Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25402 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14987/2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, COMANDO

GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante legale

rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

C.D.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BAVA;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 72/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/03/2019 R.G.N. 1380/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,

comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020,

n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 5.3.2019, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di C.D.S. volta a conseguire, quale vittima del terrorismo ex L. n. 302 del 1990, i benefici di cui alla L. n. 206 del 2004.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non contenendo le legge ult. cit. una nuova definizione di vittima del terrorismo, i benefici da essa introdotti dovessero estendersi anche a coloro che tali fossero stati riconosciuti ai sensi della L. n. 302 del 1990.

Avverso tali statuizioni hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dei Carabinieri, deducendo un motivo di censura. C.D.S. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione. L’INPS ha depositato controricorso con cui ha insistito per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione a resistere.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 1, commi 1 e 3, L. n. 206 del 2004, art. 1,artt. 12 e 14 preleggi e art. 81 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che i benefici introdotti dalla L. n. 206 del 2004, cit., dovessero estendersi anche a coloro che erano già stati riconosciuti vittime del terrorismo ex L. n. 302 del 1990.

Va preliminarmente escluso il rilievo d’inammissibilità della censura, siccome mai formulata nel corso del giudizio di merito: vero è che giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la conformità della decisione del giudice di merito alle norme e ai principi di diritto applicabili alla fattispecie, ma non è meno vero che la preclusione concernente la possibilità di introdurre in sede di legittimità nuove questioni di diritto vale solo allorché queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (così, da ult., Cass. n. 15196 del 2018), il che all’evidenza non è nel caso di specie, in cui le parti ricorrenti hanno semplicemente prospettato una diversa interpretazione della normativa applicabile in relazione ai medesimi presupposti di fatto accertati nei pregressi gradi di giudizio.

Nel merito, la censura delle parti ricorrenti si fonda sull’assunto secondo cui la L. n. 302 del 1990, art. 1 e L. n. 206 del 2004, art. 1, avrebbero differenti ambiti soggettivi di applicazione, per modo che sarebbe arbitrario estendere a coloro che sono stati riconosciuti vittime del terrorismo ex L. n. 302 del 1990, i diversi benefici fiscali, previdenziali e assistenziali introdotti dalla successiva L. n. 206 del 2004: ne sarebbe conferma la clausola di salvaguardia prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 1, u.c., il quale – nel prevedere, per quanto qui rileva, che “per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella L. 20 ottobre 1990, n. 302 (…)” varrebbe senz’altro a estendere ai soggetti previsti dalla L. n. 206 del 2004, le disposizioni della L. n. 302 del 1990, ma non anche a estendere ai beneficiari delle disposizioni della L. n. 302 del 1990, le previsioni della L. n. 206 del 2004.

La censura è infondata.

La L. n. 302 del 1990, art. 1, recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, istituisce una speciale elargizione da corrispondersi:

– “a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.” (comma 1);

– “a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.” (comma 2), a condizione che “il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.” (ibid., lett. a) e che “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava” (ibid., lett. b);

– “a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime” (comma 3);

– “a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato” (comma 4).

Dal canto suo, il testo vigente della L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, nel prevedere che “le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti”, stabilisce che “ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Che le disposizioni delle due leggi facciano parte di un unico sistema normativo si può desumere anzitutto da una serie di indizi letterali. Anzitutto, la L. n. 206 del 2004, ripete sia nel titolo che nell’incipit dell’art. 1, comma 1, la medesima locuzione di “vittime del terrorismo” che compare nel titolo della L. n. 302 del 1990: e dichiara di apportare “nuove norme” per costoro, non già di introdurre benefici a favore di nuove categorie di soggetti.

Nello stesso senso depone il verbo “sono ricomprese” impiegato dalla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1 (nel testo aggiunto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 34, comma 3, conv. con L. n. 222 del 2007), per attribuire la qualifica di “atti di terrorismo” alle “azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”: “ricomprendere” significa infatti “annoverare tra gli elementi di una categoria” e, dal momento che nessuna disposizione della L. n. 206 del 2004, individua la categoria di “atti di terrorismo” nel cui ambito sarebbero da “ricomprendere” le “azioni” tipizzate dal suo art. 1, comma 1, un’elementare applicazione del canone sistematico d’interpretazione della legge induce a riconoscerli in quelli già tipizzati dalla L. n. 302 del 1990, art. 1: prova ne sia che la formulazione originaria della L. n. 206 del 2004, art. 1, si limitava al comma 1, a stabilire che “le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti”, di talché il rinvio alla L. n. 302 del 1990, successivo comma 2, “per quanto non espressamente stabilito” equivaleva certamente a individuare in quest’ultima la fonte della nozione di “vittima del terrorismo” normativamente rilevante.

Le suesposte considerazioni di ordine letterale e sistematico inducono dunque a ritenere che l’unico significato logicamente attribuibile alla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, non consista, come preteso dalle parti ricorrenti, nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di “vittime del terrorismo”, ma piuttosto nell’estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che siano rimasti vittime di “azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, che certamente non potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dalla L. n. 302 del 1990, art. 1, commi 1-4, che dianzi si sono ricordate: e ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 1.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto che la notifica del ricorso per cassazione all’INPS è avvenuta per mera litis denuntiatio, le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente C.. Sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente C.D.S., che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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