Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25401 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13786/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.B. SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2128/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

letta la “memoria ex art. 378 c.p.c.” depositata dalla parte

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad impugnazione di avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap dell’anno d’imposta 2004, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello, eseguita per posta raccomandata… non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente, essendo la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente normativamente ancorata alla spedizione da parte del mittente, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere la C.T.R. “ritenuto implicitamente irrilevante, ai fini della ritualità dell’appello, la copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata che era stata depositata in giudizio unitamente al ricorso” (doc. n. 3), attestante “che l’appello è stato spedito in data 10 novembre 2011 e ricevuto dalla contribuente, dal suo difensore e dal legale rappresentante, rispettivamente in data 14 novembre 2011, 16 novembre 2011 e 11 novembre 2011 (cfr. doc. n. 2)… e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva in quanto il termine per l’appello sarebbe scaduto il 14 novembre 2011 (infatti la sentenza della Ctp, era stata depositata il 29 marzo 2011, doc. n. 1… così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta il 9 dicembre 2012 (doc. n. 3) e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione e anche da quella di spedizione”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale dell’Ufficio UNEP cui è stato affidato per la notifica, in quanto, come correttamente rilevato da parte ricorrente, si tratta di una ragione di nullità e non di inesistenza della notificazione, che resta perciò sanata (come nel caso di specie) dalla costituzione della parte (Cass. 56/15, 19834/14, 19352/13);

5. il ricorso è fondato, alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

5.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

5.2. “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16,);

6. facendo applicazione dei richiamati principi alla fattispecie concreta, dagli atti e documenti di causa risulta che:

6.1. la costituzione in giudizio della parte appellante in data 09/12/2011 è sicuramente tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, poichè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della raccomandata in data 11-14-16/11/2011;

6.2. ai fini della tempestività dell’appello della sentenza di primo grado, pubblicata il 29/03/2011 e non notificata, il mancato deposito tempestivo della ricevuta di spedizione, all’atto della costituzione in giudizio dell’appellante, resta superata dal contestuale deposito dell’avviso di ricevimento in data 11-14-16/11/2011, con conseguente esito positivo della cd. “prova di resistenza”, risultando l’appello proposto ampiamente entro il termine lungo di cui al novellato art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009 (cfr. punti 5.13 e 6, Cass. S.U. n. 13452/17);

7. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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