Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2540 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.B., persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso

lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Canzi Pietro e Giovanni Sina;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 9^, n. 2, depositata il 9 gennaio 2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca e le memorie depositate da entrambe le parti;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Paola Zerman;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Gabriele Pafundi;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha dichiarato di non aver nulla da osservare

in merito alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società di diritto svizzero indicata in epigrafe gestisce impianti di risalita sul versante (OMISSIS);

che, in base agli accordi intervenuti con le società italiane che gestiscono gli impianti di risalita sul versante italiano della Montagna, ciascuna società emette tessere giornaliere e abbonamenti validi per entrambi i versanti, e, a fine stagione, fattura alla gerente dell’opposto versante gli importi dovuti in base agli effettivi passaggi degli sciatori sulla rete di impianti di risalita di sua pertinenza, così come rilevati dai lettori degli skypass;

– che la decisione di appello indicata in epigrafe ha, in riforma della decisione di primo grado, affermato la legittimità dell’istanza di rimborso avanzata dalla società svizzera, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter dell’iva versata, nel 2002, sugli importi fatturatele dalle società italiane per l’addebito degli importi relativi all’utilizzo degli impianti sul correlativo territorio;

– che i giudici di appello ritennero il rimborso dovuto sia perchè nessuna operazione attiva era stata svolta dalla società ricorrente in Italia sia perchè risultava riscontrato il requisito della “reciprocità” richiesto dal comma 2 della disposizione;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter”, in rapporto al quesito “… se è illegittima per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1978, art. 38 ter la sentenza del Giudice di secondo grado che … ha ritenuto sussistente, in via di fatto, la condizione di reciprocità tra Italia e Svizzera senza verificare, sul piano normativo, l’esistenza di tale reciprocità in materia di diritto al rimborso dell’IVA”, nonchè “difetto di motivazione – Contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia”;

che la società intimata ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., in quanto depositato nella Cancelleria di questa Corte oltre il 19 maggio 2009, a fronte di una notifica alla controparte perfezionatasi il 29 aprile 2009;

osservato preliminarmente:

– che il ricorso è procedibile, atteso che – alla luce delle incontrastate allegazioni alla memoria ex art. 378 c.p.c. in replica al controricorso – il ricorso risulta pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte il 20 maggio 2009, ma in esito a spedizione a mezzo posta eseguita entro il termine utile del 19 maggio, e che, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia spedito per posta, ai fini del rispetto del termine di deposito di cui all’art. 369 c.p.c. è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, a nulla rilevando che esso pervenga nella cancelleria della Corte successivamente allo spirare di tale termine (cfr. Cass. 5071/10, 14759/07);

osservato:

– che il ricorso appare, tuttavia, da disattendere;

– che invero, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– che ai sensi della disposizione indicata, invero, il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

che, peraltro, il primo motivo è, altresì inammissibile, poichè muove da presupposto (il mancato riscontro della normativa svizzera) che appare in contraddizione con quanto emerge dalla motivazione impugnata e non risulta altrimenti asseverato (con ovvie ricadute sul piano della autosufficienza del ricorso) dall’Agenzia ricorrente;

che il secondo motivo di ricorso è, altresì, inammissibile, poichè assertivo di carenze e contraddizioni della motivazione (che, di per sè, non rivela vizi logici) in termini del tutto generici e non autosufficienti;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.900,00 (di cui Euro 1.800,00 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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