Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25402 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25402

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 28125/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MELIS;

– ricorrente –

contro

G. & C. ENTERPRISE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato PASQUALE VISCONTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 56/2016 del

TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio accolga il

ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Cagliari, con i

conseguenti provvedimenti di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.M.S. adiva il Tribunale di Cagliari deducendo di essere stata assunta da G.&C. Enterprise s.p.a con contratto di lavoro del 17/4/2001 presso la sede di (OMISSIS) ove aveva iniziato a svolgere le proprie prestazioni lavorative e chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatole per superamento del periodo di comporto, G.&C. Enterprise s.p.a., costituendosi, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, assumendo che il contratto si era perfezionato in (OMISSIS), con la conoscenza da parte della proponente società dell’accettazione della controparte.

Il Giudice del lavoro di Cagliari, richiamando la missiva di assunzione del 17/4/2001 sottoscritta da un amministratore della società convenuta e dalla lavoratrice per accettazione, riteneva che il contratto si fosse perfezionato presso la sede della società in Napoli con il ricevimento dell’accettazione e declinava pertanto la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.

2. S.M. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ed art. 42 c.p.c., a fondamento del quale deduce:

2.1. come primo motivo, la violazione ed errata applicazione dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 413 c.p.c., comma 2, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato la lettera di assunzione del 17/4/2001, con la quale la società datrice di lavoro le comunicava l’assunzione a conferma degli accordi verbali intercorsi, sicchè la lavoratrice era nel caso la proponente, mentre il datore di lavoro era l’accettante, e di tale accettazione la ricorrente aveva avuto conoscenza in (OMISSIS), presso una delle sedi della società resistente. In tale prospettazione, la sottoscrizione della lettera di assunzione da parte della lavoratrice costituiva una formalizzazione di un rapporto già sorto.

2.2. Come secondo motivo, deduce la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. e dell’art. 413 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c. e censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che l’accettazione della predetta lettera di assunzione sia stata ricevuta a Napoli, sottovalutando il fatto che la S. ha iniziato a lavorare proprio in data 17/4/2001 presso la sede della società datrice di lavoro in (OMISSIS).

3. la G.&C. Enterprise s.p.a ha resistito con controricorso;

4. il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte di cui all’art. 380 ter c.p.c., nelle quali ha concluso per la sussistenza della competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Cagliari; le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso – contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente – è ammissibile, in quanto dal contenuto dello stesso sono chiaramente evincibili il tipo di vizio denunciato e la valutazione che viene demandata a questa Corte di legittimità al fine di individuare il giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, e ciò è sufficiente a renderlo ammissibile, seppure siano cumulativamente indicate le ipotesi previste dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dovendosi privilegiare la finalità di consentire al collegio giudicante di cogliere l’impianto della censura (così Cass. n. 9793 del 23/04/2013 e Sez. U, n. 9100 del 06/05/2015).

2. Esso è altresì fondato, in particolare con riferimento al secondo motivo, da esaminarsi per primo in applicazione del principio della “ragione più liquida”, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost. (Cass. n. 12002 del 28/05/2014, n. 17214 del 19/08/2016).

3. Per l’individuazione della competenza, il Tribunale ha applicato il criterio concorrente previsto dall’art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro: lo ha quindi individuato nel Tribunale di Napoli, ritenendo che in tale luogo sia pervenuta alla società proponente l’accettazione da parte della lavoratrice.

4. Nel caso, non vi è tuttavia traccia in atti che il documento contrattuale contenente la proposta, sottoscritto in (OMISSIS) da uno degli amministratori, sia stato colà rispedito dopo l’apposizione della sottoscrizione per accettazione della lavoratrice. Al contrario, la lavoratrice ha sottoscritto il contratto “per accettazione” in data 17 aprile 2001, che è la stessa data di inizio del contratto e, quindi, della prestazione ivi dedotta, presso la sede di (OMISSIS).

Deve pertanto applicarsi la soluzione già adottata da questa Corte nell’ordinanza n. 26842 del 22/12/2016, che ha affermato che il meccanismo previsto dall’art. 1326 c.c., comma 1 (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte) e dall’art. 1335 c.c. (in base al quale la proposta e l’accettazione, al pari della loro revoca, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”) opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta.

Anche nella specie, come nel caso esaminato nel precedente arresto, tale conoscenza contestuale è chiaramente desumibile (in mancanza di elementi di segno contrario) dalla circostanza che il contratto ha avuto inizio il 17.4.2001, data di sottoscrizione della proposta, presso la sede di (OMISSIS), dove il contratto doveva quindi ritenersi stipulato.

Conclusivamente ritiene il Collegio, condividendo le conclusioni del pubblico ministero, che sussista la competenza per territorio del Tribunale di Cagliari.

5. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e determina la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Cagliari. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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