334, consente l’impugnazione tardiva solo a chi non ha già esercitato il diritto di impugnazione sia in via principale che in via incidentale, supponendo una posizione di accettazione della sentenza o per avere fatto decorrere il termine o per acquiescenza alla sentenza, situazione il cui superamento si consente alla parte solo per effetto dell’impugnazione altrui.

3.4. Il motivo non è fondato.

E’, infatti, privo di fondamento il suo presupposto, imperniato in buona sostanza su una pretesa consumazione del diritto di impugnazione per effetto del tentativo di notificazione del primo appello. Tale presupposto è erroneo, in quanto la consumazione del diritto di impugnazione per effetto di una impugnazione si verifica – se il modo della sua proposizione suppone la previa notificazione alla controparte, come nella specie – se ed in quanto essa risulta notificata, sebbene irritualmente.

Occorre cioè che il procedimento notificatorio si sia perfezionato, ancorchè invalidamente.

Nella fattispecie, invece, è pacifico che si è avuto solo un tentativo di notificazione, dato che in sede di esecuzione del relativo procedimento è emerso che il destinatario non era ubicato nel luogo per cui la notificazione era stata richiesta e, dunque, la notificazione non si è perfezionata e ciò nè validamente nè irritualmente, cioè in modo nullo. Poichè il procedimento notificatorio non si era perfezionato, avendo l’ufficiale giudiziario attestato che il destinatario si era trasferito, l’esercizio del potere di impugnazione non si poteva reputare verificato e tanto basta per escludere che una nuova impugnazione non potesse proporsi e notificarsi nella successiva forma di un appello incidentale ancorchè avente natura di impugnazione tardiva.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “quando viene tentata la notificazione di un’impugnazione per la cui proposizione l’ordinamento richiede che si realizzi, appunto con la notificazione dell’atto di impugnazione, prima il “contatto” con la controparte e dopo quello con il giudice adito (mediante il deposito e l’iscrizione a ruolo) e il procedimento notificatorio non si perfeziona perchè il destinatario risulta trasferito in altro luogo, poichè la notificazione non si è perfezionata e, dunque, non ha determinato i suoi effetti secondo il modello legale correlato al procedimento notificatorio prescelto, l’esercizio del diritto di impugnazione non può dirsi avvenuto e, dunque, il relativo diritto, ferma la possibilità di un nuovo esercizio nel termine cui è soggetto, ove questo scada, non si può intendere consumato in modo da precludere, se ne ricorrano le condizioni, l’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c.”.

E’ da precisare che: “qualora, invece, si sia notificata un’impugnazione in modo nullo, il diritto di impugnazione si deve ritenere esercitato sebbene in modo irrituale e, potendo il superamento di tale irritualità avvenire con la rinnovazione della notificazione con gli effetti di cui all’art. 291 c.p.c., una volta decorso il termine cui quel diritto era assoggettato, non è concepibile che possa svolgersi impugnazione incidentale tardiva, in quanto il diritto di impugnazione è effettivamente consumato ed è suscettibile solo di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione dell’originaria impugnazione invalidamente notificata”.

3.4.1. Si rileva, d’altro canto, che la fattispecie oggetto di giudizio non è in alcun modo riconducibile alla tematica su cui sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, sancendo che: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”. Ciò, sulla premessa generale che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

Questi principi, infatti, come traspare dall’inciso finale, suppongono che una notificazione si sia comunque perfezionata, sebbene in un luogo che risulti sbagliato, cioè non conforme al luogo in cui doveva effettuarsi. In questo caso la notificazione è nulla e non inesistente. Nel caso che si giudica, invece, la notificazione non si è, come s’è detto, perfezionata nel luogo pur erroneo in cui era stata indirizzata.

L’appello principale era un appello carente di notificazione e non con notificazione nulla e dunque nella specie, come s’è già rilevato, si era in presenza di notificazione inesistente.

3.4.2. Mette conto di rilevare, altresì, che la fattispecie non era e non è nemmeno riconducibile al caso che risulta massimato e di cui a Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016 secondo cui: “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Questo caso, come risulta dalla motivazione, è solo quello in cui il difensore che muti il domicilio agisca extra districtum, che non ricorreva nella specie: si veda, infatti, la motivazione, che così risulta enunciata e per il caso simile a quello oggetto del motivo (difensore infra districtum) richiama invece l’avviso espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3818 del 2009: “12.Si pongono due problemi, in successione logica tra loro. 13. Il primo è quello della imputabilità dell’errore sul domicilio. Le Sezioni unite, distinguono a tal fine due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. 14. “Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento” (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818). 15. Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso (come quello in esame) in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell’art. 82)”.

Si veda, conformemente, Cass. n. 20527 del 2017: “Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l’intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, il notificante non può invocare la non imputabilità dell’errore se il destinatario della notifica esercita la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia; in tal caso, infatti, egli ha l’onere di verificare tempestivamente, onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l’attualità dell’indirizzo indicato in atti dal difensore costituito, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale”.

Tanto rende del tutto irrilevante che il Ministero, una volta tentata inutilmente la notificazione nel domicilio ormai mutato e non nel nuovo, peraltro anche indicato all’atto della notificazione della sentenza, non abbia proceduto ad una nuova notifica dell’impugnazione in via principale nei termini indicati per il caso di difensore agente extra districtum.

3.4.3. La questione posta dal primo motivo, d’altro canto, non risente della logica della scissione del perfezionamento della notificazione in senso distinto per il notificante e per il destinatario, perchè il suo operare suppone pur sempre che il perfezionamento per il destinatario si sia verificato. E, perchè operi la categoria della nullità del procedimento notificatorio e non quella dell’inesistenza, è sempre e comunque necessario che un perfezionamento del procedimento dal punto di vista che dovrebbe essere riferito al destinatario si sia verificato, sebbene in modo irrituale.

3.4.4. In base alle svolte considerazioni la corte territoriale, essendosi in presenza di notificazione dell’appello principale del Ministero in modo inesistente ed essendo decorso il termine breve innescato dalla notificazione della sentenza di primo grado, non avrebbe potuto disporre applicando l’art. 291 c.p.c. e, quindi, nel presupposto che in relazione ad esso i soci appellati non si erano costituiti, il rinnovo della notificazione dell’appello, come correttamente ha fatto.

Ai fini della proposizione di un’impugnazione principale il Ministero avrebbe potuto solo procedere ad un nuovo tentativo di notificazione entro quel termine.

3.4.5. Mette conto, poi, di precisare che, come si evince dallo stesso controricorso e ricorso incidentale condizionato del Ministero e si trova conferma nell’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Roma rigettò l’istanza di rinnovazione della notificazione dell’appello principale del Ministero, il procedimento notificatorio non si era perfezionato nemmeno nei confronti dell’A.F.C.I. e sempre per essere stata indirizzata la notifica presso il difensore domiciliatario agente infra districtum della medesima nel domicilio indicato pendente il giudizio di primo grado ancorchè fosse stato altrove trasferito.

La circostanza che il procedimento notificatorio non si fosse perfezionato nei confronti di entrambe le parti appellate e che, dunque, si vertesse nuovamente in situazione di notificazione inesistente, una volta che si considererà quanto si verrà osservando nello scrutinio del secondo motivo sull’essere la causa ai fini dell’appello inscindibile, darà ulteriormente ragione della conclusione che rettamente la corte capitolina si sia rifiutata di concedere un termine per procedere alla notifica: infatti, in ragione di tale natura della causa, ove la notificazione dell’appello principale del Ministero si fosse perfezionata nei confronti dell’A.G.C.I., allora, operando l’art. 331 c.p.c., la corte capitolina avrebbe necessariamente dovuto concedere termine per il rinnovo della notificazione. Invero, quando la causa, o meglio il cumulo di cause, è inscindibile (la stessa cosa dicasi per il caso del cumulo di cause legate da nesso di dipendenza) e nei confronti di una parte si tenta la notifica dell’impugnazione presso il domicilio del difensore indicato durante il giudizio ed operante infra districtum ed emerga che egli ha trasferito altrove il domicilio, ove la notifica verso alcuna delle altre parti si sia invece perfezionata, la necessaria applicazione dell’art. 331 c.p.c., impone al giudice e consente alla parte impugnante spontaneamente di ordinare il rinnovo della notificazione al difensore presso il nuovo domicilio.

Identica situazione si verifica se la notifica si sia perfezionata in modo nullo nei confronti di una delle parti necessarie, atteso che in tal caso per essa subentra l’applicazione dell’art. 291 c.p.c..

4. Il secondo motivo – il quale, con ampie argomentazioni, si preoccupa di argomentare che, al di là della prospettiva enunciata nel primo motivo, comunque il recupero del potere di impugnazione da parte della difesa erariale non poteva avvenire ai sensi dell’art. 334 c.p.c., cioè con un appello incidentale tardivo inserentesi nell’appello principale tempestivo dell’A.G.C.I. in relazione alla notificazione della sentenza ed al decorso del termine breve – non può essere accolto, anche se è necessario, se non correggere la motivazione, per vero implicita, della sentenza impugnata, piuttosto integrarla con il ragionamento idoneo a sorreggere l’approdo cui è pervenuta.

L’ampia e documentata illustrazione del motivo si preoccupa di censurare la motivazione della sentenza impugnata, là dove, evocando i principi di cui a Cass. n. 14609 del 2014 e n. 15483 del 2008 per giustificare l’ammissibilità dell’appello incidentale, avrebbe erroneamente supposto le loro rilevanza trascurando di considerare che essi sarebbero stati adeguati solo se il giudizio introdotto dall’appello principale dell’A.G.C.I. fosse stata connotato da inscindibilità delle posizioni della stessa e del Ministero, riferendosi quei precedenti appunto a situazioni di inscindibilità.

Secondo i ricorrenti la causa avrebbe avuto invece in appello natura scindibile e su questa base essi correttamente sostengono, sulla premessa della mancanza di pertinenza dei precedenti richiamati dalla sentenza, che l’appello incidentale, giusta dell’art. 334 c.p.c., comma 1, non avrebbe dovuto ritenersi ammissibile, giacchè tale norma ammette all’impugnazione incidentale tardiva solo due categorie di soggetti, cioè le parti contro cui l’impugnazione è rivolta e quelle che, ove non evocate, si sarebbero dovute chiamare ad integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Poichè – sostengono i ricorrenti – il Ministero era stato evocato in giudizio solo come coobbligato solidale e la situazione litisconsortile iniziale era di litisconsorzio facoltativo e, del resto, nemmeno erano state svolte domande di regresso fra i coobbligati, il litisconsorzio era rimasto tale durante lo svolgimento del giudizio di primo grado ed anche in sede di impugnazione. Soggiungono, poi ampiamente soffermandosi su di essa che neppure ricorreva la situazione supposta come idonea a dar luogo all’applicazione dell’art. 334 c.p.c., pur nel presupposto della normale scindibilità delle cause concernenti obbligazioni solidali, da Cass., Sez. Un., n. 24627 del 2007, cioè che l’appello dell’A.G.C.I. avesse determinato un concreto interesse del Ministero ad impugnare: secondo i ricorrenti principali, essendo i titoli di responsabilità del Ministero e dell’A.G.C.I. distinti, quella situazione era da escludersi alla stregua della stessa decisione delle Sezioni Unite.

4.1. L’ampio argomentare dei ricorrenti principali non è idoneo a giustificare la cassazione della sentenza in quanto si muove sulla base di un presupposto errato, cioè che la causa in sede di appello fosse scindibile.

Viceversa, la causa aveva natura inscindibile in sede di appello proposto (tempestivamente) dall’A.G.C.I.). Ed è questo che suppone una integrazione in iure della del tutto implicita motivazione con cui la sentenza impugnata ha mostrato di essersi mossa, richiamando i precedenti indicati, nella supposizione – non spiegata – che avesse quella natura.

4.2. Tale natura derivava dallo stesso tenore della domanda proposta dai ricorrenti.

Queste le ragioni.

4.3. Come emerge dal tenore della domanda indicato nell’esposizione dei fatti di causa, i ricorrenti avevano chiesto la condanna dei convenuti (e, a seguito della chiamata, del Ministero chiamato in causa) al risarcimento dei danni “ciascuno secondo le sue responsabilità e/o in solido”.

La domanda era stata proposta con la richiesta di una condanna dei convenuti in via solidale al risarcimento del danno, giustificata però sia con la richiesta di accertamento delle rispettive responsabilità nella causazione del danno sia a prescindere da tale accertamento, cioè senza una precisa quantificazione di tale responsabilità in quella causazione. Tanto era fatto manifesto dall’uso delle due congiunzioni “e/o”, il quale evidenziava una postulazione di tutela alternativa e cumulativa nel contempo.

In sostanza, gli attori avevano svolto la domanda chiedendo come petitum immediato una condanna solidale dei convenuti e del chiamato in causa, ma nell’indicare la causa petendi e, quindi, nel prospettare i fatti giustificativi della domanda e del chiesto accertamento avevano domandato appunto in via alternativa tanto che alla condanna solidale si pervenisse all’esito di un accertamento delle rispettive responsabilità dei medesimi e, quindi, di una precisa loro individuazione anche sotto il profilo del rispettivo contributo causale, quanto senza di essa.

Tale formulazione alternativa della domanda, comportando la richiesta che si dovesse accertare la responsabilità di ognuno dei convenuti pro parte nella causazione del danno imputato solidalmente, implicando, secondo questa alternativa formulazione, che l’accertamento della responsabilità per la parte di ognuno incidesse su quella dell’altra si risolveva nella richiesta di accertamento del modo di essere dei rispettivi titoli di responsabilità e, quindi, del rapporto comune fra i due convenuti giustificativo dell’obbligazione solidale risarcitoria.

Sotto tale profilo, a differenza di quanto accade – convenendosi due o più pretesi coobbligati solidali, quale che sia il titolo della solidarietà – se si chieda la condanna solidale senza previa precisa determinazione delle rispettive responsabilità, il tenore della domanda comprendeva l’accertamento di tale determinazione e, dunque, del preciso modo di essere del titolo comune o dei titoli connessi originativi della responsabilità solidale.

Per tale ragione l’accertamento richiesto non aveva dato luogo, in realtà, ad un litisconsorzio facoltativo, come, secondo l’opinione che giustifica tale assunto sulla base della disciplina dell’art. 1306 c.c., intesa come disciplinatrice dell’efficacia della sentenza verso i coobbligati anche quando essi siano convenuti congiuntamente nello stesso giudizio si sarebbe verificato se non vi fosse stata richiesta di accertamento della determinazione delle rispettive responsabilità e, quindi, del loro modo di essere anche nei rapporti fra i coobbligati. Il litisconsorzio iniziale, postulando per il tenore stesso della domanda dei ricorrenti l’accertamento del detto modo di essere si connotò, viceversa, come un litisconsorzio c.d. unitario o necessario processuale, nel senso che l’accertamento delle rispettive responsabilità e, quindi, del modo di essere dei due titoli di responsabilità giustificativi della responsabilità solidale, sotto tale profilo connessi per l’oggetto, necessariamente doveva avvenire, per come richiesto dalla domanda giudiziale degli attori, nel contraddittorio dei pretesi responsabili solidali.

A giustificazione di tale affermazione valga quanto segue.

4.4. L’invocata responsabilità dell’A.G.C.I. e del Ministero discendeva da due distinti titoli, sebbene fra loro connessi per l’oggetto, rappresentato dalla causazione del preteso danno, cioè la perdita del valore delle partecipazioni sociali e le sue conseguenze dannose.

Quella dell’A.G.C.I. dal titolo di responsabilità riconducibile – nella prospettazione dei soci – alla previsione della vigilanza ordinaria sul settore di operatività della C. quale cooperativa e quella del Ministero dal titolo riconducibile alla previsione della vigilanza straordinaria.

La prospettazione, stante – come si dirà di seguito – la natura extracontrattuale dell’invocata responsabilità per i distinti titoli e, dunque, per i fatti causativi addebitati a ciascuno dei convenuti era certamente riconducibile all’àmbito di cui all’art. 2055 c.c. e, quindi, ricollegava la causa petendi della domanda alla deduzione di una coobbligazione solidale sebbene originante da titoli diversi, in quanto determinativi del danno sofferto dagli attori.

4.5. Ebbene, si deve ricordare che, allorquando si agisce da parte del creditore di un’obbligazione solidale contro i coobbligati o contro più fra i coobbligati, se il creditore non chiede l’accertamento del rapporto comune giustificativo del vincolo solidale o di quello discendente dai diversi titoli di responsabilità fra loro collegati per l’efficacia concausale del danno (il fatto dannoso cui fa riferimento dell’art. 2055 c.c., comma 1) parimenti ex lege (appunto secondo la norma appena citata) giustificativi dello stesso vincolo, il litisconsorzio che si origina è facoltativo e resta tale durante lo svolgimento del giudizio qualora i condebitori convenuti o alcuno di essi non chiedano, costituendosi in giudizio, l’accertamento del modo di essere del rapporto comune o dei titoli di responsabilità rispettivi di ciascuno sia al fine di dimostrare che la propria legittimazione sostanziale non sussiste, in quanto, rispettivamente, il convenuto asseritamente – secondo la prospettazione attorea – coobbligato è estraneo al rapporto comune contro di lui invocato e dunque non è coobbligato, oppure, nella ipotesi di titoli diversi di responsabilità, perchè il titolo di responsabilità invocato come causativo del fatto dannoso non esiste o esiste solo in un modo limitato, il che – in questo secondo caso – può essere funzionale all’eventuale successiva futura azione di regresso oppure può contemporaneamente essere posto a base dell’azione di regresso immediatamente cumulata con il chiesto accertamento.

4.6. In tutti tali casi, il litisconsorzio, che è nato come facoltativo, diventa già in primo grado “litisconsorzio necessario in senso processuale” o, secondo altra qualificazione dottrinale, “unitario” e la causa, in sede di impugnazione, si connota come inscindibile e riconducibile all’art. 331 c.p.c..

L’oggetto del processo ai fini della individuazione delle domande in tali casi si arricchisce della domanda del o dei coobbligati intesa ad accertare con efficacia di giudicato il modo di essere o l’esistenza stessa del rapporto comune o della domanda del o dei coobbligati intesa ad accertare l’esclusione del titolo di responsabilità invocato contro di lui o contro di loro (e, quindi, l’infondatezza della domanda attorea per tale ragione) oppure un suo modo di essere incidente nei rapporti con gli altri convenuti ai fini del regresso di cui parla dell’art. 2055 c.c., comma 2.

4.7. Può accadere, altresì, che, allorquando si agisce, da parte del creditore di un’obbligazione solidale (derivante dallo steso titolo o da titoli connessi giustificativi del vincolo solidale) contro i coobbligati o contro più fra i coobbligati, tale creditore chieda egli stesso espressamente in via esclusiva – sebbene invocando come risultato esclusivo finale la solidarietà (che nei suoi confronti rende tutti egualmente responsabili), id est la condanna solidale – l’accertamento del modo di essere del rapporto comune (cioè del modo in cui i convenuti coobbligati vi sono coinvolti) o del modo di essere della relazione fra i diversi titoli di responsabilità fra loro collegati per l’efficacia concausale del danno (il fatto dannoso cui fa riferimento dell’art. 2055 c.c., comma 1) ed invocati come giustificativi della solidarietà: ebbene in tal caso la “necessità” dell’accertamento comune dell’unico rapporto originante la coobbligazione o del modo di essere dei distinti rapporti (titoli) originanti la coobbligazione in quanto fra loro collegati in tale direzione è chiesto con la domanda introduttiva dallo stesso creditore agente.

In tal caso, il litisconsorzio, ancorchè diretto ad invocare una condanna solidale come petitum finale, avendo l’attore con la sua domanda espressamente invocato l’accertamento del modo di essere dell’unico titolo o dei diversi titoli che la originano in quanto connessi, è fin dall’origine unitario e dà luogo ad un litisconsorzio necessario questa volta iniziale, sebbene creato dalla domanda di parte attrice, la quale, vigendo l’art. 1306 c.c., che legittima l’azione inter pauciores per l’adempimento dell’obbligazione solidale, bene avrebbe potuto essere esercitata senza espressa invocazione dell’accertamento con efficacia di giudicato del rapporto comune o dei diversi titoli originatori della solidarietà. Ma, una volta prospettata la domanda nel senso indicato sfugge a detta regola.

4.8. Può accadere ancora ed è quanto potrebbe essere accaduto nel caso di specie (se si intende l’uso dell’espressione “e/o” in quanto successiva alla sollecitazione ad accertare le rispettive responsabilità come postulante, sebbene in via alternativa, una condanna proporzionata, cioè parziaria) che il creditore di un’obbligazione solidale originante da titolo comune ai coobbligati o da distinti titoli non solo chieda l’accertamento de titolo comune o dei diversi titoli, ma addirittura domandi come petitum immediato la condanna solidale o – in via alternativa – la condanna secondo il quantum delle rispettive responsabilità secondo il titolo comune o secondo l’efficacia causale di ciascun titolo di responsabilità: anche in questo caso ed a maggior ragione, considerata l’alternatività del petitum condannatorio, il litisconsorzio nasce come unitario e, dunque, a svolgimento necessario quanto a siffatti accertamenti.

4.9. Ora in tutti i tre casi indicati – nel primo dei quali l’obbligazione solidale viene dedotta con un litisconsorzio che inizialmente, cioè al momento della domanda, è facoltativo, e diviene unitario, necessario per effetto dell’esercizio del potere di domanda del o dei coobbligati convenuti, nel secondo e nel terzo dei quali, invece nasce già con quelle caratteristiche – la natura del litisconsorzio impone un regolamento comune della vicenda processuale e, quindi, assegna alle parti la qualità di litisconsorti necessari processuali.

Nel primo caso esso è imposto dalla formulazione delle domande dal o dai convenuti. Nel secondo e nel terzo dal tenore stesso della domanda introduttiva del creditore dell’obbligazione solidale, che ha scelto di non avvalersi del meccanismo dell’art. 1306 c.c..

In sede di impugnazione la regola correlata è quella dell’art. 331 c.p.c., perchè il carattere necessario ed unitario dell’accertamento comune rispetto a tutte le parti non può venir meno in ragione dell’esito del giudizio di primo grado quanto al comune accertamento rispetto alle posizioni di ognuna e segnatamente dei coobbligati solidali.

4.10. Ebbene, nel caso di specie gli stessi soci attori e quelli interventi avevano chiesto non solo l’accertamento del modo di essere dei diversi titoli di responsabilità invocati nei confronti dei convenuti e non solo genericamente invocato la solidarietà ex art. 2055 c.c., ma avevano anche formulato un petitum condannatorio alternativo, cioè postulante o la condanna pro quota, cioè conforme ai diversi livelli di corresponsabilità accertati, o la condanna solidale.

Questo è almeno il senso dell’uso delle congiunzioni “e/o” di ci si è detto, con la conseguenza che si ricadrebbe nel terzo caso indicato. Ma, se si volesse intendere quell’uso come giustificativo sempre e solo di una condanna solidale e, tuttavia, previa determinazione ed accertamento in concreto della responsabilità e, quindi, della misura di ognuno, si ricadrebbe nel secondo caso indicato.

Ne deriva che già dalla domanda giudiziale era stata determinata dagli attori e così dagli intervenuti una situazione di litisconsorzio necessario processuale iniziale alla stregua o del secondo o del terzo caso che si è poco sopra ipotizzato.

E’ vero che la sentenza di primo grado scelse l’alternativa della responsabilità solidale senza quantificare i rispettivi titoli, ma, in sede di impugnazione ognuno dei due convenuti ritenuti corresponsabili era tenuto, avuto riguardo al tenore della domanda originaria, alternativamente prospettata dagli attori ed intervenuti, ad investire il giudice d’appello consentendo la deduzione del modo di essere della relazione fra i due titoli di responsabilità e, dunque, rispettando il litisconsorzio necessario processuale o unitario.

Ognuno dei due convenuti soccombenti doveva pertanto notificare l’appello all’altro, perchè la causa era inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e non scindibile ai sensi dell’art. 332 c.p.c., come sostengono i ricorrenti principali.

4.11. Ne segue che, come accade allorquando si verte in tema di causa inscindibilei il litisconsorte che si veda notificare l’impugnazione quando il termine entro il quale poteva impugnare è scaduto o, come per il Ministero, non è stato utilizzato con un’impugnazione esistente (come non fu quella la cui notificazione non andò in porto, sebbene per errore dello stesso Ministero), dovendo necessariamente contraddire rispetto ad una situazione di litisconsorzio necessario processuale è anche ammesso a svolgere impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in quanto l’impugnazione dell’altro litisconsorte, devolvendo al giudice dell’impugnazione una situazione litisconsortile necessaria, unitaria, incidendo sulla sua posizione, fa risorgere l’interesse ad impugnare.

Semmai, se il litisconsorte necessario abbia a sua volta impugnato validamente, si può e si deve escludere che egli possa esercitare il diritto di impugnazione ai sensi dell’art. 334 c.p.c., introducendo nuovi motivi prima non dedotti, ma fermo restando che beneficierà dell’efficacia di quelli altrui.

4.12. Dalle svolte considerazioni emerge allora l’infondatezza del secondo motivo, sebbene debba correggersi la motivazione adducendo che la posizione del Ministero era quella di litisconsorte processuale necessario, unitario, come tale legittimato ai sensi dell’art. 334, per essere la causa inscindibile.

L’appello della A.G.C.I. doveva necessariamente coinvolgere ai sensi dell’art. 331 c.p.c., il Ministero e ciò in quanto, pur tendendo a rigettare l’accertamento della propria responsabilità e non di quella del Ministero, sotto tale profilo incideva necessariamente non solo sull’accertamento della solidarietà richiesto espressamente dagli attori e come tale comune al Ministero, ma pure – lo si osserva ad abundantiam sull’oggetto della domanda dei medesimi siccome invocante una responsabilità secondo i diversi titoli dei due convenuti con la richiesta di una determinazione della loro incidenza.

La notificazione dell’appello principale dell’A.G.C.I. al Ministero si deve ritenere effettuata per la ricorrenza di una situazione riconducibile all’art. 331 c.p.c. e non all’art. 332 c.p.c..

Ed il Ministero, dunque, legittimamente svolse l’appello in via incidentale.

4.13. E’ appena il caso di ricordare – e ne convengono anche i ricorrenti – che è insegnamento consolidato quello secondo cui “Nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest’ultima impugnazione.” (ex multis, sia anteriori che successive, Cass. n. 12714 del 2010, anteriormente amplius: Cass. n. 1315 del 2006 secondo cui: “L’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., può essere esercitata solo contro la parte che, proponendo l’impugnazione principale abbia fatto sorgere l’interesse all’esercizio dell’impugnazione del destinatario dell’impugnazione principale stessa fino ad allora non coltivato, e non invece nei confronti di altre parti, salvo che rispetto alla loro posizione l’impugnazione concerna una causa che rispetto a quella oggetto dell’impugnazione principale si presenti legata da nesso di inscindibilità o di dipendenza, sì da determinare la necessità della congiunta trattazione di tutte le cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c.”).

4.14. E’, poi, appena il caso di rilevare che nella specie, all’appello incidentale del Ministero non può attribuirsi natura adesiva a quello principale dell’A.G.C.I. e, dunque, non viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “La disciplina dell’art. 334 c.p.c. – che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex adverso” (per svolgere, cioè, ragioni di impugnazione ulteriori, anche se, eventualmente, comuni alla posizione della parte impugnante in via principale) – è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che si identifica con quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e non è, pertanto, estensibile all’impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l’impugnazione principale), che resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 6284 del 2008; e già Cass., Sez. Un., n. 7339 del 1996).

4.15. Il secondo motivo è, dunque, rigettato in base al seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi in cui un soggetto agisca invocando una responsabilità risarcitoria extracontrattuale contro due o più convenuti sulla base di titoli di responsabilità distinti per ognuno e connessi per l’oggetto, cioè in quanto determinativi del danno lamentato, e con la domanda chieda in via alternativa l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità di ciascuno dei convenuti o un generico accertamento di detta responsabilità senza determinazione di tale misura, postulandone nell’uno e nell’altro caso la condanna in via solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., la domanda dà luogo, in ragione della prima alternativa, ad un litisconsorzio necessario (o unitario) quanto alle modalità di svolgimento, in quanto lo stesso attore sollecita un accertamento comune in confronto ai convenuti dello specifico modo di essere dei titoli di responsabilità considerati nella loro correlazione causale. Ne consegue che in sede di impugnazione la causa è inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e l’impugnazione deve coinvolgere tutte le parti”.

5. Il terzo motivo è fondato, ma il suo accoglimento non può portare alla cassazione della sentenza, bensì impone solo la correzione della motivazione a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Con esso si deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 2938 c.c. e degli artt. 112,180 e 183 c.p.c. (testo pro tempore vigente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per no avere la corte territoriale dichiarato inammissibile in quanto tardiva l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero soltanto nelle note ex art. 183 c.p.c..

5.1. Si osserva che correttamente i ricorrenti asseriscono che il regime processuale della controversia è quello anteriore alle modifiche apportate dalla riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 ed entrate in vigore il 1 marzo 2006, con cui venne sostituito il testo dell’art. 180 c.p.c., che, nel comma 2, regolava il regime della proposizione delle eccezioni c.d. in senso stretto: il regime applicabile al processo, avuto riguardo alla notificazione della domanda introduttiva del giudizio, sebbene proposta contro l’A.G.C.I. ed il Ministero poi ritenuto privo di difetto di legittimazione, è quello anteriore alle dette modifiche, atteso che l’atto introduttivo vene notificato nel gennaio del 2006 e considerato che la chiamata in causa dell’odierno ministero resistente, sebbene avvenuta nel giugno del 2006, non determinò l’introduzione di un nuovo giudizio, ma si inserì nel giudizio già pendente.

Ne segue che il Ministero qui resistente doveva avrebbe dovuto svolgere l’attività di deduzione dell’eccezione di prescrizione nei venti giorni di cui al termine previsto dal terzo inciso dell’art. 180 c.p.c., comma 2, decorrenti dalla prima udienza di comparizione indicata nell’atto di chiamata in causa, che era scissa da quella di cui alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

Erroneamente la corte territoriale ha invece ritenuto che la proposizione dell’eccezione di prescrizione fosse avvenuta tempestivamente perchè il termine per le eccezioni in senso stretto scadeva con la memoria ai sensi dell’art. 183.

Peraltro, se fosse stato applicabile il regime introdotto dalla riforma indicata il termine per la proposizione sarebbe stato quello ricollegato al tempestivo deposito della comparsa di risposta di cui all’art. 167 c.p.c..

5.2. Tuttavia, rileva il Collegio che la tardività dell’attività di deduzione della prescrizione, svolta nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., anzichè con riferimento al termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, non ha affatto comportato l’effetto di doversi ritenere non riferibile l’eccezione di prescrizione al Ministero.

Invero, la natura litisconsortile necessaria sebbene – per quanto si è veduto – in ragione del tenore della domanda proposta dai qui ricorrenti e, dunque, sul piano processuale, avendo dato luogo alla necessità di accertare i fatti comuni ai diversi titoli di responsabilità invocati dagli attori ed essendo il decorso del tempo dal momento dell’insorgenza della possibilità di esercitare il diritto risarcitorio fatto valere contro entrambi i convenuti appunto un fatto comune, comportò che la deduzione della prescrizione come fatto estintivo del diritto da parte dell’A.G.C.I. giovasse necessariamente anche al Ministero.

Nei casi di litisconsorzio necessario determinato dal tenore della domanda siccome rivolta contro più convenuti con la richiesta di accertamento unitario del modo di essere dei rapporti da cui deriva la legittimazione dei convenuti e della loro relazione, dovendo detto accertamento, per come richiesto dall’attore, avvenire allo stesso modo per tutti i convenuti, si deve ritenere che l’introduzione da parte di uno dei convenuti di un fatto integrante eccezione, che, in relazione alla fattispecie unitariamente considerata, risulti comune, cioè riferibile a tutti i convenuti e, quindi, configurabile come fatto storico rilevante nei confronti di tutti, sebbene in relazione al titolo invocato nei confronti di ognuno, giovi anche agli altri.

Potendosi semmai ipotizzare solo che gli altri convenuti vi rinunzino.

Se questa rinunzia non vi sia, il fatto è riferibile anche a chi non l’ha dedotto.

Tanto vale sia per le eccezioni in senso lato sia per quelle in senso stretto: ciò vale per queste ultime, ancorchè riservate al potere di deduzione della parte, perchè la domanda è stata proposta dall’attore con richiesta di un accertamento unitario del rapporto unico comune da cui origina il diritto verso ognuno dei convenuti o dei diversi rapporti che per effetto del collegamento normativo esistente (nella specie la comune efficacia causativa del danno derivante da ognuno) da cui origina il diritto verso ognuno risultano avere fatti in comune.

Nel caso di specie il decorso del tempo per la prescrizione dalla nascita del diritto risarcitorio quale conseguenza dei diversi titoli di responsabilità ricollegati ai diversi oneri di vigilanza rappresentava appunto un fatto comune che poteva introdursi anche da uno solo dei due convenuti e ciò tenuto conto che le due condotto addebitate all’A.G.C.I. ed al Ministero hanno fatto sorgere il diritto risarcitorio verso ognuna di tali parti nello stesso momento, dovendosi avere riguardo alla determinazione del danno, che si è verificata appunto con un evento unico riducibile alle due condotte.

E pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla corte territoriale, la prescrizione eccepita dall’A.G.C.I. giovava pure al Ministero.

L’eccezione non sarebbe stata giovevole se la prescrizione eccepita fosse stata dedotta dalla A.G.C.I. non con riferimento all’insorgenza comune del diritto e dunque alla sua esercitabilità originaria verso entrambi i due convenuti, bensì con riferimento ad un periodo di prescrizione decorrente da un fatto interruttivo di un precedente corso della prescrizione intervenuto rispetto ad essa sola e non al Ministero.

5.3. La sentenza è, dunque, conforme al diritto per tale ragione là dove ha ritenuto che la prescrizione eccepita tempestivamente dall’A.G.C.I. giovasse pure al Ministero.

Mette conto di avvertire che tale affermazione risulta corretta sia con riferimento alla domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere la condanna dei convenuti per le diverse quote di responsabilità accertande, sia con riferimento alla domanda intesa – come appare più corretto – ad ottenerne la condanna solidale.

Con riferimento alla seconda ipotesi il Collegio è consapevole che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che “L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente” (Cass. n. 7800 del 2010; n. 25724 del 2014; anteriormente Cass. n. 5262 del 2001; n. 2132 del 1977, la quale, però, affermò che “L’eccezione di prescrizione fatta valere da alcuni dei condebitori solidali non opera a favore degli altri, ma costoro hanno l’onere di farla esplicitamente propria per potersene giovare”, così richiedendo il farla propria e non la tempestività della proposizione da parte dell’altro coobbligato; n. 3527 del 1975, secondo cui: “La prescrizione eccepita da alcuni soltanto dei debitori solidali non opera a favore degli altri debitori che l’eccezione non abbiano proposto, come risulta dalla norma contenuta nell’art. 1310 c.c., secondo la quale il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha azione di regresso verso gli altri condebitori liberati dalla prescrizione medesima: ne deriva infatti che questi ultimi, in mancanza di pregiudizio loro derivante dalla rinunzia del coobbligato, sono del tutto carenti di interesse a veder estesa la loro eccezione di prescrizione a colui che vi abbia espressamente rinunciato o si sia posto in situazione analoga disertando il giudizio”).

Tuttavia, la tesi che l’eccezione proposta da uno dei coobbligati non giovi agli altri, in disparte che non può valere quando l’attore abbia chiesto l’accertamento del modo di essere del titolo comune da cui origina la responsabilità solidale (come è accaduto nella specie) ovvero esso sia stato richiesto da uno o più dei coobbligati, atteso che in tal caso rileva l’esigenza dell’accertamento unitario sulla base del principio della domanda, non convince nemmeno nei casi nei quali l’azione contro i coobbligati sia stata richiesta senza sollecitare l’accertamento comune e la sua esigenza nemmeno sia sorta da iniziativa di alcuno dei coobbligati. Invero, l’art. 1310 c.c., là dove nel comma 1, prevede che l’atto interruttivo del creditore contro uno dei coobbligati interrompe la prescrizione e che parimenti l’atto interruttivo di uno dei concreditori in solido verso il debitore comune ha analogo effetto a favore degli altri concreditori, evidenzia che il fatto del “decorso del termine per prescrizione” è soggetto a disciplina comune ai concreditori o ai condebitori.

Il comma 3, della norma, là dove dice che la rinunzia resta limitata a chi l’ha fatta non contraddice tale ricostruzione, atteso che impone un comportamento espresso evidenziante la rinunzia e non parla di rinuncia tacita, sicchè non può riferirsi ad un fenomeno come la mancata proposizione dell’eccezione nel termine di preclusione.

E la stessa regola per cui il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri condebitori che della prescrizione si siano giovati conferma che il fenomeno prescrizione opera unitariamente per tutti.

Ne segue che la prescrizione eccepita dall’A.G.C.I. giovò anche al Ministero, il quale, d’altro canto, non ha compiuto alcuna manifestazione di rinunzia ed anzi, prospettando l’eccezione nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., fece propri, pur non essendo necessario, l’eccezione.

6. Con il quarto motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1173, 1218 e 2946 c.c., con conseguente mancato rilievo dell’applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel motivo si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe censurabile per non avere applicato il termine di prescrizione decennale, “omettendo di qualificare la responsabilità dei convenuti a titolo contrattuale, ovvero ex lege”.

L’assunto è sostenuto deducendosi: a) che “introducendo il giudizio di I grado gli attori avevano chiesto che venisse dichiarata la responsabilità dei convenuti tanto in via extracontrattuale che contrattuale”, sebbene si precisi subito che tanto emergerebbe dalla sentenza di primo grado, che si indica prodotta come doc. C, “ove si dà atto dell’avvenuta precisazione della domanda in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.”, memoria che si dice prodotta come doc. D; b) che la sentenza di primo grado accolse la domanda “dopo avere qualificato come extracontrattuale la responsabilità delle convenute, con conseguente ritenuta applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, non maturato”.

Si sostiene, quindi, che il giudice d’appello avrebbe dovuto d’ufficio ritenere applicabile il termine decennale evocando l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11026 del 2014.

6.1. Il motivo è inammissibile e privo di fondamento nel presupposto normativo e giurisprudenziale invocato.

Avendo la sentenza di primo grado espressamente qualificato la domanda come extracontrattuale ed avendola accolta secondo tale qualificazione, così disattendendo la qualificazione come contrattuale, peraltro proposta – per quello che si legge nella sentenza – in via subordinata, i ricorrenti, in quanto vittoriosi, avrebbero dovuto dolersene con appello incidentale condizionato (proprio per la violazione del condizionamento), mentre non forniscono, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, l’indicazione specifica del se e del come quella qualificazione fosse stata in quel modo prospettata al giudice d’appello: la tecnica dell’appello incidentale condizionato era imposta dalla circostanza che il giudice di primo grado aveva nel decidere la causa, sostanzialmente qualificando la domanda come extracontrattuale, violato il nesso di subordinazione con cui era stata proposta la domanda contrattuale (per riferimenti, si veda Cass., Sez. Un., n. 11799 del 2017).

Nè la conseguenza della violazione dell’art. 366, n. 6, muterebbe se si ritenesse che i ricorrenti erano abilitati a fare meramente una riproposizione ex art. 346 c.p.c., della prospettazione della responsabilità contrattuale ai fini della prescrizione: parimenti essi hanno omesso di indicare se e come la riproposizione fosse avvenuta con l’appello.

7. Con il quinto motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in relazione agli artt. 2043 e 3935 c.c. – Erronea individuazione del dies a quo della prescrizione – Nullità della sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà, insufficienza e perplessità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5”.

Vi viene censurata la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l’azione esercitata fosse stata esercitata quando era decorsa la prescrizione, ravvisando, in asserito accoglimento della tesi svolta dagli appellanti nel senso che la conoscenza o conoscibilità dello stato di incapienza patrimoniale della società risultava definitivamente acclarato ai soi per effetto del risultato dell’ispezione eseguita dall’A.G.C.I. in data 1011 febbraio 2000, dalla quale era stato reso evidente il grave stato di dissesto della cooperativa, cui era conseguita la liquidazione coatta amministrativa, sicchè le lettere di messa in mora inviate fra il giugno ed il luglio del 2005 erano intervenute quando ormai il termine prescrizionale quinquennale era ormai decorso.

7.1. La motivazione della sentenza impugnata risulta enunciata nei termini seguenti:

“La questione controversa attiene (…) al termine iniziale cui far risalire il decorso della prescrizione: ed infatti, le parti appellanti deducono in particolare che la prescrizione doveva decorre dalla data in cui i soci erano venuti a conoscenza dei risultati dei verbali ispettivi, dai quali emergeva il dissesto finanziario della cooperativa, ovvero dal momento delle presentazione della domanda di concordato preventivo del 7.6.2000, ovvero dalla data della sua ratifica da parte della assemblea dei soci dell’8.6.2000, mentre gli appellati deducono che non fosse apprezzabile la esistenza certa del danno prima della definitiva pubblicizzazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa (del 20.7.2000), non potendo apprezzarsi prima oggettivamente dai soci lo stato di decozione tale da impedire la soddisfazione dei loro crediti. Il Tribunale ha accolto la tesi degli attori, ritenendo applicabili nella materia i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità degli amministratori, e rilevando che il dies a quo del termine prescrizionale andrebbe individuato nel momento in cui la situazione di insufficienza del patrimonio sociale al pagamento dei crediti è stata resa nota ai soci ovvero era da questi oggettivamente conoscibile, secondo l’ordinaria diligenza, e che tale evento nella specie si era verificato solo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa della C., in cui i soci sono stati messi nella condizione di “rendersi conto non solo della situazione di dissesto finanziario della società, ma anche della verosimile impossibilità di ottenere la restituzione del denaro investito”. Reputa il Collegio che il motivo di appello sulla decorrenza della Tribunale, risulti fondato. In ordine ai principi generali applicabili alla decorrenza della prescrizione in materia di fatto illecito, è pacifico che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere no già dalla “data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili” (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013, Cass., S.U. 576/2008 tra le varie). Nel caso in esame, gli elementi costitutivi dell’azione sono il danno, la dedotta condotta omissiva del Ministero e/o dell’A.G.C.I. e il relativo nesso causale. Orbene, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dall’A.G.C.I. nel termine di cui all’art. 184 c.p.c. (in data 5.12.2007 e quindi dopo l’ordinanza del GI del 12 maggio 2006 richiamata dagli appellati, che aveva ritenuto “prima facie” infondata l’eccezione di prescrizione), (emerge) che:

– dal verbale di revisione ordinaria del biennio 1999/2000 dell’11.2.2000 effettuata dall’ispettore delegato dell’A.G.C.I., e inviato al Ministero del lavoro, e che segnalava la urgenza dei provvedimento di liquidazione coatta amministrativa poi effettivamente intervenuto il 20 luglio 2000, era stato rilevato che nel “bilancino di verifica al 15.12.1999″ risulta che la cooperativa non svolge di fatto alcuna attività, che emergeva una perdita in corso di 3,6 MDL, e perdite per crediti in sofferenza per circa 20 MLD; e che quindi la società avesse una consistenza patrimoniale nettamente negativa”;

– nel verbale di assemblea del 26.9.1999, acquisito e richiamato dagli ispettori, si evidenziava “una pressione senza precedenti di richieste di restituzione di denaro da parte dei soci” e la proposta di bloccare la restituzione ai soci dei loro finanziamenti, nonchè la proposta, infruttuosa, di messa in liquidazione della società; emerge inoltre dal verbale la richiesta pressante dei soci di restituzione dei depositi, e la sostanziale impossibilità della società di farvi fronte: nel verbale emerge inoltre un’ampia discussione tra i soci che evidenza la piena consapevolezza sulle difficoltà finanziarie della società, con la proposta tra l’altro di costituzione di un comitato di soci eletto dalla assemblea anche per valutare le domanda di rimborso di prestiti sociali e stabilire “quanto e quando potesse essere restituito”, mentre altri chiedeva espressamente in assemblea “perchè i soldi vengono congelati”; si deliberava inoltre di nominare il comitato per “il controllo delle richieste dei depositi”;

– nel verbale di assemblea del 28.11.1999, convocata per deliberare la messa in liquidazione della società, emerge ancora più chiaramente lo stato di dissesto finanziario della società, con la proposta espressa del blocco dei rimborsi, con il paventato rischio che l’intenzione di alcuni soci di proporre azioni legali nei confronti della società per ottenere la restituzione dei prestiti sociali potesse determinare la liquidazione della società: dal dibattito che ne segue cui partecipava un altissimo numero di soci, come evidenziato nel verbale stesso, emerge in sostanza la incapacità della società alla restituzione delle somme ai soci, ai quali anzi si proponeva il blocco del ritiro dei depositi.

Nella assemblea del 9.1.2000 seguivano poi le dimissioni del CDA e del collegio sindacale.

In tale contesto, reputa il collegio che non appaia revocabile in dubbio che i soci sin dal 28.11.1999 avessero ampiamente conosciuto (o potevano conoscere, partecipando alle assemblee e interessandosi dello stato della cooperativa) dello stato di crisi finanziaria della società e la acclarata impossibilità di procedere alla restituzione delle somme investite dai soci, come emerge chiaramente dalle proposte di blocco dei pagamenti e dalla circostanza che si fossero già ipotizzate iniziative giudiziarie, per quanto emerge nei citati verbali. Poichè sussisteva il diritto dei soci (da molti già azionato, come detto) alla restituzione di quanto da essi versato, che non poteva però essere adempiuto dalla società, come emerge dai verbali, sin dal novembre 1999, e considerato che tale circostanza era nota ai soci, come pure emerge dai citati verbali, l’azione di responsabilità oggetto di questo giudizio ben poteva essere esercitata sin da quella data, atteso che l’omissione che si imputa ai convenuti si sarebbe già consumata a quell’epoca, e il nesso di causalità oggi dedotto tra l’omissione e l’evento era (in ipotesi) esistente sin da allora, sicchè sussisteva la conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi del dedotto fatto illecito. Pertanto, stante questi fatti presupposti, appare fondata la tesi di parte appellante secondo cui la conoscenza (o conoscibilità) dello stato di incapienza patrimoniale della società risulta definitivamente acclarata con il risultato della ispezione dell’A.G.C.I. del 10/11 febbraio 2000, dalla quale è stato reso evidente il grave stato di dissesto della cooperativa, cui è infatti conseguita la liquidazione coatta amministrativa: ed infatti esso non ha fatto che accertare formalmente e contabilmente quanto in sostanza già emergente nelle citate assemblee dei soci (tale tesi è stata peraltro già sostenuta in altra sentenza – n. 1170/2009 – del Tribunale di Roma, il cui giudizio di appello si è concluso con la sentenza del 5.6.2014 prodotta in atti, che ha dichiarato l’appello inammissibile, salvo che sulle spese). Ne consegue che le lettere di messa in mora del giugno e luglio 2005, e il successivo giudizio, sono intervenuti in epoca in cui il decorso della prescrizione quinquennale era già maturato”.

La motivazione fin qui enunciata dalla sentenza impugnata termina alla pagina 12 della sentenza, ma deve ritenersi ulteriormente enunciata con quanto affermato a pagina 13.

Ivi, si è scritto quanto segue:

“art. 2394 c.c., stante la diversità della fattispecie e della relativa disciplina legale rispetto alla azione di responsabilità ex art. 2043 c.c..

E’ infatti pacifico, come statuito dalla giurisprudenza richiamata dal tribunale, e anche da quella più recente, che “L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., promossa dal curatore fallimentare L. Fall., ex art. 146 (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile “ratione temporis”) è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione” (cosi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13378 del 12/06/2014): principi da cui il Tribunale ha dedotto la necessità che anche nel caso in esame la prescrizione dovesse decorrere dall’epoca della oggettiva apprezzabilità della situazione di dissesto e quindi dal decreto di liquidazione coatta amministrativa. Tale tesi tuttavia, come è dato leggere nella motivazione della sentenza cit. Cass. 13378/2014, trae fondamento dal dato normativo letterale dell’art. 2394 c.c. (previgente), secondo cui l’insufficienza patrimoniale deve “risultare”; per cui si ritiene che “esso non faccia riferimento all’effettiva conoscenza della situazione da parte dei terzi, bensì alla sua oggettiva percepibilità”. In altri termini, la giurisprudenza richiamata dal tribunale riguarda la diversa fattispecie disciplinata dall’art. 2394 c.c., che espressamente richiede che la insufficienza patrimoniale debba “risultare” oggettivamente, mentre ai fini dell’art. 2043 c.c., è sufficiente secondo i principi generali che gli elementi costitutivi del diritto siano conosciuti o conoscibile con l’ordinaria diligenza”.

7.1. Mette conto di rilevare che con tale seconda parte della motivazione – riguardo alla quale la corte romana nell’ordinanza di correzione di errore materiale che è presente nel fascicolo d’ufficio pervenuto a questa Corte si rifiutò di integrare la situazione di scollegamento logico fra la chiusura della pagina 12 e quella della pagina 13 – la sentenza risulta comunque avere espresso un convincimento pienamente comprensibile a critica della sentenza di primo grado, là dove aveva fatto decorrere la prescrizione dalla pubblicazione del decreto di messa in l.c.a..

Merita, inoltre, considerare che, pur dandosi rilievo nella prima parte della motivazione dedicata alle risultanze delle assemblee cui si fa riferimento alla conoscibilità acquisibile con la partecipazione ad esse, la corte capitolina alloca il dies a quo della prescrizione in modo espresso alla data dell’ispezione dell’A.G.C.I., cui attribuisce valore definitivo circa la realizzazione della conoscibilità dello stato di decozione della società e della impossibilitò di riavere la restituzione dei depositi, sebbene valorizzando quanto risultava conosciuto o si sarebbe potuto conoscere dai soci – e ciò, evidentemente – anche da parte di chi non vi aveva partecipato, ma poteva parteciparvi.

7.2. La critica alla sentenza impugnata, svolta nel motivo in esame dopo avere (dall’inizio dell’illustrazione sino al terzultimo rigo della pagina 39) ripercorso la motivazione con cui il primo giudice aveva reputato che il termine prescrizionale era decorso solo dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa della C., osservando che solo in quel momento i soci erano stati “messi nella condizione di rendersi effettivamente contro non solo della situazione di dissesto finanziario della società, ma anche della verosimile impossibilità di risanamento della stessa e, di conseguenza della verosimile impossibilità di ottenere la restituzione del denaro investito” – si articola nei seguenti passaggi, in cui ci si occupa soltanto della sopra riportata parte di motivazione enunciata fino a pagina 12.

7.3. Il primo di essi, esposto sotto il paragrafo 3, sostiene che la corte territoriale avrebbe travisato la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo che essa si fosse basata su una logica di “oggettiva percezione” e non di “oggettiva percepibilità”, senza avvedersi che detta sentenza si era mossa proprio in questo secondo senso.

7.3.1. Il rilievo, oltre ad essere privo di rilevanza decisiva, atteso che la corte territoriale ha proceduto all’individuazione del momento della oggettiva percepibilità individuandolo in un momento diverso da quello ritenuto rilevante dalla sentenza di primo grado, è in via preliminare inammissibile per difetto di correlazione (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, che in motivazione riprende il consolidato principio di cui a Cass. n. 359 del 2005) con la motivazione: infatti, la corte territoriale non ha affatto affermato che il primo giudice, dando rilevanza alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa aveva applicato il criterio della “oggettiva percezione”, ma ha solo individuato l’oggettiva percepibilità in un momento diverso. Ciò è tanto vero che il passo motivazionale evocato nel motivo (seconda proposizione della pagina 40) non è relativo ad un riferimento alla motivazione del primo giudice, ma enuncia un’affermazione in iure di carattere generale.

7.3.2. Nei successivi paragrafi 4 e 5 si addebita alla corte territoriale di avere confuso i concetti di “stato di insolvenza”, “stato di crisi” e “insufficienza del patrimonio”, “facendo discendere in via automatica quest’ultima dalla conoscenza delle prime”, con la conseguenza che in tal modo, “pur considerando l’incapienza patrimoniale il presupposto dell’azione risarcitoria, in tale momento producendosi il presupposto dell’azione risarcitoria”, avrebbe ritenuto possibile esercitare il diritto e, quindi, iniziato il decorso della prescrizione, “dalla conoscenza o conoscibilità di una (diversa) situazione di mera crisi finanziaria”.

Senonchè dopo tali enunciazioni si individua l’errore da equiparazione dei detti concetti nel passo motivazionale con cui la corte territoriale si è riferita all’assemblea del 28 novembre 1999, dimenticando che il dies a quo del corso della prescrizione è stato invece da essa ravvisato in una conoscenza o conoscibilità “acclarata con il risultato della ispezione dell’A.G.C.I. del 10/11 febbraio 2000, dalla quale è stato reso evidente il grave stato di dissesto della cooperativa, cui è conseguita la liquidazione coatta amministrativa”, sicchè l’argomentare – al di là di ogni considerazione sulla sua congruenza – non risulta adeguato e correlato all’effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo alla conoscenza o conoscibilità del “grave stato di dissesto della cooperativa”.

7.3.3. L’illustrazione del motivo si sviluppa, quindi, nel paragrafo 6. con una critica all’affermazione considerazioni con cui la corte territoriale ha ritenuto che la conoscenza o conoscibilità dello stato di incapienza patrimoniale sarebbe risultata definitivamente acclarata dal risultato dell’ispezione dell’A.G.C.I. sulla base delle risultanze delle assemblee del 26 settembre e del 28 novembre del 1999.

Si denuncia, con riferimento all’affermazione finale della conoscenza o conoscibilità dalla data del risultato dell’ispezione, che si tratterebbe di affermazione immotivata e, quindi, come sottenderebbe l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nella intestazione del motivo, una violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, pur non espressamente evocato: l’assunto – pur così qualificato nonostante la mancanza di evocazione suddetta (in applicazione dei principi di cui a Cass., Se. Un., n. 17931 del 2013) – è privo di fondamento, atteso che la corte ha motivato quella conoscenza o conoscibilità come risultante dall’esito e dalle emergenze delle citate assemblee dei soci.

Con riguardo al verbale dell’assemblea del 26 settembre 1999 emergerebbe che non era stato redatto un elenco dei soci che vi avevano partecipato e che comunque la corte territoriale non avrebbe nemmeno affermato che essi erano stati ad esse presenti, mentre, quanto al suo contenuto, risulterebbe solo che, su proposta di un consigliere, era stato deliberato di “tenere vincolato il denaro affinchè la società possa continuare nella operatività e invita l’assemblea a sostenere il C.d.A. per la continuità della stessa”.

Se ne inferisce che, “tale verbale (dava atto) dell’esistenza di difficoltà finanziarie, ma non certamente dell’impossibilità della società a far fronte con il proprio patrimonio ai crediti”, onde “ciò che poteva essere percepito dai soci era una situazione di sicura difficoltà finanziaria, ma non l’incapienza patrimoniale irreversibile della società (che dall’assemblea riceveva ulteriore impulso ad essere operativa) nè la sua riconducibilità alla condotta omissiva del Ministero e dell’A.G.C.I..

Con riguardo al verbale dell’assemblea del 28 novembre 1999 si evidenzia che parimenti non esisterebbe l’elenco dei soci partecipanti e si asserisce quanto segue: “Infine, in riferimento all’ultimo punto 3, si rileva anzitutto che anche in questa occasione non esiste nel verbale di assemblea 28.11.1999 (e/o in allegato allo stesso) un elenco dei soci che avrebbero partecipato a tale assemblea; inoltre essa non deliberava alcunchè proprio a causa della incertezza sulla identità dei partecipanti fermo restando che la proposta deliberatoria “in pectore” prevedeva solo il vincolo della scadenza dei prestiti a 36 mesi insieme ad un sostanziale proseguimento dell’attività societaria previa adozione di misure quali: riduzione delle spese di gestione; accelerazione del recupero dei crediti incagliati o m sofferenza; ripresa (del)l’attività operativa con operazione a breve termine; cessione immobili; rinnovo CdA; assemblee soci semestrali. Si aggiunga che la motivazione della sentenza appare perplessa e contraddittoria, là dove, pur dando atto del fatto che la società aveva richiesto di essere ammessa al concordato preventivo (richiesta depositata al Tribunale di Velletri il 7/6/2000: cfr. sentenza di primo grado, pag. 17 la quale presupponeva il soddisfacimento di almeno il 40% del credito portato dai chitografari) non ne ha tratto l’unica conseguenza possibile, ovvero che a quella data i soci erano ancora convinti di poter recuperare quanto meno in parte i propri crediti nell’ambito della predetta procedura (esattamente come ritenuto dal Tribunale con corretta e congrua motivazione). La giurisprudenza ha infatti avuto modo di precisare in più occasioni che ai fini della decorrenza prescrizionale dell’azione aquiliana il danno deve manifestarsi nella sua compiutezza non solo in alcune, ma in tutte le sue componenti e dunque in tutta la sua gravità. Di conseguenza il danno non esisterebbe (i.e. sarebbe privo di compiutezza) prima della sua definitività ovvero prima che il decreto di l.c.a. – nella fattispecie – abbia definitivamente dichiarato l’impossibilità della società al rimborso dei suoi creditori. Ne consegue che, anche con riferimento a tali ultime circostanze, la sentenza ha fatto scorretta applicazione delle norme in tema di prescrizione, rivelando altresì una motivazione del tutto illogica e contraddittoria rispetto alle premesse da cui era partita”.

7.3.4. Rileva il Collegio che quanto osservato a proposito del valore del verbale ispettivo del febbraio 2000, avuto riguardo alla circostanza che il dies a quo della prescrizione è stato fatto decorre te da quella data, rende irrilevanti le argomentazioni imperniate sui due verbali, posto che, se la conoscenza o meglio la conoscibilità della situazione di decozione da parte dei soci è stata inferita sulla base del verbale ispettivo, sebbene in base a quanto era emerso dalle due assemblee, non è conforme al tenore della motivazione della sentenza censurarla assumendo che essa l’avrebbe affermata sulla base delle emergenze dei verbali.

La sentenza ha, invece, considerato maturata la conoscenza o conoscibilità da parte dei soci dando rilievo alla conoscenza del risultato dell’ispezione al lume delle emergenze dei verbali e, quindi, individuando l’oggetto della conoscenza o conoscibilità con riferimento alla percezione da parte dei soci della situazione supposta dall’ispezione al momento della sua effettuazione valorizzando non solo il tenore delle due assemblee, bensì, in modo decisivo, la situazione emergente dopo di esse per come accertata dall’ispezione.

Ne deriva che la critica svolta non è pertinente con il tenore della motivazione.

Tanto è dirimente al di là di ogni considerazione sulla configurazione della censura secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c..

Infatti, se essa si considerasse, come legittimerebbe l’evocazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, svolta ai sensi di tale norma, palese sarebbe la sua inammissibilità, per non essere riconducibile al detto paradigma nel significato individuato dalle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delle Sezioni Unite, atteso che la censura sollecita una rivalutazione inerente all’apprezzamento di emergenze istruttorie, che sono state considerate e dunque delle quali non si è omessa la considerazione, e considerato, altresì, che quelle decisioni e la consolidata giurisprudenza successiva hanno sottolineato che, vigente il nuovo n. 5 citato è precluso il controllo in termini di sufficienza e contraddittorietà della valutazione (quest’ultimo salvo che ridondi in inesistenza della motivazione).

Se, invece, la censura si apprezzasse – nonostante la mancanza di prospettazione espressa in tal senso e sempre nell’ottica di Cass. Sez. Un., n. 17931 del 2013 – sub specie di denuncia di un c.d. vizio di sussunzione, cioè di falsa applicazione della norma dell’art. 2935 c.c., per errata riconduzione del fato come individuato dalla corte di merito alla detta norma ai fini del giudizio in iure sull’esercitabilità del diritto risarcitorio, il Collegio rileva che la valutazione di quella corte, una volta considerata la posizione dei soci si presenterebbe del tutto corretta.

E’ sufficiente osservare che i soci avevano la possibilità di partecipare, nell’esercizio di loro diritti sociali, alle assemblee e se non vi parteciparono hanno tenuto un comportamento che, ai fini dell’informazione sulla situazione della società sarebbe loro imputabile quanto alla mancata acquisizione di conoscenza ai fini dell’apprezzamento della successiva evoluzione della situazione verificatesi con l’ispezione congiunta al tempo trascorso ed all’attività di informazione ulteriore certamente espletabile sempre in ragione della loro posizione di soci.

Assume, cioè, rilevanza la circostanza che i soci, essendo parte della compagine sociale con i diritti connessi alla partecipazione ad essa, uti singuli ed a tutela della loro situazione di partecipazione in quanto interessata dalle conseguenze dell’attività sociale, avevano la possibilità di esercitare un costante controllo, mediante i poteri riconosciuti ai soci, sulla gestione della società e, dunque, di percepire la situazione di decozione implicante di riflesso il venir meno del valore della loro partecipazione espresso mediante l’attività di deposito.

Il giudizio in iure espresso dalla corte territoriale sarebbe, dunque, pur apprezzato nella logica del vizio di sussunzione, pienamente corretto, mentre quello espresso a suo tempo dal tribunale si presentava privo di fondamento per la ragione che considerava la posizione dei soci come quella di un terzo estraneo alla società e privo di alcun potere di intervento sulla gestione sociale sebbene ai fini dell’acquisizione di conoscenza della situazione di decozione esiziale per il valore della partecipazione sociale.

7.3.5. Si deve, altresì, aggiungere: a1) che tutte le censure svolte omettono di farsi carico delle precise e puntuali notazioni con le quali la corte capitolina risulta avere descritto il contenuto dei verbali assembleari ed il tipo di interlocuzione svolto dai soci che vi parteciparono, il che rende ancora più infondata la doglianza di mancanza di motivazione e rafforza il rilievo di mancata considerazione della motivazione effettivamente svolta dalla corte romana; a2) che quella corte risulta, del resto, avere espressamente ragionato considerando la possibilità dei soci di esercitare in diritto sociali partecipando alle assemblee; a3) che la complessiva ed articolata motivazione enunciata con gli specifici rilievi sul contenuto dei verbali assembleari risulta ancora più convincente se si considera la motivazione enunciata di seguito alla pagina 13 per disattendere la sentenza del tribunale, là dove aveva valutato la vicenda alla stregua dell’art. 2394 c.c., non senza che si debba rilevare che di tale motivazione i ricorrenti si disinteressano completamente.

Tutte tali carenze integrano profili di inammissibilità del motivo.

7.4. Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 2043 e 2935 c.c.. Erronea individuazione del dies a quo della prescrizione. – Nullità della sentenza per assoluta carenza della motivazione in relazione ricorrenza della prescrizione con riferimento alla conoscibilità della condotta omissiva e del nesso di causalità; manifesta illogicità, contraddittorietà, insufficienza e perplessità della stessa in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5”.

Vi si imputa alla corte capitolina di avere innanzitutto omesso qualsiasi motivazione in ordine alla individuazione della condotta omissiva dei convenuti e del nesso di causalità fra essa ed il danno ai fini della ritenuta conoscenza o conoscibilità.

La censura è così illustrata: “La Corte ha ben presente il fatto che “gli elementi costitutivi dell’azione sono il danno, la dedotta condotta omissiva del Ministero e/o dell’A.G.C.I. e il relativo nesso causale”. Avrebbe quindi dovuto dar conto della conoscibilità o della conoscenza da parte degli attori di tutti gli elementi in questione, avendo essa stessa rilevato come sia pacifico che il termine di prescrizione debba farsi decorrere da “quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo, conosciuti o conoscibili”. (doc. B, pag. 11). Ciò però non è avvenuto in relazione agli altri elementi della fattispecie: la condotta omissiva dei convenuti e il nesso di causalità. In tal modo, la sentenza ha violato le norme che regolano la decorrenza del termine di prescrizione, presentando una radicale carenza di motivazione su tale decisivo punto. Infatti, benchè i danneggiati potessero conoscere la previsione legislativa di una attività di vigilanza affidata alle due Istituzioni convenute, gli stessi erano certamente ignari del fatto che l’A.G.C.I. e/o il Ministero avessero effettivamente svolto tale attività e di come l’avessero svolta; men che meno essi avevano informazioni tali da poter valutare resistenza di un nesso causale tra il danno subito ed eventuali omissioni o errori dei preposti all’obbligo. In sede di merito, infatti, era emerso solo che nel formalizzare il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo del 7/6/2000 il presidente del CdA della C. dava atto “che circolano notizie, pur se non attendibili stante l’applicazione alla presente cooperativa del disposto della L. Fall., artt. 195 e segg. (procedura di liquidazione coatta amministrativa) come già evidenziato dagli ispettori del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale” (Cfr. pag. 2 doc. n. 4 del fascicolo di primo grado, doc. D). Ma evidentemente i soci non potevano avere alcuna conoscenza dell’effettivo assolvimento da parte dei convenuti degli obblighi ispettivi, in quanto le comunicazioni A.G.C.I. Ministero erano riservate all’amministrazione destinataria e non certo ai soci; tanto ciò è vero che la stessa Corte non poteva omettere di rilevare che il “verbale di revisione ordinaria del biennio 1999/2000 dell’11.2.2000 effettuata dall’ispettore delegato dell’A.G.C.I.” era stato inviato “al Ministero del Lavoro”. In nessuna sede societaria era dunque mai stato dato atto o informazione ai soci del fatto che vi fosse stata omissione da parte delle amministrazioni deputate alla vigilanza sulla cooperativa. E’ soltanto con il decreto di l.c.a., a tutto concedere, che tale circostanza sarebbe potuta emergere, essendosi dato atto (i) della insufficienza patrimoniale della società al fine di decretarne la l.c.a. e (ii) del fatto che (almeno) una ispezione vi fosse stata: “VISTE le risultanze ispettive nei confronti della C. s.c.a.r.l. con sede in (OMISSIS), dalle quali si rileva che l’ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti”. Solo dalla data di pubblicazione in G.U. (20/7/2000) poteva ragionevolmente porsi in capo ai danneggiati la conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito secondo i canoni di completezza affermati dalla giurisprudenza, come del resto aveva accertato il Tribunale. E tale data è coerente con la tempestività della interruzione della prescrizione notificata dai danneggiati. 2. Ma in merito alla conoscenza o conoscibilità di tale elemento costitutivo del diritto, la sentenza nulla dice, così incorrendo all’evidenza nei vizi in epigrafe indicati. Il che ne impone la cassazione anche sono il profilo qui esaminato”.

7.4.1. Si tratta di censura priva di fondamento: è sufficiente, ricordando quanto osservato in chiusura dell’esame del motivo precedente, che i soci avevano i diritti connessi alla loro partecipazione sociale e, dunque, avrebbero potuto e dovuto, secondo le regole dell’ordinaria diligenza, attivarsi per informarsi sull’evoluzione della situazione della società, specie dopo le due ricordate assemblee. La prospettazione del motivo trascura completamente la veste particolare che i ricorrenti avevano e che, al di là di espresse esplicitazioni, ha costituto il presupposto della valutazione in iure della corte di merito. Considera i soci come terzi del tutto estranei alla società.

La censura di mancanza di motivazione – nuovamente dedotta senza evocazione dell’art. 132, n. 4 – omette nuovamente di considerare la motivazione enunciata dalla corte capitolina attribuendo rilievo alle emergenze delle assemblee considerate nella evoluzione successiva fino all’ispezione: motivazione che, naturalmente, quella corte ha enunciato, proprio come fa manifesto il riferimento alle assemblee, dando implicito rilievo alla posizione di soci dei ricorrenti e, quindi, di soggetti che avevano i diritti di partecipazione sociale.

7.4.1. Inoltre, anche a proposito di tale motivo valgono i rilievi svolti sopra nel paragrafo 7.3.5.

7.5. All’esito delle considerazioni svolte il ricorso principale è, conclusivamente, rigettato.

Mette conto, peraltro, di rilevare per completezza, quanto allo scrutinio del quinto e sesto motivo che, innestandosi esso su un decisum espresso dalla corte di merito sulla questione del decorso della prescrizione, ritenuto nella sostanza come evidenziatore di una questione più liquida, che il Collegio ha ritenuto inutile interrogarsi sulla possibile configurazione a monte di una questione evidenziatrice di una situazione in cui, sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, si sarebbe potuta discutere ed evidenziare la stessa esistenza in astratto della possibilità dei soci di esercitare l’azione risarcitoria.

Per intendere tale rilievo è sufficiente rinviare al precedente di cui a Cass., Sez. Un., n. 27346 del 2009.

8. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

9. La particolare delicatezza delle questioni esaminate nei primi due motivi e la parziale novità delle questioni esaminate nel terzo, nonchè l’esito contrastante dei due gradi merito, induce il Collegio, secondo il regime processuale dell’art. 92, applicabile ratione temporis al giudizio, a compensare le spese del processo di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si deve dare atto che il tenore del dispositivo giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che il tenore del dispositivo giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA