Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25400 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25400 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20609-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2937

VILARDI SEBASTIANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 12/11/2013

DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
24/07/2007 R.G.N. 403/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO

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R. G. n. 20609/08
Ud. 17.10.13
Poste Italiane S.p.A. c. Vilardi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 24.7.07 la Corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la
pronuncia n. 940/06 con cui il Tribunale di Sassari, ritenuta l’illegittimità del

termine apposto al contratto di lavoro intercorso dal 4.7.2000 al 30.9.2000 con
Sebastiano Vilardi, dichiarava l’esistenza fra le parti d’un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e condannava detta società a pagare al lavoratore le
retribuzioni maturate a decorrere dal 30.3.04.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a
quattro motivi.
Sebastiano Vilardi è rimasto intimato.
Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1372 co. 1 0 , 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c. e 100 c.p.c. nella parte in
cui la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non riattivare il
rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come
la prolungata inerzia del lavoratore – oltre 4 anni dopo la scadenza del termine —
prima di agire in giudizio.
Il motivo è infondato.
La più recente giurisprudenza di questa S.C. — cui va data continuità – è ormai
ampiamente consolidata nello statuire che “Nel rapporto di lavoro a tempo
determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a
termine è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto
per mutuo consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è
necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle
parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà
delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo
dovendosi, peraltro, considerare che l’azione diretta a far valere la illegittimità del
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Poste Italiane S.p.A. c. Vilardi

termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che
individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si
configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme
imperative ex artt. 1418 e 1419, comma 2, cod. civ. di natura imprescrittibile pur

essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo
indeterminato risultante dalla conversione “ex lege” del rapporto a tempo
determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine. (Nella specie, relativa
ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi tra un aiuto arredatore e
la RAI S.p.a., la S. C., in applicazione dell’anzidetto principio ha ritenuto che
correttamente la Corte di merito avesse dichiarato la nullità del termine apposto,
restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e
mezzo, dalla scadenza del termine dell’ultimo dei cinque contratti intervenuti).”
(Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1°.2.2010 n. 2279).
Ancora più di recente, Cass. n. 9583/2011 ha ribadito che “nel giudizio instaurato
ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un
termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative
– una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente
fine ad ogni rapporto lavorativo”.
In senso conforme si vedano, altresì, Cass. 10.11.2008 n. 26935; Cass. 28.9.2007
n. 20390; Cass. 17.12.2004 n. 23554; Cass. 11.12.2001 n. 15621 ed innumerevoli
altre.
Aggiunge, ancora la cit. sentenza n. 9583/2011 che “grava sul datore di lavoro,
che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso l’onere di provare le circostanze
dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre
definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ancora, in senso conforme,
Cass. 2.12.2002 n. 17070).

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Ebbene, tutte le sentenze citate hanno, nel caso concreto sottoposto all’esame
della S.C., ritenuto giuridicamente corretta (oltre che immune da vizi logici)
l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo
la scadenza del contratto, anche se protratta per due o tre anni o più, non fosse

sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la
sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso.
Aggiunge icasticamente Cass. n. 23501/2010, cit.: “D’altra parte, come è noto,
l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di
lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è
consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità
parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c. c. e art.
1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile,
pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo
indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine
apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e
la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire
elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di
risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in
un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso
psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come
risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93
n. 824). Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di
tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può
contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un
effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in
tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per
vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina
della prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem anticipata secondo
contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per
la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza
del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia
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accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche
di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere
complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa
delle parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto

lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). È, inoltre,
onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso
allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279
de111/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007).” (v., altresì, Cass. n.
23499/2010 cit. ed altre ancora).
Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o comunque a
non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la
scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale
(nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 15.3.06),
ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far
desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e
prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo
consenso).
Tali circostanze non possono consistere — secondo consolidata giurisprudenza di
questa S.C. – né nell’accettazione del TFR né nella mancata offerta della
prestazione, trattandosi di “comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto
difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti
dalla illegittima apposizione del termine” (cfr., ex aliis, Cass., n. 15628/2001, in
motivazione).
Lo stesso dicasi della condotta di “chi sia stato costretto ad occuparsi o
comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle
dimissioni” (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonché, in senso analogo,
Cass., n. 15900/2005, in motivazione).

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23
legge n. 56/87, dell’art. 8 CCNL 26.11.94 e, in connessione con gli artt. 1362 e SS.
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c.c., degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 24.5.99 e 18.1.01: a riguardo
si sostiene che l’impugnata sentenza è erronea per non avere considerato che il
potere dei contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine,
in aggiunta a quelle normativamente già in essere, stabilito dall’art. 23 legge n.

56/87, può esser esercitato senza limiti di tempo, in quanto non previsti dalla legge
e, quindi, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo anteriore al
30.4.98, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.
Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere anche con il terzo motivo,
sotto forma di vizio di motivazione.
I due motivi — da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono infondati.
È pacifico inter partes che il contratto a termine de quo fu stipulato – ai sensi
dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data
successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura
autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia collettiva.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e
al d.lgs. n. 368/2001) – è sufficiente a suffragare l’affermata nullità del termine.
A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere
di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n.
230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia
per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a
quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di
individuare ipotesi specifìche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o
di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di
fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro
di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr.,
altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

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Ove però — come accaduto nel caso di specie — un limite temporale (quello del
30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi
integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della
clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006

n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va
anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali
in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve
escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998,
per carenza del presupposto normativo derogatorio. con la ulteriore conseguenza
della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L.
18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass.
1°.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass.
27.3.2008 n. 7979; Cass. n. 18376/2006).
In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la
declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, il che assorbe ogni
ulteriore argomentazione a riguardo svolta in ricorso.

3- Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
1217 e 1233 c.c. perché la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in
ordine all’effettiva messa in mora del datore di lavoro e formula il seguente quesito
di diritto: “Dica la Suprema Corte se per il principio di corrispettività della
prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità
del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni
soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il

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datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della
disciplina di cui all’art. 1206 e segg cod. civ.”.
Il motivo è inammissibile perché si risolve nell’enunciazione in astratto delle
regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse

del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v., fra le altre,
Cass. 4.1.2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del
relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidala di questa Corte, deve infatti
essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla
fattispecie dedotta in giudizio (cfr., ad es., Cass. S.U. 5.1.07 n. 36), dovendosi
pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto, è
stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la
cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito
medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza
impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30.10.2008 n.
26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la
sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo
(cfr. Cass. 7.4.2009 n. 8463).
Né può ignorarsi che, nella specie, anche l’illustrazione del motivo risulta
generica perché non chiarisce per quale ragione non costituirebbe rituale offerta
della prestazione lavorativa (come, invece, ritenuto in sede di merito) quella
evincibile dal ricorso introduttivo di lite.

4- Le considerazioni sopra svolte precludono l’eventuale incidenza, nella vicenda
in esame, del sopravvenuto art. 32, commi 5 0 , 60 e 7°, legge 4.11.2010 n. 183:
infatti, per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia
introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso è
necessario non solo che quest’ultima sia pertinente alle questioni oggetto di censura
(in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli
specifici motivi di ricorso: cfr. Cass. 8.5.2006 n. 10547; Cass. 27.2.2004 n. 4070) e
che il motivo investa — sia pure indirettamente — il tema coinvolto nella disciplina

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Ud. 17.10.13
Poste Italiane S.p.A. c. Vilardi

sopravvenuta, ma che il motivo medesimo sia ammissibile, ciò che non ricorre nella
fattispecie in esame.

5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

difensiva.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, in data 17.10.13.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo il Vilardi svolto attività

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