Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25399 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 365/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 720/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/10/2014 R.G.N. 81/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE

Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto di C.I., assunto dalla cooperativa di facchinaggio il 7/9/2009 e con rapporto cessato il 19/1/2010, a percepire l’indennità di disoccupazione dal 20/1/2010.

La Corte ha esposto che l’Inps aveva negato la prestazione in quanto il rapporto aveva avuto luogo con cooperativa rientrante tra quelle svolgenti le attività di cui all’elenco allegato al D.P.R. n. 602 del 1970.

Secondo la Corte si era verificata con le disposizioni successive, in particolare la L. n. 142 del 2001 – secondo cui a fianco del rapporto assicurativo si instaurava tra la società cooperativa ed il socio lavoratore un contratto di lavoro – un’equiparazione del trattamento previdenziale del socio di cooperativa,con contratto di lavoro subordinato, al lavoratore subordinato, con superamento delle differenziazioni presenti per effetto del D.P.R. n. 602 del 1970; che pertanto ad oggi il trattamento di disoccupazione doveva ritenersi assicurato a tutti i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo ulteriormente illustrato con memoria. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte. Il C. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1970, art. 1, comma 1; L. n. 196 del 1997, art. 24, commi 2 e 5; L. n. 142 del 2001, art. 1, commi 3 e 4; D.Lgs. n. 423 del 2001, art. 1, con riferimento al R.D. n. 1827 del 1935, art. 37, comma 1 e art. 40, n. 7.

La questione attiene alla sussistenza dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al D.P.R. n. 602 del 1970.

Osserva che la sentenza si era basata essenzialmente sulla disciplina delle società cooperative in generale,senza tenere conto della particolarità delle soc. cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 e sul dato irrilevante del rapporto di lavoro subordinato.

4. Il ricorso è fondato.

5. Questa Corte si è pronunciata su fattispecie simile relativa alla specifica protezione contro la disoccupazione involontaria assicurata dal trattamento di mobilità (cfr Cass. 10778/2020) e da detto precedente, anch’esso relativo a fattispecie anteriore alla novella legislativa di cui alla L. n. 92 del 2012, è possibile trarre principi validi anche nella presente fattispecie.

6. Nel citato precedente è stato richiamato il complesso delle disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori dipendenti di società cooperative e, in particolare, per le società cooperative che svolgono le attività di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 e cioè società ed enti cooperativi esercenti attività di facchinaggio, trasporto di persone e di merci, attività ad esse preliminari, complementari ed accessorie, altre attività varie, quali servizi di guardia (di terra, mare o campestre), polizia ed investigazioni private e simili.

7. L’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione, definita dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37, era apprestata solo per i lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione, in tale ambito, dei soggetti retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell’azienda (R.D.L. n. 1827 cit., art. 40, n. 7.

La L. n. 153 del 1969, art. 28, ha delegato il Governo ad emanare norme, per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell’assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, volte: “a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l’obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale; b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;…”;

8. In ottemperanza alla richiamata norma primaria, il complesso normativo introdotto con il D.P.R. n. 602 del 1970, per il “Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”, ha definito le tutele previdenziali e assistenziali per i soci lavoratori delle cooperative analiticamente indicate dal medesimo decreto presidenziale, enumerando, del pari analiticamente, gli eventi protetti invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, famiglia malattie e tutela delle lavoratrici madri, gestita dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie; infortuni sul lavoro e malattie professionali, assistenza agli orfani di lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori – senza ricomprendere, in tale pur ampio novero, la disoccupazione involontaria (art. 1, comma 1: “assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall’istituto nazionale della previdenza sociale; assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assistenza dell’ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori”).

9. Il legislatore del 1997 ha, poi, riconosciuto la protezione dell’evento disoccupazione involontaria per i lavoratori soci di cooperative di lavoro con la L. n. 196 del 1997, art. 24, comma 2 (in deroga al R.D.L. n. 1827 del 1935 cit., art. 40, comma 1, n. 6, conv. in L. n. 1155 del 1936 e successive modificazioni), e l’ha esclusa, espressamente (dell’art. 24 cit., comma 5), per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970.

Per completezza espositiva, va richiamato anche il testo del predetto art. 24, comma 4, del seguente tenore: “Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile si sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 229, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina, relativa all’indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L’espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall’approvazione, da parte dell’assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Se al centro della disposizione normativa appena evocata vi sono i soci lavoratori delle cooperative di lavoro “svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina”, il parametro adottato dal legislatore, di privilegiare il settore produttivo dell’attività svolta dalla cooperativa, viene poi corretto, anzi delimitato, con il successivo comma 5, che predilige, nell’incipit, una tecnica linguistica di conferma di un precetto già presente nell’ordinamento: “E’ confermata l’esclusione dall’assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione”. L’art. 24, successivo comma 6, ha introdotto un termine di validità delle predette disposizioni “fino all’emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative”.

10. La legge di delegazione n. 142 del 2001 ha sottoposto a revisione la legislazione in materia cooperativistica e ha dettato (art. 4, comma 3) criteri e principi direttivi per l’equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa (lett. a) e la gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell’equiparazione di cui alla lett. a) in un periodo non superiore a cinque anni (lett. b).

Ratio della delega enunciata nella L. n. 142, è stata, in altri termini, la riforma previdenziale delle cooperative che erogano i contributi su un imponibile convenzionale determinato con decreto ministeriale (in riferimento alle attività varie di cui al D.P.R. n. 602) in vista della equiparazione, con gradualità, della contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti sottesa al riconoscimento del trattamento economico complessivo percepito dal socio lavoratore dipendente come imponibile previdenziale.

11. Nell’esercizio della potestà legislativa delegata, il D.Lgs. n. 423 del 2001, nel definire l’ambito di applicazione, ha indicato i “lavoratori soci degli organismi associativi individuati dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 1 e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999”, quali destinatari delle forme di previdenza e di assistenza sociale descritte nella stessa norma (“a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione per l’assegno per il nucleo familiare; c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (D.Lgs. n. 423 cit., art. 1, comma 1).

12. Solo dopo un decennio dalle accennate disposizioni il legislatore è intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, L. n. 92 del 2012, con effetto dal primo gennaio 2013, per estendere l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al D.P.R. n. 602 cit., ampliando le tutele assicurative ivi elencate, con l’aggiunta dell'”Assicurazione sociale per l’impiego” (L. n. 92 del 2012 cit., art. 2, comma 38).

Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (L. n. 92 cit., art. 3, comma 1) aggiungendo della L. n. 223, art. 12, comma 3-bis, recante analitica indicazione delle imprese oggetto dell’intervento normativo estensivo, imprese esercenti attività i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla predetta protezione previdenziale.

Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l’emanazione di disposizioni transitorie volte a disciplinare l’entità della contribuzione e della prestazione, graduandone le modalità applicative (L. n. 92 cit., art. 2, comma 27, ultimo periodo; D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013, artt. 1 e 2).

13. Dal complesso normativo esposto risulta evidente l’assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria per i soci lavoratori delle società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’allegato al D.P.R. n. 602, colmata solo con interventi legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013.

14. L’argomento difensivo incentrato sulla deroga a tale esclusione introdotta nell’ordinamento fin dal 2001, con la disciplina generale della L. n. 142 del 2001, non risulta persuasivo, considerato che, come già esposto, la legge di delegazione si è limitata ad introdurre principi e criteri direttivi ai quali si è conformato il legislatore delegato che, fin dal primo articolo, ha ben chiarito l’ambito di applicazione dell’intervento normativo, lasciando inalterati eventi protetti e tutele assicurative interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni.

15. Proprio l’esplicito intervento riformatore del 2012 testimonia l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore.

16. In conclusione, l’esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’elenco allegato al D.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l’insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva.

17. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del C.. La novità della questione e la sussistenza di un precedente di questa Corte intervenuto solo nel 2020 giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del C.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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