Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25402 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.12/12/2016),  n. 25402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI EBOLI, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Dionigi,

n. 57, nello studio dell’avv. Claudia De Curtis; rappresentato e

difeso dagli avv.ti Aldo Starace e Domenico Romano, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI EBOLI, elettivamente

domiciliata in Roma, viale Regina Margherita, n. 278, nello studio

dell’avv. Maurizio Gugliotta; rappresentata e difesa dagli avv.ti

Gianfranco Scarpa e Biagio Matera, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.C. – F.S. – F.R. – FU.CA. –

F.M.T. – L.T.V., quali eredi di F.V.;

– intimati –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI EBOLI, come sopra

rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

contro

COMUNE DI EBOLI, F.C. – F.S. – F.R. –

FU.CA. – F.M.T. – L.T.V., quali eredi di

F.V..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 380,

depositata in data 13 aprile 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 10 maggio 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la controricorrente l’avv. B. Matera;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 7 marzo 2008 i sigg. F.C., S., R., Ca. e M.T., nonchè L.T.V., tutti eredi del sig. F.V., proponevano opposizione, nei confronti del Comune di Eboli, alla stima definitiva dell’indennità di espropriazione di due terreni sottoposti a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione del P.i.p. approvato con Delib. 2 dicembre 1998.

1.1 – A tale giudizio veniva poi riunito quello promosso dai predetti attori con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2008 in relazione ad altro terreno parimenti espropriato.

1.2 – La Corte di appello di Salerno, dopo aver autorizzato, accogliendo l’istanza del Comune di Eboli, la chiamata in causa della società consortile mista per azioni per l’attuazione del P.I.P. di Eboli, pronunciando sulle eccezioni fondate sulla carenza di legittimazione passiva, ha rilevato che ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. entrambi i soggetti dovevano ritenersi legittimati, precisando tuttavia che l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’indennità era il Comune, in favore del quale l’espropriazione dei terreni era stata effettuata, salva la condanna del consorzio, al quale era stata – affidata la mera esecuzione degli adempimenti connessi all’acquisizione dei suoli, al pagamento in solido delle spese processuali.

1.3 – Ha ritenuto poi la corte distrettuale di doversi discostare dalle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio nella stima del valore di mercato dei terreni, per non aver considerato, ai fini della comparazione, una serie di atti pubblici, relativi ad aree aventi caratteristiche similari, già valutati in una precedente decisione, di cui venivano indicati gli estremi, riguardante il medesimo piano per gli insediamenti produttivi, resa dalla stessa Corte in una causa promossa da altri proprietari ed acquisita agli atti. Sulla base di una media delle suddette risultanze il valore unitario è stato indicato in Euro 45,77; esclusa la rilevanza della dichiarazione resa ai fini dell’i.c.i e disattesa l’istanza di operare una decurtazione pari al 25 per cento in considerazione della realizzazione di un intervento

di riforma economico sociale, l’indennità di espropriazione è stata determinata in complessivi Euro 90.899,22, oltre agli interessi legali dalle date dei decreti di esproprio fino al deposito.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di Eboli propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste la società consortile mista, che interpone ricorso incidentale, con unico motivo, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare in merito alla domanda di garanzia validamente avanzata nei confronti della società consortile.

2.1 – La censura è in parte inammissibile, laddove denuncia un vizio motivazionale in merito ad un error in procedendo, in relazione al quale questa Corte, essendo giudice del fatto, inteso in senso processuale, ha il potere di accertarlo indipendentemente dalle argomentazioni svolte nella decisione impugnata, ed in parte infondata.

2.2 – Sotto quest’ultimo profilo va osservato che la corte territoriale non aveva alcun dovere (costituente il presupposto del vizio di omessa pronuncia) di procedere all’esame di detta domanda e di statuire al riguardo (Cass., 2 dicembre 2010, n. 2445; Cass., 25 maggio 2006 n. 12412), in considerazione della sua inammissibilità, derivante dall’incompatibilità con il giudizio di determinazione della stima in ordine al quale la corte stessa era competente in unico grado.

2.3 – Va richiamato a tale proposito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale ogni domanda di rivalsa, in quanto incompatibile con tale giudizio, deve essere proposta separatamente (Cass., 25 novembre 2015, n. 24036; Cass., 11 agosto 2000, n. 10680; Cass., 3 luglio 1995, n. 7358). Il collegio condivide tale indirizzo, al quale, anzi, intende dare continuità, anche in relazione all’evidente celerità che il legislatore ha inteso imprimere al giudizio di opposizione alla stima, certamente compromessa dall’eventuale esame di questioni che, a ben vedere, essendo riconducibili nell’alveo della cd. garanzia impropria, sono dotate di piena autonomia.

3 – Il secondo motivo del ricorso principale riguarda, sotto diversi profili, l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16: la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’omessa dichiarazione ai fini i.c.i. precludeva la liquidazione dell’indennità.

3.1 – Tali questioni risultano superate a seguito dell’abrogazione della norma invocata.

3.2 – Infatti con sentenza del 22 dicembre 2011, n. 338, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1 (e, in via consequenziale, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 7), nella parte in cui, per il caso di omessa dichiarazione o denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ici) o di dichiarazione o denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità.

3.3 – La L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, stabilendo che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (Cass. 27.1.2005, n. 1661).

3.4 – L’espunzione della norma dall’ordinamento, che dunque non può in alcun modo influire sulla determinazione dell’indennità, rende priva di fondamento ogni censura di parte ricorrente sulla determinazione indennitaria operata dal giudice di merito senza considerare l’omissione della dichiarazione ICI da parte dei proprietari (Cass., 5 marzo 2007, n. 5051).

4 – La terza censura attiene all’esclusione della riduzione del 25 per cento, che avrebbe comportato la violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, ritenuto applicabile nel caso di specie.

4.1 – Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi l e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265). La corte territoriale bene ha posto in rilievo come nella specie la procedura ablativa ebbe inizio nell’anno 2003.

4.2 – A prescindere da tale rilievo di diritto intertemporale, va in ogni caso ribadito che, affinchè sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, esso deve riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100, relativa proprio a terreno inserito in un P.i.p.).

5 – Con la quarta censura si deduce contraddittoria e insufficienza motivazione della sentenza impugnata, per essersi la corte distrettuale discostata dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio con argomentazioni erronee ed in contrasto con le risultanze processuali.

5.1 – Le doglianze in esame sono meritevoli di accoglimento, in quanto i riferimenti del ricorso, sorretti dalla trascrizione dei relativi brani, alla consulenza tecnica d’ufficio, dimostrano la fondatezza dell’assunto secondo cui le ragioni in base alle quali la corte distrettuale ha affermato di dover disattendere le relative conclusioni non sono condivisibili.

Ciò valga innanzi tutto per l’affermazione secondo cui il consulente tecnico d’ufficio, ing. C., non avrebbe preso inconsiderazione determinati atti ai fini dell’applicazione del metodo comparativo, laddove dal tenore della relazione risulta che l’ausiliare avrebbe utilizzato proprio tali dati, apportando poi dei correttivi per rendere il risultato attuale e maggiormente coerente alle caratteristiche e alle possibilità di sfruttamento edilizio. Del pari meritevole di apprezzamento è il rilievo secondo cui la Corte di appello avrebbe valorizzato altra consulenza, espletata in un diverso, ma analogo giudizio (per vero utilizzabile in quanto la relativa documentazione era stata ritualmente acquisita al processo) fondata sulla comparazione con aree situate nel vicino Comune di Battipaglia, con un valore unitario maggiore, senza tener conto dell’incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione, in quelle stesse aree, al contrario di quelle in esame, già eseguite.

6 – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia l’illegittimità, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 27, del rigetto dell’eccezione con la quale la società consortile aveva affermato il proprio difetto di legittimazione, nonchè della condanna al pagamento delle spese processuali.

6.1 – La doglianza è fondata. Premesso che il richiamo al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, effettuato dalla corte distrettuale, non è pertinente, in quanto tale norma non viene in considerazione essendo la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta nell’anno 1998,deve trovare applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass., 18 gennaio 2013, n. 1242; Cass., 19 luglio 2012, n. 12541; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25862), secondo cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri. Anche al lume di tale orientamento, la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali emessa nei confronti della società consortile appare priva di qualsiasi giuridica giustificazione.

8 – La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che, in diversa composizione, applicherà – senza incorrere negli evidenziati vizi motivazionali, i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in ordine al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale; accoglie il quarto e il ricorso l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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