Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25401 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1261-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, ISTITUTO COMPRENSIVO

BALILLA – IMBRIANI DI BARI, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano ex lege in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

FEDERAZIONE GILDA – UNAMS – AMBITO TERRITORIALE DI BARI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato ROSA SCIATTA,

che la rappresenta e difende;

– resistente con mandato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BARI, depositata il

03/11/2014 R.G.N. 11312/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 3 novembre 2014 il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) avverso il decreto del giudice del lavoro della stessa sede, che aveva accolto il ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 28 proposto dalla FEDERAZIONE GILDA-UNAMS – AMBITO TERRITORIALE DI BARI (in prosieguo: FEDERAZIONE GILDA) nei confronti del MIUR e dell’Istituto scolastico comprensivo BALILLA-IMBRIANI di Bari (in prosieguo: l’ISTITUTO) per comportamenti antisindacali del dirigente dell’Istituto.

2. Il Tribunale osservava che la amministrazione aveva inteso proporre atto di reclamo avverso il provvedimento della prima fase invece che ricorso in opposizione. In tal senso deponeva, oltre al nomen iuris indicato, la circostanza che nel corpo dell’atto (sia nella introduzione che alla pagina 2) si era sempre parlato di reclamo. Inoltre, la parte aveva provveduto a notificare il provvedimento presidenziale di fissazione dell’udienza di reclamo, con ciò manifestando piena consapevolezza che l’iter procedurale intrapreso fosse quello del reclamo al collegio.

3. Il reclamo era inammissibile, in quanto l’unico strumento di contestazione del decreto reso L. n. 300 del 1970, ex art. 28 era la instaurazione del giudizio di merito, in opposizione al provvedimento.

4. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso il MIUR e l’ISTITUTO, articolato in un unico motivo.

5. La FEDERAZIONE GILDA si è costituita ai fini della partecipazione alla udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo le parti ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., richiamando il principio di prevalenza della sostanza dell’atto sulla sua forma ed assumendo che, al di là dell’erroneo nomen iuris, l’atto era qualificabile, in relazione al suo contenuto ed alla sua causa reale, come opposizione L. n. 300 del 1970, ex art. 28.

2. Ritiene il Collegio doversi dichiarare la inammissibilità del ricorso.

3. Giova premettere che nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. sez. III 21 gennaio 2020 n. 1154; Cassazione civile sez. I, 06/02/2018, n. 2811; Cassazione civile sez. lav., 26/05/2017, n. 13381; Cassazione civile sez. un., 25/02/2011, n. 4617) è consolidato il principio secondo cui nella scelta del mezzo di impugnazione deve applicarsi il criterio della “apparenza”, secondo il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica della azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte. A fondamento di tale soluzione risiede la esigenza di certezza delle forme del processo, a tutela delle parti, che in tal modo possono individuare immediatamente il mezzo di gravame esperibile senza essere esposte al rischio di vederne dichiarata la inammissibilità ex post, per una diversa qualificazione della azione operata dal giudice della impugnazione. Detto principio è stato applicato nelle opposizioni endoesecutive, essendosi affermata la ammissibilità dell’appello ovvero del ricorso in cassazione in dipendenza della qualificazione della azione operata dal giudice del primo grado, rispettivamente come opposizione alla esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi.

4. In alcune pronunce (Cass. sez. VI, 17 dicembre 2019 n. 33482; Cass. sez. VI 5 maggio 2015 n. 8905) si è tuttavia precisato che il criterio della apparenza è idoneo, per sua natura, a regolare la scelta del mezzo d’impugnazione – tra i vari astrattamente percorribili – e non anche a decidere dell’impugnabilità o meno del provvedimento giudiziale; per tale questione vale l’opposto criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali sulla loro forma. In particolare, si è ritenuta la inammissibilità del regolamento di competenza avverso le ordinanze di incompetenza per materia rese erroneamente dal Tribunale in favore di altra sezione del medesimo ufficio giudiziario, sulla base del criterio della specializzazione, che invece dà luogo ad una mera ripartizione interna degli affari (da ultimo, nel medesimo senso, Cass. SU 23 luglio 2019 n. 19882).

5.In effetti, la inadeguatezza del criterio della apparenza a risolvere le questioni di impugnabilità del provvedimento ben si coglie laddove dalla qualificazione formalmente operata dal giudice derivi la inoppugnabilità della decisione adottata. E’ ciò che accade nella fattispecie di causa giacchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, contro i provvedimenti emessi in sede di reclamo non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, in quanto provvedimenti privi di stabilità ed inidonei al giudicato (cfr. ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 12/07/2012, n. 11800; Cass., nn. 3124/2011 e 23410/2009; Cass. SU, nn. 27187/20074915/2006). Soltanto il criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali rispetto alla loro forma consente in tali ipotesi di garantire alla parte il diritto di impugnazione, pregiudicato dall’eventuale errore di qualificazione commesso dal giudice e, dunque, di rispettare il diritto di difesa ed i canoni del giusto processo.

6. Il criterio sostanzialistico, tuttavia, non abilita la parte a proporre senz’altro ricorso per cassazione – benchè il provvedimento non rientri tra quelli impugnabili ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360 c.p.c. – ma, piuttosto, le consente di esperire, nonostante la apparente inoppugnabilità del provvedimento che deriverebbe dalla qualificazione adottata dal giudice, il mezzo di impugnazione che corrisponde alla sostanza degli atti processuali.

7. Nella fattispecie di causa il criterio sostanzialistico comportava, in particolare, il diritto della parte a proporre appello, mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione resa sulla opposizione ex art. 28 Statuto Lavoratori.

8. Era il giudice dell’appello l’autorità giudiziaria preposta a vagliare – in via preliminare ed ai fini dell’ammissibilità del gravame – se la sostanza dell’atto di “reclamo” avverso il decreto L. n. 300 del 1970, ex art. 28 fosse o meno quella della opposizione ai sensi dello stesso art. 28, comma 3.

9.La inammissibilità dell’odierno ricorso consegue, dunque, alla mancanza di un provvedimento impugnabile dinanzi a questa Corte, non ricorrendo alcuno dei casi in cui può essere impugnata ex art. 360 c.p.c. una sentenza o un provvedimento del Tribunale.

10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la assenza di attività difensiva della FEDERAZIONE GILDA.

11. L’Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo sicchè la Corte può esimersi dalla attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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