Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2540 del 04/02/2021
Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2540
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29319/2019 proposto da:
M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’
DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 2276/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.Y., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione con 3 motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2276 del 3 aprile 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c..
Il ricorrente aveva dichiarato di aver abbandonato il Senegal deducendo di essere fuggito dal suo paese poichè, dopo l’uccisione del padre, proprietario di bestiame, “aveva appiccato un incendio procurando vittime e morte di animali”. Decise di lasciare il paese per non essere arrestato.
2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato perchè ha ritenuto che, per effetto della riforma dell’art. 342 c.p.c., colui che intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto in diritto già prospettate in primo grado, ma deve indicare i passi della motivazione della sentenza impugnata da censurare, le modifiche da portare alla stessa ed esporre un progetto alternativa di sentenza.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte territoriale non ha detto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre un progetto alternativo di sentenza ma che avrebbe dovuto indicare in modo specifico le rationes decidendi della sentenza che voleva impugnare ed enunciare una parte argomentativa finalizzata all’impugnazione del provvedimento così come enunciato dai principi delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso di specie tali principi non sono stati rispettati.
L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.
4. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021