Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25400 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17989-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

Contro

C.M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1538/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Messina con la sentenza n. 1538/2017 aveva dichiarato che C.M.L. è soggetto affetto da infermità nella misura del 78% ed aveva condannato l’Inps al pagamento in favore del C. dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 1^ gennaio 2015.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi.

Il C. rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Deve preliminarmente rilevarsi che l’Istituto ricorrente non ha fornito la prova della notifica del ricorso alla parte controricorrente.

L’Inps ha depositato unitamente al ricorso la copia della relazione di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. per mezzo del servizio postale, ma non ha allegato il relativo avviso di ricevimento.

Questa Corte ha chiarito anche di recente che “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso”(Cass. n. 8641/2019).

Nel caso di specie non risulta allegato l’avviso di ricevimento e neppure indicate e dimostrate ragioni ostative a ciò. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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