Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 254 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 254 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 22864/2012 proposto da:
OPTIMA di VENUTI DOMENICO & C. s.a.s. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Roberto Omenetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Raffaele Quaglietta, in Roma, via Trionfale, n. 160;

– ricorrente—
contro
EMMEGI s.p.a. (P.I.: 02417780281), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti
Giorgio Grasselli e Giorgio Barberis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo, in Roma, viale Mazzini, n. 88;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 114 del 2012 della Corte di appello di Trieste,
depositata il 24 febbraio 2012 (e non notificata).

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre
2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria difensiva depositata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.,
nell’interesse della ricorrente;
sentito l’Avv. Giorgio Barberis, per la contro ricorrente;

Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 maggio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione del 22 luglio 2003, la società Emmegi s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, le società Optima s.a.s. e Siles s.r.I., chiedendo che fosse accertato che i vizi e i difetti verificatisi nella fornitura di una partita di sedili e schienali di sedia, la cui colorazione, nel tempo, era mutata, avendo assunto tonalità diverse da quella originaria, fossero dovuti alla responsabilità per fatto e colpa delle società convenute, e per l’effetto, condannarsi la società Optima s.a.s. alla proporzionale riduzione del prezzo della verniciatura, nonché al risarcimento dei danno in solido con la società Siles. Il Tribunale adito, con sentenza n. 35/2009 rigettava le domande formulate dalla parte attrice; accoglieva le domande riconvenzionali promosse dalla società Optima s.a.s. e dalla società I.C.A. s.p.a., terza chiamata in causa, nella qualità di produttrice della vernice utilizzata, condannando la società attrice Emmegi s.p.a., al pagamento, in favore della stessa Optima s.a.s., dell’importo di euro 80.201, 52, oltre interessi e, altresì, al pagamento, in favore della terza chiamata, della somma di euro 4.107,66, oltre interessi; compensava, infine, tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione del 3 aprile 2009, la società Emmegi s.p.a. proponeva appello principale; si costituiva la Optima s.a.s., formulando anche appello incidentale, con il quale chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado, 2 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. nella parte in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite e la condanna per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della debitrice Emmegi s.p.a.. Anche la società Siles s.r.l. avanzava appello incidentale, invocando la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite; la società I.C.A. s.p.a. rimaneva, invece, contumace. non notificata, accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società Optima s.a.s. al pagamento, in favore della società Emmegi s.p.a, della somma di euro 75.228,40, oltre interessi; accoglieva l’appello incidentale della Siles s.r.l. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società Emmegi s.p.a. alla rifusione, in favore della Siles s.r.I., delle spese di lite del primo grado, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, dichiarando assorbito l’appello incidentale proposto dalla società Optima s.a.s.; compensava le spese di lite di entrambi i gradi tra la società Emmegi s.p.a. e la società Optima s.a.s., condannando, altresì, la prima, alla rifusione, in favore della Siles s.r.I., delle spese di lite del secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Avverso tale sentenza la società Optima s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 4 ottobre 2012 e depositato 11 19 ottobre dello stesso anno, articolato in due motivi. L’Emmegi s.p.a. resisteva con controricorso. Ritiene il relatore, che avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c. in relazione all’art. 375 n. 5, c.p.c., sussistono le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale. 3 La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 114/2012, depositata il 24 febbraio 2012 e Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’ad. 360 n. 5 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’ad. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver, la Corte d’Appello, correttamente applicato il principio dell’onere della prova. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, attenendo alle medesime questioni. Essi appaiono, all’evidenza, destituiti di pregio. Infatti, secondo quanto prescritto dall’ad. 1218 c.c., la prova che l’inadempimento contrattuale sia stato determinato da causa non imputabile al debitore deve essere fornita da quest’ultimo, incombendo al creditore la sola prova della fonte dell’obbligazione e l’allegazione dell’inadempimento (Cfr., in proposito, Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 1743 del 2007; Cass. n. 20073 del 2004; Cass. n. 3373 del 2010 e Cass. n. 6205 del 2010). Come rettamente e ampiamente spiegato dalla Corte territoriale, che ha svolto il suo ragionamento con motivazione logica ed adeguata, era l’Optima s.a.s. che avrebbe dovuto dimostrare che il vizio della verniciatura da essa effettuata su commissione della Emmegi s.p.a., fosse dovuto proprio alla vernice prodotta dalla I.C.A. s.p.a., ed, in tal caso, poi, sarebbe stata esentata da responsabilità solo se avesse dimostrato che l’utilizzo della vernice prodotta dalla I.C.A. s.p.a. gli era stato richiesto dalla committente, poiché, difettando tale dimostrazione, sarebbe comunque incorsa nella responsabilità del proprio inadempimento, fatta salva, la possibilità di rivalsa sul produttore della vernice. Nel caso di specie, la Code triestina, con accertamento di merito adeguatamente motivato, ha rilevato che la prova del fatto che il difetto della verniciatura fosse stato riconducibile alla stessa vernice era del tutto mancata, con la conseguenza che la società Optima s.a.s. 4 1218 e 2697 c.c., nonché l’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un si sarebbe dovuta considerare tenuta al risarcimento del danno, per effetto del suo inadempimento. Si deve, peraltro, evidenziare che la stessa Corte di secondo grado ha posto in risalto che, sull’accertamento del c.t.u., il quale aveva quantificato il pregiudizio subito dalla Emmegi s.p.a., la stessa società Optima s.a.s. non aveva avanzato alcuna osservazione, sia, appena visionato l’elaborato del ctu, sia, all’udienza di trattazione suddetto accertamento doveva ritenersi incontestato e acquisito definitivamente al processo. Pertanto, per quanto complessivamente esposto, si può affermare che la decisione a cui è pervenuta la Corte territoriale è pienamente rispondente ai principi acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova. In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni — anche in relazione al disposto dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c. – per procedere nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, in relazione all’ipotesi enucleata dall’art. 375 n. 5 c.p.c., ravvisandosi, altresì, l’adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata nella presente sede di legittimità (donde la sua incensurabilità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)>>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti

nella relazione di cui sopra, avverso la quale la memoria difensiva, depositata
nell’interesse della ricorrente principale ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., non
contrappone ulteriori e decisive argomentazioni idonee a confutare la relazione stessa;
ritenuto

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la

conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo (sulla scorta dei nuovi parametri
previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicabile nel
caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso

D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012),
5

immediatamente successiva al deposito di esso nel giudizio di primo grado, di modo che il

mentre non occorre adottare alcuna statuizione in punto spese con riguardo al rapporto
processuale instauratosi con le altre due intimate, che non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del presente

200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori nella misura e sulle voci
come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 12 novembre 2013.

giudizio, in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro

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