Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2540 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10874/2015 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE

109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO ATTANASIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTREALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1804/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

26/06/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1804/2014 la Corte d’appello di Bari, pronunziando sull’appello dell’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’istituto di previdenza nazionale al pagamento in favore di F.L., originaria ricorrente, dei ratei dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal (OMISSIS), oltre accessori e ha compensato le spese del doppio grado.

La decisione è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, rinnovata in grado di appello, secondo la quale la F. si trovava nelle condizioni prescritte ai fini dell’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data sopraindicata, successiva a quella stabilita dal giudice di primo grado. La compensazione delle spese di lite del doppio grado è stata giustificata “atteso il riconoscimento di una decorrenza differita”.

Per la cassazione della decisione propone ricorso F.L. sulla base di quattro motivi. L’INPS resiste con tempestivo controncorso.

Il Relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso. Il Collegio condivide tale valutazione.

Si premette che con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza con riferimento agli artt. 115, 441 e 445 c.p.c..Premesso che l’istituto previdenziale non aveva contestato gli esiti della consulenza tecnica di ufficio disposta in prime cure, alla stregua della quale il requisito medico legale richiesto ai fini dell’indennità di accompagnamento si era concretato a decorrere dall’8 maggio 2008, ha sostenuto che il giudice di appello aveva violato l’obbligo imposto dall’art. 115 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, di porre a fondamento della decisione le prove non contestate.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata in quanto adottata in violazione del divieto di novum sancito dalla norma richiamata; sostiene che, non avendo l’istituto appellante contestato tempestivamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio di primo grado, i rilievi critici formulati alla valutazione peritale di primo grado mediante il proposto gravame risultavano preclusi; la Corte di merito non avrebbe dovuto, pertanto, disporre il rinnovo dell’indagine peritale.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e denunzia error in procedendo della sentenza di secondo grado. Lamenta la omessa considerazione del fatto che l’istituto previdenziale non aveva svolto rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado, nonchè l’omessa considerazione dei dubbi di imparzialità avanzati con la propria memoria difensiva del 16.6.2014 nei confronti del consulente tecnico nominato in appello, in quanto componente esterno di commissione ASL per l’accertamento dell’invalidità civile sin dal 2.8.2001.

Con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla statuizione di compensazione delle spese di lite. La censura si fonda sul rilievo che l’INPS era risultato totalmente soccombente nel giudizio di primo grado e sul fatto che l’appello del detto ente era stato solo parzialmente accolto in seconde cure.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo si rileva che essendo il ricorso di primo grado stato depositato in data (aprile 2009) antecedente al 4 luglio 2009 non trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la disposizione dell’art. 115 c.p.c., nel testo novellato risultante dalla modifica introdotta dall’art. 45, comma 14, L. cit., in relazione al quale è stata formulata la censura del ricorrente. Occorre ancora evidenziare che l’onere di specifica contestazione posto dall’art. 416 c.p.c., comma 3, a carico del convenuto, al cui mancato adempimento consegue l’effetto dell’inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell’acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, deve intendersi riferito, secondo quanto chiarito dal giudice di legittimità, ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (v., tra le altre, Cass. 11108 del 2007). A tanto consegue che correttamente il giudice di appello ha escluso la non contestazione della data di insorgenza del requisito sanitario quale accertata dal giudice di prime cure sulla base della espletata consulenza d’ufficio.

In base alle medesime considerazione risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso atteso che alcuna preclusione alla proposizione di motivi di gravame attinente alla verifica del requisito medico legale deve ritenersi verificata in conseguenza del mancato svolgimento di rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado da parte dell’INPS.

Il terzo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno chiarito, quanto ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., SU, 8053/2014 cit.). Inoltre, se con il termine punto (rilevante agli effetti della precedente formulazione del vizio di motivazione) era possibile individuare qualunque fatto, elemento, questione, situazione o circostanza in ordine alla quale la motivazione potesse essere viziata, il concetto di fatto, più specifico, dal punto di vista naturalistico e giuridico in ordine al quale assume rilievo il vizio di motivazione compendia i “fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall’art. 2697 c.c. e giammai, dopo la riforma del vizio di motivazione, può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr., ex multis, Cass. 21152/2014).

Quanto sopra osservato esclude quindi la configurabilità del dedotto vizio motivazionale non essendo ravvisabile alcun fatto storico, inteso, nel comportamento processuale dell’istituto, rappresentato dalla mancata formulazione di rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado.

Parimenti non è configurabile come “fatto storico”, nel senso precisato dalla richiamata pronunzia a sezioni unite, la mancata considerazione da parte del giudice di appello dei “dubbi di imparzialità” espressi dalla parte appellata nei confronti del consulente di ufficio di secondo grado, in quanto componente esterno delle commissioni mediche Asl. Tali dubbi sono espressione di un’argomentazione difensiva priva di decisività; del resto, ove l’odierna ricorrente avesse inteso denunziare la mancanza di imparzialità del consulente tecnico d’ufficio avrebbe potuto farlo esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all’art. 192 c.p.c. (Cass. n. 12822 del 2014), strumento che, per come pacifico, non è stato attivato.

Il quarto motivo di ricorso è formulato in termini inidonei alla valida censura della decisione in punto di compensazione delle spese di lite. Invero la circostanza della totale soccombenza in primo grado dell’istituto previdenziale risulta intrinsecamente ininfluente, in relazione al regolamento delle spese di secondo grado atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. n. 11423 del 2016, ord. n. 6259 del 2014). Nè si configura quale valido motivo di censura il mero richiamo al fatto che l’appello dell’INPS era stato accolto solo in parte, atteso l’art. 92 c.p.c., in linea di principio, non preclude la compensazione delle spese di lite, pur in presenza di soccombenza parziale. Pertanto in assenza di ulteriori specifiche censure la statuizione di compensazione integrale deve essere confermata.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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