Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25401 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25401 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 16461-2009 proposto da:
COZZI

FRANCESCO

CZZFNC65H14H501R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2947

contro

E.N.A.V. – ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO S.P.A.
C.F. 02152021008, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato ZELA

Data pubblicazione: 12/11/2013

MARINA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITALI DANILO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1659/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/10/2008 r.g.n. 10096/2004;

udienza

del

22/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’improcedibilità in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cozzi Francesco, dipendente dell’Enav spa, convenne in giudizio la
parte datorialej rivendicando il pagamento delle differenze del premio

1999.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta,
il Giudice adito respinse la domanda.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26.2 – 27.10.2008,
rigettò il gravame del lavoratore, osservando, per ciò che ancora qui
rileva, che, avuto riguardo alla disciplina contrattuale collettiva,
doveva escludersi che, per il solo utilizzo del verbo “stimare”,
potesse desumersi la variabilità del criterio di calcolo stabilito per il
premio di sede; al contrario il sistema di determinazione scelto dalle
parti risultava collegato ad una previsione anticipata e forfetaria e
non ancorato ad alcuna verifica successiva, in effetti non prevista,
comportante eventuali adeguamenti.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, Cozzi Francesco ha
proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e
illustrato con memoria.
L’intimata Enav spa ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di legge (artt. 1362 e
ss cc), il ricorrente deduce che la Corte territoriale, in ordine
all’interpretazione della normativa pattizia relativa al premio di sede,

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di produzione e produttività – “premio di sede” – per gli anni 1998 –

aveva fatto errata applicazione dei criteri di ermeneutica,
soffermandosi unicamente sulla definizione del premio di cui al
CCNL del 16.11.1999, omettendo di armonizzarne la

quadro 11.7.1998; verbale d’intesa 14.5.1999), che rappresentavano
l’antefatto logico – giuridico sia della istituzione del premio di sede,
che delle sue modalità di calcolo e di pagamento; ove avesse svolto
tale indagine, avrebbe invece dovuto riconoscere che gli importi
indicati per gli anni 1998 e 1999 assumevano un parametro di
riferimento che avrebbe dovuto essere verificato e aggiornato
all’esito del consuntivo dei dati riguardanti il volato.
1.1 Il motivo si fonda su una pretesa diversa interpretazione delle
previsioni del CCNL del 16.11.1999, da attuarsi in relazione ad
ulteriori fonti contrattuali pattizie (accordo quadro 11.7.1998; verbale
d’intesa 14.5.1999).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’onere di depositare i
contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a
pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 4, cpc, nella nuova
formulazione di cui al dl.vo n. 40/06 – non può dirsi soddisfatto con la
trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il
ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata,
dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia
non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento
e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al suddetto
dl.vo n. 40/06, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della

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regolamentazione con le altre disposizioni contrattuali (accordo

Corte di Cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica
contrattuale dettati dagli artt. 1362 cc e seguenti e, in ispecie, con la
regola prevista dall’art. 1363 cc, atteso che la mancanza del testo

altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti
per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, ex
plurimis,

Cass., nn. 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009;

2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 6732/2010).
Nel caso all’esame il ricorrente non ha trascritto in ricorso, in
violazione del principio di autosufficienza, il testo delle clausole
contrattuali richiamate; né ha fornito le necessarie specifiche
indicazioni per il reperimento all’interno dei dimessi fascicoli di parte,
ove in essi contenuti, del testo integrale del CCNL contenente la
normativa della cui interpretazione si discute e degli altri documenti
contrattuali invocati a fondamento dell’interpretazione prospettata
(cfr., Cass., SU, n. 22726/2001).
3. Ne discende quindi il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro
3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013.

integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in

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