Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25402 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25402 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 23420-2010 proposto da:
A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. P.I.
06937950639, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2951

contro

CHIAPPETTI ANTONIO, D’ANNA ALFONSO, D’ANNA DOMENICO,
CUOMO FORTUNATO, CHIUMMO NICOLA;

Data pubblicazione: 12/11/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 3683/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 17/05/2010 r.g.n. 4232/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott.

udito l’Avvocato FERRETTI ANNAMARIA per delega
CASTIGLIONE FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GIANFRANCO BANDINI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

riforma della pronuncia di prime cure, condannò l’ANM Azienda
Napoletana Mobilità spa a corrispondere a Chiappetti Antonio,
Chiummo Nicola, Cuomo Fortunato, D’Anna Alfonso e D’Anna
Domenico le differenze retributive, da quantificarsi in separato
giudizio, relative alla retribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 17 lett. c)
rdl n. 2328/23, per la metà del tempo impiegato per recarsi, senza
prestare servizio, con mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati,
da una località all’altra per prendere servizio o far ritorno a servizio
compiuto.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui
rileva, osservò che ciò che la norma presuppone per qualificare il
viaggio come comandato è unicamente la separazione dei luoghi di
inizio e termine della prestazione lavorativa giornaliera in
connessione ad esigenze aziendali, indipendentemente dalla scelta
del dipendente di recarsi al lavoro con mezzi propri o pubblici, atteso
che è la connessione causale fra programmazione e non
coincidenza dei luoghi ad essere normativamente espressa con la
locuzione “viaggi comandati’.

3

Con sentenza del 3 – 17.5.2010 la Corte d’Appello di Napoli, in

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’ANM Azienda

su due motivi e illustrato con memoria.
Gli intimati Chiappetti Antonio, Chiummo Nicola, Cuomo Fortunato,
D’Anna Alfonso e D’Anna Domenico non hanno svolto attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art.

17 rdl n. 2328/23 e dell’art. 12 disposizioni sulla legge in generale, si
duole dell’errata interpretazione data alla normativa di riferimento,
non applicabile laddove, come nel caso di specie, i lavoratori non
siano tenuti, sulla base di direttive aziendali, a recarsi
preventivamente in un luogo non coincidente con quello di inizio
turno o a trovarsi, dopo la prestazione, in altro luogo non coincidente
con quella di fine turno (cosiddetti viaggi comandati).

1.1 La giurisprudenza di questa Corte,

in controversie

sostanzialmente analoghe, ha reiteratamente affermato che il
computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza
del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e
che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore
ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando
irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento); posto che il
4

Napoletana Mobilità spa ha proposto ricorso per cassazione fondato

fondamento della norma è insito nell’esigenza di compensare il

dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda, il diritto
all’attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo dalla
separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa,
predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con
l’inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro
luogo e la connessione causale di questa separazione con le
necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna; né la
contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria
vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine dalla
giornata) incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui
dipende il riconoscimento del diritto (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
3575/2006; 4496/2008; 7197/2010; 8355/2010; 10020/2011;
2118/2012).
Il suddetto orientamento deve essere ulteriormente confermato, non
essendo stati addotti a sostegno della censura argomenti diversi da
quelli già esaminati e disattesi dalle pronunce richiamate.
Essendosi la Corte territoriale conformata ai surricordati principi il
motivo all’esame va disatteso.

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tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto

2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art.

sull’eccezione di prescrizione quinquennale svolta in prime cure.
2.1 Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, anche a

Sezione Unite, la Corte di Cassazione è giudice del fatto e ha il
potere – dovere di esaminare gli atti di causa se il motivo di ricorso è
ammissibile; il che significa, in applicazione del principio di
autosufficienza del medesimo, che se è denunciato un error in
procedendo, il ricorso deve indicare da quali atti del precedente

giudizio è desumibile, e pertanto, nel caso di impugnazione per
omessa pronuncia su una sua domanda, per evitare che la Corte
Suprema dichiari inammissibile il motivo per novità della censura, il
ricorrente deve indicare in quali atti, e con quali specifiche frasi in
essi contenute, l’ha proposta dinanzi al giudice di merito (cfr, ex
n.

15781/2005;

11684/2000;

12055/2001;

1732/2006;

13046/2006;

16752/2006;

653/2007;

plurimis,

Cass.,

SU,

Cass.,

nn.

7194/2000;

2138/2006;

4840/2006;

13657/2010;

2118/2012;

5344/2013).
Il motivo all’esame non risponde a tali requisiti, e deve quindi
ritenersi inammissibile, non essendo stati riportati nel ricorso gli
esatti termini con i quali, nella memoria difensiva di prime cure,
sarebbe stata svolta l’eccezione di prescrizione di che trattasi, né
6

112 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata

essendo stato specificato se detta eccezione fosse stata riproposta

3. In definitiva il ricorso va rigettato/.
Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’assenza di attività
difensiva da parte degli intimati.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013.

nel ricorso d’appello.

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