Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2540 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2540 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5291-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

-ricorren tecontro
TALAMO FERDINANDO;

– intimato avverso la sentenza n. 2671/30/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
11/07/2016;

Data pubblicazione: 01/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva

la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità della
notifica dell’avviso di accertamento indirizzato alla Polisportiva
Racing Team per la ripresa a tassazione di IVA, Ires e IRAP per
l’anno 2007. Secondo la CTR la notifica era stata fatta a
soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente risultante
dall’atto costituito e non poteva quindi ritenersi valida.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il ricorso è inammissibile, non risultando la prova dell’avvenuta
notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta, mancando
agli atti la cartolina di ricevimento.
Nulla sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.

l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA